Cassazione Civile, Sentenza n. 22076/2020 del 13/10/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del licenziamento intimato il 17 aprile 2014 per presunta appropriazione/uso non autorizzato di una SIM telefonica aziendale messa a disposizione dell'ex marito della ricorrente; la lavoratrice chiese la reintegrazione e il risarcimento del danno non patrimoniale. Nel giudizio di primo grado, in sede sommaria, il Tribunale accolse il ricorso e ordinò la reintegrazione con indennità pari a dodici mensilità; la Corte d'appello di Roma, in sede di reclamo, riformò la decisione e rigettò la domanda della Civitenga ritenendo provata la condotta contestata sulla base delle dichiarazioni del teste Lottatori e della ricostruzione probatoria; la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione censurando la valutazione probatoria, la mancata escussione dell'ex marito e la presunta alterazione dell'oggetto del procedimento disciplinare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le doglianze che, nella sostanza, chiedevano una nuova valutazione del materiale probatorio (vietata in sede di legittimità). Ha confermato che: l'assoluzione penale non vincola il giudizio civile; la Corte d'appello ha legittimamente utilizzato le dichiarazioni rese agli organi di polizia giudiziaria e le prove assunte nel processo civile; la mancata escussione in udienza dell'ex marito non è censurabile avendo la Corte ritenuto sufficienti le risultanze acquisite; non è stata alterata la corrispondenza fra addebito disciplinare e fatto accertato perché i tratti essenziali della condotta (la procurement e consegna della SIM per uso personale dell'ex marito) sono rimasti invariati. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e la ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio di legittimità, con indicazione degli importi e del richiamo all'obbligo eventuale di ulteriore versamento del contributo unificato ai sensi del d.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
art.115 cod. proc. civ.
Principio sulla valutazione della prova da parte del giudice del merito: la Cassazione non reitera la valutazione dei fatti e non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione del materiale probatorio, salvo vizi specifici indicati dalla norma.
art.116 cod. proc. civ.
Regole sulla produzione e valutazione delle prove documentali e testimoniali; citata in relazione alla legittimità della valutazione delle testimonianze operata dalla Corte d'appello.
art.132 cod. proc. civ.
Obbligo di motivazione della sentenza: la Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello completa e non affetta da omissioni tali da giustificare la cassazione.
art.118 disp. att. cod. proc. civ.
Riferimento alle disposizioni sul contenuto e forma delle sentenze e motivazioni; la Cassazione ha ritenuto rispettati i canoni richiesti.
art.1362 cod. civ.
Norme sull'interpretazione del contratto/documenti: la ricorrente denunciava errata interpretazione di atti (informativa ai Carabinieri), ma la Corte ha ritenuto la lettura del giudice di merito plausibile e non viziata.
art.360, primo comma, nn. 3,4,5 cod. proc. civ.
Gravami di cassazione (violazione di legge, error in procedendo, vizio di motivazione): applicati dalla ricorrente ma ritenuti infondati perché le censure mascheravano una richiesta di revisione del convincimento del giudice del merito.
art.111 Cost.
Richiamo al diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che il diritto di difesa non fosse stato compromesso dalla condotta processuale dell'ENI né dall'uso di atti di indagine.
art.7 legge 30 maggio 1970 n.300 (Statuto dei lavoratori)
Principio della corrispondenza tra addebito disciplinare e fatto contestato: la Corte ha ritenuto che non vi fosse mutamento dell'oggetto della contestazione, poiché i tratti essenziali della condotta erano confermati.
art.13 d.P.R. n.115/2002
Norme sul contributo unificato: la sentenza dà atto dell'eventuale obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, secondo le previsioni citate.
Massime di principio
- L'assoluzione penale non vincola automaticamente il giudizio civile: il giudice civile può valutare autonomamente le risultanze probatorie e giungere a esiti diversi.
- La Corte di Cassazione non è sede per rinnovare la valutazione delle prove di merito: le doglianze che in realtà chiedono una diversa valutazione del materiale probatorio sono inammissibili.
- Il giudice civile può avvalersi delle dichiarazioni rese agli organi di polizia giudiziaria e di atti di indagine penale, purché il complesso motivazionale sia completo e tenga conto di tutte le risultanze procedurali.
- La mancata escussione di un testimone in udienza non costituisce di per sé un vizio se la Corte ritiene di poter fondare il suo convincimento su altre risultanze probatorie ritenute sufficienti.
- Il principio di corrispondenza tra addebito disciplinare e fatto accertato tutela il diritto di difesa ma non impedisce che il giudice accerti il medesimo nucleo di comportamenti anche se emersi con dettagli diversi purché invariati i tratti essenziali della condotta contestata.
- Per impugnare efficacemente una decisione di merito in Cassazione è necessario indicare vizi giuridici o procedurali specifici (es. uso di prove non acquisite, omissioni motivazionali gravi), non una semplice divergenza di valutazione dei fatti.
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