Cassazione Civile, Sentenza n. 21887/2020 del 09/10/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Telecom Italia ha impugnato in cassazione la sentenza n. 10421/2014 della Corte d'appello di Roma, la quale, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, aveva condannato la società al pagamento di euro 39.689,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale riconosciuto per dequalificazione professionale subita da Grimaldi dal maggio 2001 fino alla data della pronuncia stessa. Il ricorso per cassazione era fondato su tre motivi.
La decisione
Prima della decisione di merito in cassazione le parti hanno stipulato un verbale di conciliazione in sede sindacale (25/09/2018) con cui Telecom Italia ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione e Grimaldi ha rinunciato all'azione sottostante, impegnando i rispettivi difensori ad abbandonare i giudizi. La Corte ha ritenuto che dalla fattispecie emergesse una rinuncia ex art. 390 c.p.c. con accettazione e ha quindi dichiarato estinto il processo. Nulla è stato disposto sulle spese processuali ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c.; inoltre la Corte ha precisato che non sussiste obbligo di pagamento di ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente, richiamando l'interpretazione secondo cui il DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater, si applica solo agli esiti di rigetto o inammissibilità e non all'estinzione.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
La Corte ha ritenuto che dalla conciliazione e dalle dichiarazioni di rinuncia derivi una rinuncia con accettazione ai sensi dell'art. 390 c.p.c., con conseguente estinzione del processo.
art. 391, comma 4, c.p.c.
In presenza di estinzione per rinuncia con accettazione la Corte non ha disposto in ordine alle spese processuali, in conformità a quanto previsto dal quarto comma dell'art. 391 c.p.c.
DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte ha interpretato questa disposizione nel senso che l'obbligo di corrispondere un ulteriore contributo unificato riguarda solo le sentenze di rigetto o di inammissibilità del ricorso e non gli esiti di estinzione del processo.
Giurisprudenza richiamata (Cass. n. 3688/2016; n. 23175/2015)
Precedenti della Corte di Cassazione confermano la tesi secondo cui il contributo unificato aggiuntivo non si applica agli esiti di estinzione del processo.
Massime di principio
- Una conciliazione o un verbale sindacale in cui la parte rinuncia all'impugnazione e l'altra parte accetta può integrare una rinuncia ex art. 390 c.p.c. con accettazione, determinando l'estinzione del processo.
- In caso di estinzione per rinuncia con accettazione il giudice può non pronunciarsi sulle spese (art. 391, comma 4, c.p.c.); le parti dovrebbero disciplinare espressamente la questione delle spese nel verbale di conciliazione se vogliono un risultato diverso.
- Il contributo unificato aggiuntivo previsto dal DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater si applica agli esiti di rigetto o inammissibilità del ricorso e non agli esiti di estinzione; pertanto non è dovuto in caso di estinzione conseguente a conciliazione/ rinuncia accettata.
- Per effettuare correttamente l'estinzione è opportuno che il verbale di conciliazione sia firmato dalle parti e dai titolari della rappresentanza e che i difensori ricevano mandato espresso per l'abbandono dei giudizi pendenti.
- Quando si valuta la rinuncia a impugnazioni o l'accettazione di una conciliazione, è importante considerare l'effetto sostanziale: l'estinzione non comporta una decisione sul merito e può avere conseguenze diverse rispetto a una sentenza definitiva pienamente pronunciata.
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