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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 21591/2020 del 07/10/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di merito che aveva confermato il rigetto dell'opposizione al licenziamento senza preavviso intimato il 3.8.2012: il datore di lavoro aveva licenziato il lavoratore per avere sottratto alcune decine di litri di benzina aziendale (contestata come furto/appropriazione), violando la normativa di sicurezza e compromettendo la fiducia. Il ricorrente ha dedotto che la condotta non era così grave (pregressa tolleranza di rifornimenti di vetture aziendali), che la benzina sarebbe stata usata per pulire un compressore e tubi dati dall'azienda (quindi non asportazione), e che il contratto collettivo prevedeva sanzioni diverse per l'asportazione di materiale aziendale; infine ha censurato la condanna alle spese per disparità economica e disoccupazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso per assenza di vizi di diritto. Ha ritenuto che la valutazione dei fatti (che integra giusta causa di licenziamento per violazione della sicurezza e perdita della fiducia) sia rimessa al giudice di merito ed è incensurabile in cassazione. I motivi che chiedevano diversa ricostruzione fattuale sono stati considerati inammissibili; non è stato riconosciuto alcun omesso esame decisivo né illegittima applicazione del contratto collettivo. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio di legittimità (liquidate in euro 4.500 per compensi professionali e 200 per esborsi, oltre accessori). È stata altresì rilevata la sussistenza dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13 d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2106 c.c.

    articoli 2106 e 2119 c.c. citati nel ricorso

    Riferiti nella contestazione generale delle norme sul rapporto di lavoro e sui doveri del prestatore: la Corte non ha rilevato violazione nell'applicazione, ritenendo che la condotta integrasse giusta causa ai sensi delle norme sul rapporto di lavoro

  • art. 2119 c.c.

    articoli 2106 e 2119 c.c. citati nel ricorso

    Richiamato in relazione alla disciplina del recesso per giusta causa; la Corte ha ritenuto legittimo il recesso per fatto gravemente lesivo del vincolo fiduciario

  • L. 604/1966

    art. 2969 e 5 I. 604/66 (citazione testuale nel ricorso)

    Norma sul procedimento di licenziamento e tutela: richiamata dal ricorrente, ma la Cassazione non ha ravvisato violazioni procedurali o di diritto che possano mutare la valutazione di fatto operata dai giudici di merito

  • art. 18 Statuto dei Lavoratori

    art. 18 stat. Lav. citato nel ricorso

    Richiamato rispetto alle conseguenze del licenziamento; la Corte ha valutato il caso alla luce dell'art.18 ma ha ritenuto sussistente giusta causa escludendo il diritto alla reintegrazione

  • art. 1175 e 1375 c.c.

    artt. 1175 e 1375 c.c. citati nel ricorso

    Richiamati dal ricorrente per prospettare obblighi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto; la Corte ha ritenuto che tali norme non consentano la riesamina dei fatti in cassazione e non abbiano comportato errore di diritto nei giudici di merito

  • art. 55 co. 4 CCNL Energia e petrolio

    art. 55 co. 4 c.c.n.l. Energia e petrolio del 30.3.06 citato nel ricorso

    Invocato dal ricorrente per sostenere che il contratto collettivo prevedeva una sanzione diversa per l'asportazione di materiale aziendale; la Corte ha ritenuto che la diversa qualificazione fattuale (violazione della sicurezza e perdita di fiducia) giustificasse il recesso per giusta causa indipendentemente dalla previsione contrattuale

  • art. 92 c.p.c.

    art. 92 c.p.c. citato nel ricorso

    Richiamato in relazione alla liquidazione delle spese; la Corte ha applicato il criterio legale della soccombenza ritenendo non fondata la richiesta di deroga

  • art. 360 c.p.c.

    art. 360 co. 1 n. 3, n.4 e n.5 c.p.c. citati nei motivi di ricorso

    Norme che definiscono i motivi di cassazione: la Corte ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi che sostanzialmente miravano a rinnovare la valutazione di merito o a ottenere diversa ricostruzione dei fatti

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 citato nella sentenza

    Norma sul contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo da parte del ricorrente

Massime di principio

  • La valutazione della sussistenza della giusta causa di licenziamento è questione di fatto riservata ai giudici di merito e difficilmente sindacabile in Cassazione, salvo errori di diritto evidenti.
  • Il comportamento del lavoratore che comporti violazione delle norme di sicurezza e compromissione del vincolo fiduciario può integrare giusta causa anche se la condotta riguarda beni (es. carburante) che il lavoratore sostiene di aver utilizzato per fini lavorativi; la prova di tale utilizzo deve essere solida.
  • L'esistenza di una presunta tolleranza aziendale verso pratiche irregolari richiede prova costante e specifica: mere affermazioni non bastano a escludere la gravità dell'infrazione.
  • La presenza di sanzioni previste dal contratto collettivo non esclude che il datore possa ritenere la condotta sanzionabile più gravemente se essa integra la perdita di fiducia o rischi per la sicurezza.
  • In Cassazione non è ammessa una rinnovata valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti: i motivi che mirano esclusivamente a chiedere questo sono inammissibili.
  • Le spese seguono il principio di soccombenza; le richieste di deroga per condizioni economiche del lavoratore o durata del processo devono essere motivate e non sono automaticamente accolte.

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