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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11815/2025 del 25/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per falsità ideologica. Nel ricorso per cassazione ha dedotto: 1) violazione di legge e vizi di motivazione nella valutazione della prova, lamentando un asserito difetto assoluto di prova sul movente, sulla qualità di pubblico ufficiale e sul corpo del reato, sostenendo inoltre l'inutilizzabilità di un'intercettazione telefonica del 2 settembre 2020 per violazione dell'art. 266, comma 1, lett. b), c.p.p., e l'omessa valutazione del suo esame in udienza preliminare; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla qualifica soggettiva di pubblico ufficiale del concorrente, negando l'esistenza di poteri certificativi; 3) erronea qualificazione giuridica del fatto, che secondo la difesa avrebbe integrato al più la falsità materiale/ideologica in certificato ex art. 480 c.p. e non la falsità ideologica in atto pubblico ex art. 479 c.p.; 4) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 5) eccessività del trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i motivi sostanzialmente diretti a sollecitare una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità, e comunque infondati: ha richiamato la doppia conforme e la congrua motivazione della Corte territoriale sulla prova della partecipazione dell'imputato ai corsi e sulla piena utilizzabilità dell'intercettazione; ha ritenuto corretta la qualifica di pubblico ufficiale del soggetto che aveva rilasciato il documento, in presenza di poteri certificativi derivanti da atto autoritativo e rilevanza esterna dei documenti nel territorio regionale; ha escluso la riqualificazione ex art. 480 c.p. perché l'atto conteneva un'attestazione originaria sulla frequenza del corso e sul superamento dell'esame; ha giudicato inammissibile il motivo sull'art. 131-bis c.p. perché meramente contrapposto al giudizio di merito; ha dichiarato inammissibile anche la censura sulla pena, fondata su una riqualificazione infondata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Ha inoltre escluso la declaratoria di improcedibilità ex art. 344-bis c.p.p., rilevando che l'inammissibilità del ricorso impedisce la formazione di un valido rapporto processuale.

Norme richiamate

  • art. 479 c.p.

    Norma ritenuta correttamente applicabile al fatto, poiché il documento contestato conteneva un'attestazione originaria di fatti rilevanti e non una mera certificazione limitata a dati già formati.

  • art. 480 c.p.

    Richiamato dalla difesa come qualificazione alternativa, ma ritenuto non configurabile nel caso concreto perché l'atto aveva natura di atto pubblico con attestazioni originarie.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità è stata negata per inammissibilità del motivo, in quanto fondato su una mera contrapposizione valutativa al giudizio di merito.

  • art. 266, comma 1, lett. b), c.p.p.

    Invocato per contestare l'utilizzabilità dell'intercettazione telefonica; la Corte ha ritenuto la doglianza infondata, reputando l'intercettazione pienamente utilizzabile in ragione del regime edittale del reato.

  • art. 357, secondo comma, c.p.

    Richiamato per affermare che il soggetto che rilasciava i documenti esercitava poteri certificativi derivanti da un atto autoritativo.

  • art. 544 c.p.p.

    Richiamato solo per individuare il dies a quo del termine rilevante ai fini dell'art. 344-bis c.p.p.

  • art. 344-bis, comma 2, c.p.p.

    La Corte ha escluso l'improcedibilità per superamento del termine di durata massima del giudizio di legittimità, poiché il ricorso era inammissibile e non si era formato un valido rapporto processuale.

  • art. 344-bis, comma 3, c.p.p.

    Richiamato per individuare il momento iniziale del termine annuale di improcedibilità.

  • art. 2, comma 2, lett. a), L. 27 settembre 2021, n. 134

    Citata come fonte introduttiva dell'art. 344-bis c.p.p.

  • art. 262 c.p.p.

    Non citato espressamente nel testo fornito.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio o una lettura alternativa delle prove, salvo il caso di specifici travisamenti delle emergenze processuali.
  • Quando vi sia una doppia conforme di merito sorretta da motivazione congrua e logica, il sindacato di cassazione sulla ricostruzione dei fatti è ulteriormente limitato e le doglianze che ripropongono tesi già disattese sono inammissibili.
  • La nozione di pubblico ufficiale ai fini della falsità in atto pubblico sussiste anche in capo a chi rilasci documenti con poteri certificativi attribuiti da un atto autoritativo, purché il documento abbia rilevanza giuridica esterna nell'ambito territoriale di riferimento.
  • La distinzione tra art. 479 c.p. e art. 480 c.p. dipende dal contenuto dell'atto: se il documento contiene un'attestazione originaria di fatti giuridicamente rilevanti, la fattispecie è quella dell'atto pubblico; se invece si tratta di mera attestazione certificativa di circostanze già esistenti, può venire in rilievo la diversa ipotesi del certificato.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere utilmente dedotta in cassazione con argomentazioni apodittiche o meramente contrapposte alla valutazione di merito del giudice di appello.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione impedisce la formazione di un valido rapporto processuale e preclude la declaratoria di improcedibilità ex art. 344-bis c.p.p. per superamento del termine di durata massima del giudizio.
  • Se la qualificazione giuridica corretta del fatto consente una sanzione inferiore al minimo edittale, la censura sulla misura della pena fondata su una diversa e infondata riqualificazione è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieFalsità in atto pubblicoImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penale
SottomaterieFalsità ideologica
IstitutiInutilizzabilità della prova

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