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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 21884/2020 del 09/10/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti chiedevano che la pensione di reversibilità loro spettante fosse calcolata secondo il regime dell'assicurazione generale obbligatoria (AGO), con conseguente applicazione dell'aliquota e delle regole AGO alla quota a carico del Fondo integrativo, e quindi la corresponsione delle differenze pensionistiche. In sostanza contestavano la decisione dei giudici di merito che avevano ritenuto che, per i danti causa che avevano maturato il diritto prima del 1.1.1991, la quota a carico del Fondo dovesse seguire il regime precedente (richiamando art. 88 DPR n. 1092/1973) determinando una percentuale diversa (50%) anziché applicare ai superstiti le regole AGO (60%) o le modifiche successive (legge n. 335/1995). Hanno dedotto cinque motivi di cassazione: omesso esame delle ammissioni delle parti, errata applicazione delle norme sul passaggio ai nuovi regimi (d.lgs. n. 357/1990 e disposizioni preliminari), errata interpretazione della legge n. 335/1995 con richiesta di decorrenza favorevole, e altre censure sulle eccezioni sollevate dai resistenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi principali, affermando che il d.lgs. n. 357/1990 ha istituito una gestione speciale INPS e trasformato gli ex fondi esclusivi/esonerativi in fondi integrativi: la quota a carico della gestione speciale INPS va determinata secondo le regole applicabili al singolo caso (a seconda che il diritto fosse già maturato o meno al 31.12.1990) e l'intervento del fondo integrativo ha la funzione di garantire il "trattamento previdenziale complessivo di miglior favore" coprendo la differenza tra tale trattamento e la quota INPS. Ne consegue che la quota a carico del Fondo non può essere unilateralmente ricondotta al regime AGO; il Fondo integra solo per mantenere il livello di miglior favore previsto dal precedente regime. La Corte ha quindi confermato la sentenza di merito, ha rigettato il ricorso e ha condannato in solido i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio di legittimità (liquidate in € 10.200,00 per ciascuna controricorrente) e all'ulteriore contributo unificato previsto.

Norme richiamate

  • decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357

    art. 1 commi 1-2; art. 2 commi 5-6; art. 3 commi 2-4; art. 4 comma 2; art. 5

    Ha istituito la gestione speciale INPS per i dipendenti degli enti pubblici creditizi e ha trasformato i fondi esclusivi/esonerativi in fondi integrativi; la gestione speciale assume a carico una quota della pensione e i fondi integrativi sono tenuti a integrare la differenza per garantire il trattamento complessivo di miglior favore

  • legge 21 marzo 1990, n. 218

    art. 3 comma 3; art. 6 (deleghe al Governo)

    Ha delegato il Governo a dettare norme per il riordino dei trattamenti previdenziali in occasione della privatizzazione degli enti pubblici creditizi; la finalità era tutelare il trattamento dei lavoratori e pensionati pur trasferendo funzioni previdenziali

  • legge 8 agosto 1995, n. 335 (riforma Dini)

    art. 1 comma 41; art. 3 comma 19

    Le disposizioni in materia di trattamento dei superstiti estendono talune regole AGO ad alcune forme, ma non si applicano come modifica automatica ai fondi che, a seguito del d.lgs. 357/1990, sono divenuti meramente integrativi; non impongono l'adozione dell'aliquota AGO alla quota aziendale integrativa

  • legge 20 giugno 1965, n. 903

    art. 22 (aliquota della pensione di reversibilità)

    Fissa la misura della pensione ai superstiti (in origine 60%) da cui si valuta la compatibilità con altre norme; la Corte ha osservato che la legge non modifica automaticamente il ruolo dei fondi integrativi istituiti dal d.lgs. 357/1990

  • D.P.R. 30 dicembre 1973, n. 1092

    Norma richiamata dai giudici di merito per la determinazione della misura di reversibilità nei regimi precedenti, posta a riferimento nella valutazione del trattamento di miglior favore

  • Codice di procedura civile

    art. 112 (motivazione); art. 97 comma 1 (condanna alle spese)

    Richiamati in relazione ai motivi di nullità per omessa pronuncia e alla condanna alle spese in solido per i ricorrenti

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiama l'obbligo del versamento del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso, come fatto dalla Corte

Massime di principio

  • Se il diritto pensionistico del dante causa è maturato prima del 1.1.1991, va determinata la quota a carico della gestione speciale INPS secondo le regole applicabili a quel caso; i fondi integrativi intervengono solo per integrare eventuali differenze fino al livello del "trattamento previdenziale complessivo di miglior favore" derivante dal precedente regime
  • I fondi trasformati in integrativi dal d.lgs. n. 357/1990 non assumono automaticamente le regole operative dell'AGO per la propria quota: la loro funzione è di garantire la conservazione del miglior trattamento già spettante, non di sostituirsi al calcolo AGO
  • La norma della legge n. 335/1995 che estende talune disposizioni AGO non impone di modificare retroattivamente la misura della quota aziendale integrativa prevista dai fondi già trasformati in integrativi dal d.lgs. 357/1990, salvo diversa e chiara disposizione normativa o contratto collettivo
  • In controversie simili è essenziale documentare la data di maturazione della pensione diretta del dante causa e il criterio di calcolo applicato allora: la controversia si risolve comparando il trattamento complessivo spettante secondo il pregresso regime con la quota assunta dall'INPS, e determinando l'eventuale integrazione dovuta al fondo
  • Le ammissioni delle parti non vincolano il giudice nella determinazione della disciplina giuridica applicabile; il giudice deve interpretare e applicare la normativa di riferimento anche se le parti prospettano un quadro diverso

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