Cassazione Civile, Sentenza n. 21308/2020 del 05/10/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello che aveva riconosciuto, a favore degli ex dipendenti, l'inclusione dell'indennità di vacanza contrattuale nel computo della retribuzione ai fini del trattamento pensionistico (compresa la Cassa integrativa). Sostenevano che tale indennità fosse una tantum/occasionale e quindi esclusa dalla retribuzione corrente ai fini pensionistici, richiamando l'art. 5 dell'accordo di rinnovo 22 giugno 1995 e le norme statutarie della Cassa (in particolare artt. 9 e 21) e invocando i criteri di interpretazione contrattuale (art. 1362 e ss. c.c.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d'Appello. Ha ritenuto corretta l'interpretazione dell'indennità quale emolumento di natura retributiva e continuativa: l'erogazione era stata prevista per il periodo 1° luglio 1993 - 30 aprile 1995, computata pro rata in relazione al servizio, indice del carattere continuativo; l'esclusione dell'erogazione in talune ipotesi di cessazione non prova l'estraneità dell'elemento alla retribuzione corrente. La Corte ha dichiarato il rigetto del ricorso, ha compensato le spese di Cassazione tra le parti per la complessità della vicenda e ha disposto l'obbligo, a carico dei ricorrenti, del versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
Accordo di rinnovo 22 giugno 1995, art. 5
L'accordo è stato interpretato dalla Corte d'appello e confermato dalla Cassazione nel senso che l'indennità prevista rientrava nella retribuzione corrente da computare ai fini pensionistici, in base ai criteri di interpretazione contrattuale applicati.
Codice civile, artt. 1362 e ss.
Richiamati come criteri ermeneutici: la Corte ha ritenuto corretta l'interpretazione data dal giudice di merito alle clausole contrattuali e all'accordo collettivo.
Statuto della Cassa, artt. 9 e 21
I ricorrenti sostenevano che gli artt. 9 e 21 escludessero l'indennità come voce di retribuzione fissa; la Corte ha ritenuto invece che una interpretazione restrittiva non fosse applicabile, non essendo l'erogazione meramente occasionale ma riferita a un periodo e computata pro rata.
D.P.R. n.115/2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'imposizione, a carico dei ricorrenti, dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla norma.
Giurisprudenza di riferimento (Cass. n.6593/2018; n.14529/2014; n.6820/2004)
La Corte si è richiamata a precedenti pronunce che hanno affermato principi analoghi circa la natura retributiva e la computabilità ai fini pensionistici di emolumenti analoghi.
Massime di principio
- Un emolumento pur se denominato "una tantum" può essere considerato retributivo e computabile ai fini pensionistici se risulta riferito a un arco temporale determinato e viene erogato in modo pro rata rispetto al servizio: ciò indica carattere continuativo/periodico.
- L'esclusione di un emolumento in alcune ipotesi di cessazione dal servizio (es. cessazioni senza diritto a pensione) non prova automaticamente che l'emolumento non sia retributivo corrente; va valutato il nesso funzionale e la natura sostanziale dell'erogazione.
- Le espressioni statutarie come "voci di retribuzione fissa" devono essere interpretate secondo criteri sistematici e teleologici: non è sufficiente un'interpretazione formale se dall'insieme degli elementi emerge natura retributiva continuativa.
- La valutazione sulla computabilità di una voce nel trattamento pensionistico si basa su elementi di fatto (periodo di riferimento, modalità di pagamento, computazione pro rata, correlazione al servizio) più che sulla mera denominazione dell'indennità.
- In contenziosi simili, la giurisprudenza di legittimità tende a dare rilievo alla sostanza economica dell'erogazione e alla prassi applicativa; pertanto chi contesta la natura retributiva deve fornire elementi forti a supporto della caratterizzazione come indennità occasionale.
- Riguardo alle spese processuali, in vicende complesse i giudici possono compensare le spese; inoltre, è possibile l'imposizione di contributi unificati aggiuntivi a carico della parte soccombente in sede di cassazione.
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