Cassazione Civile, Sentenza n. 21739/2020 del 08/10/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Poste Italiane impugnava la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva reintegrato il lavoratore e condannato la società al pagamento di 12 mensilità, ritenendo insussistente il fatto ascritto per mancanza di "gravi danni". Il licenziamento era stato motivato da errori nella compilazione del modello 28/aut relativo a tre atti giudiziari e da aver provveduto personalmente al recapito di tre plichi in contrassegno sottraendoli ai portalettere e ritardando l'invio delle somme; la Corte territoriale aveva deciso che, non essendo provato il danno per la società, il fatto era inesistente e applicabile la tutela reintegratoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo del ricorso ritenendo che la Corte d'appello non abbia effettuato la preliminare valutazione se la condotta contestata integrasse giusta causa o giustificato motivo soggettivo di licenziamento. Ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, perché verifichi se la condotta del lavoratore rientri nella nozione legale di giusta causa o giustificato motivo. Gli altri motivi sono stati assorbiti. La cassazione ha disposto il rinvio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 18 Statuto dei Lavoratori (commi 4 e 5, testo dopo L. 92/2012)
"insussistenza del fatto contestato"; riferimento al regime sanzionatorio dei commi 4 e 5
La Corte ricorda che, secondo la riforma, il giudice deve prima accertare se sussista giusta causa o giustificato motivo e solo dopo, se manca la causa legittimante, valutare se il fatto sia insussistente o rientrante tra le condotte punibili con sanzione conservativa ai fini della scelta tra tutela reintegratoria o indennitaria.
art. 54 CCNL Poste (lett. c) e riferimenti all'art. 80 lett. e) del CCNL)
richiamo nella lettera di licenziamento all'art. 80, lettera e)
La clausola contrattuale elenca fattispecie esemplificative; tuttavia la Corte afferma che l'elencazione contrattuale non esclude l'autonoma valutazione giudiziale della gravità del comportamento ai fini della giusta causa.
art. 2119 c.c.
Richiamato come riferimento alla nozione legale di giusta causa, ossia fatti che rendono impossibile la prosecuzione del rapporto per venir meno del vincolo fiduciario.
art. 3 L. n. 604/1966
Richiamato per i principi relativi alla legittimità del recesso per giusta causa o giustificato motivo; utilizzato dalla Corte come parametro di riferimento insieme all'art. 2119 c.c.
artt. 2014, 1175, 1375, 2118 c.c.
Norme richiamate dalla ricorrente nel gravame (obblighi di diligenza, buona fede ed esecuzione del rapporto), la Corte ha ritenuto rilevante l'obbligo di valutare la gravità soggettiva e oggettiva del comportamento ai fini della legittimità del licenziamento.
Massime di principio
- Il giudice deve in via preliminare accertare se la condotta del lavoratore integri giusta causa o giustificato motivo soggettivo: solo se tale causa manca si passa a valutare la sussistenza o l'insussistenza del fatto contestato ai fini della scelta della tutela (reintegro vs indennità).
- La gravità del comportamento può giustificare il licenziamento anche a prescindere dall'effettivo danno patrimoniale subito dal datore; il danno non è sempre elemento necessario per la legittimità del recesso disciplinare.
- Le elencazioni dei contratti collettivi sono spesso esemplificative: non vincolano il giudice nel riconoscere altre condotte idonee a compromettere il rapporto fiduciario e a costituire giusta causa.
- In giudizi di impugnazione del licenziamento il sindacato giudiziale richiede una valutazione complessiva degli elementi oggettivi e soggettivi del fatto (grado di colpa, violazione di doveri di fedeltà/diligenza, escursione dai compiti), non limitandosi alla prova di un danno economico.
- Se la motivazione del giudice di merito si arresta su un profilo parziale (es. solo sulla mancata prova del danno) senza verificare i presupposti legali del recesso, la decisione è censurabile e può essere cassata con rinvio per nuovo esame.
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