Cassazione Civile, Sentenza n. 21884/2020 del 09/10/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti chiedevano che la pensione di reversibilità loro spettante fosse calcolata secondo il regime dell'assicurazione generale obbligatoria (AGO), con conseguente applicazione dell'aliquota e delle regole AGO alla quota a carico del Fondo integrativo, e quindi la corresponsione delle differenze pensionistiche. In sostanza contestavano la decisione dei giudici di merito che avevano ritenuto che, per i danti causa che avevano maturato il diritto prima del 1.1.1991, la quota a carico del Fondo dovesse seguire il regime precedente (richiamando art. 88 DPR n. 1092/1973) determinando una percentuale diversa (50%) anziché applicare ai superstiti le regole AGO (60%) o le modifiche successive (legge n. 335/1995). Hanno dedotto cinque motivi di cassazione: omesso esame delle ammissioni delle parti, errata applicazione delle norme sul passaggio ai nuovi regimi (d.lgs. n. 357/1990 e disposizioni preliminari), errata interpretazione della legge n. 335/1995 con richiesta di decorrenza favorevole, e altre censure sulle eccezioni sollevate dai resistenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi principali, affermando che il d.lgs. n. 357/1990 ha istituito una gestione speciale INPS e trasformato gli ex fondi esclusivi/esonerativi in fondi integrativi: la quota a carico della gestione speciale INPS va determinata secondo le regole applicabili al singolo caso (a seconda che il diritto fosse già maturato o meno al 31.12.1990) e l'intervento del fondo integrativo ha la funzione di garantire il "trattamento previdenziale complessivo di miglior favore" coprendo la differenza tra tale trattamento e la quota INPS. Ne consegue che la quota a carico del Fondo non può essere unilateralmente ricondotta al regime AGO; il Fondo integra solo per mantenere il livello di miglior favore previsto dal precedente regime. La Corte ha quindi confermato la sentenza di merito, ha rigettato il ricorso e ha condannato in solido i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio di legittimità (liquidate in € 10.200,00 per ciascuna controricorrente) e all'ulteriore contributo unificato previsto.
Norme richiamate
decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357
art. 1 commi 1-2; art. 2 commi 5-6; art. 3 commi 2-4; art. 4 comma 2; art. 5
Ha istituito la gestione speciale INPS per i dipendenti degli enti pubblici creditizi e ha trasformato i fondi esclusivi/esonerativi in fondi integrativi; la gestione speciale assume a carico una quota della pensione e i fondi integrativi sono tenuti a integrare la differenza per garantire il trattamento complessivo di miglior favore
legge 21 marzo 1990, n. 218
art. 3 comma 3; art. 6 (deleghe al Governo)
Ha delegato il Governo a dettare norme per il riordino dei trattamenti previdenziali in occasione della privatizzazione degli enti pubblici creditizi; la finalità era tutelare il trattamento dei lavoratori e pensionati pur trasferendo funzioni previdenziali
legge 8 agosto 1995, n. 335 (riforma Dini)
art. 1 comma 41; art. 3 comma 19
Le disposizioni in materia di trattamento dei superstiti estendono talune regole AGO ad alcune forme, ma non si applicano come modifica automatica ai fondi che, a seguito del d.lgs. 357/1990, sono divenuti meramente integrativi; non impongono l'adozione dell'aliquota AGO alla quota aziendale integrativa
legge 20 giugno 1965, n. 903
art. 22 (aliquota della pensione di reversibilità)
Fissa la misura della pensione ai superstiti (in origine 60%) da cui si valuta la compatibilità con altre norme; la Corte ha osservato che la legge non modifica automaticamente il ruolo dei fondi integrativi istituiti dal d.lgs. 357/1990
D.P.R. 30 dicembre 1973, n. 1092
Norma richiamata dai giudici di merito per la determinazione della misura di reversibilità nei regimi precedenti, posta a riferimento nella valutazione del trattamento di miglior favore
Codice di procedura civile
art. 112 (motivazione); art. 97 comma 1 (condanna alle spese)
Richiamati in relazione ai motivi di nullità per omessa pronuncia e alla condanna alle spese in solido per i ricorrenti
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiama l'obbligo del versamento del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso, come fatto dalla Corte
Massime di principio
- Se il diritto pensionistico del dante causa è maturato prima del 1.1.1991, va determinata la quota a carico della gestione speciale INPS secondo le regole applicabili a quel caso; i fondi integrativi intervengono solo per integrare eventuali differenze fino al livello del "trattamento previdenziale complessivo di miglior favore" derivante dal precedente regime
- I fondi trasformati in integrativi dal d.lgs. n. 357/1990 non assumono automaticamente le regole operative dell'AGO per la propria quota: la loro funzione è di garantire la conservazione del miglior trattamento già spettante, non di sostituirsi al calcolo AGO
- La norma della legge n. 335/1995 che estende talune disposizioni AGO non impone di modificare retroattivamente la misura della quota aziendale integrativa prevista dai fondi già trasformati in integrativi dal d.lgs. 357/1990, salvo diversa e chiara disposizione normativa o contratto collettivo
- In controversie simili è essenziale documentare la data di maturazione della pensione diretta del dante causa e il criterio di calcolo applicato allora: la controversia si risolve comparando il trattamento complessivo spettante secondo il pregresso regime con la quota assunta dall'INPS, e determinando l'eventuale integrazione dovuta al fondo
- Le ammissioni delle parti non vincolano il giudice nella determinazione della disciplina giuridica applicabile; il giudice deve interpretare e applicare la normativa di riferimento anche se le parti prospettano un quadro diverso
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