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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2638/2023 del 23/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Roma del 09/11/2021 lamentando la violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c) c.p.p. e 23-bis, comma 2, del d.l. 28/10/2020 n.137 (conv. in legge n.176/2020). In particolare si deduce che, nel giudizio di appello celebrato con rito cartolare, le conclusioni scritte del Pubblico Ministero non sono state comunicate al difensore dell'imputato dieci giorni prima dell'udienza, come previsto dalla disciplina emergenziale; la difesa aveva chiesto via PEC il 3/11/2021 un breve rinvio per poter interloquire, istanza non accolta. Per tale omissione si prospetta una nullità generale a regime intermedio per violazione del contraddittorio cartolare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Dopo esame diretto degli atti ha riscontrato la mancata comunicazione delle conclusioni del P.G. e, seguendo l'orientamento maggioritario e garantista, ha ritenuto che tale mancanza integri una nullità generale a regime intermedio attinente all'assistenza dell'imputato ai sensi dall'art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p. Poiché la nullità è stata tempestivamente dedotta, la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Roma. Si rileva inoltre che il P.G. aveva chiesto l'annullamento con rinvio.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio d'appello celebrato con le forme del contraddittorio scritto (art. 23-bis d.l. 137/2020) la trasmissione telematica delle conclusioni del P.G. nei termini costituisce un requisito essenziale del contraddittorio cartolare: la sua omissione può integrare una nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.
  • Tale nullità può essere dedotta anche in cassazione come "error in procedendo"; la Corte di Cassazione, per decidere, può accedere all'esame diretto degli atti processuali.
  • La giurisprudenza maggioritaria privilegia la tutela effettiva del diritto di difesa e non richiede che sia provato un danno concreto per riconoscere la nullità: la mancata comunicazione della parte avversa impedisce la piena partecipazione difensiva nel rito cartolare.
  • È prudente, per il difensore, eccepire immediatamente la mancata trasmissione (o chiedere rinvio) e documentare tempestivamente la richiesta; in assenza di tempestiva eccezione alcune pronunce hanno ritenuto l'eccezione tardiva se il difensore ha comunque prodotto conclusioni scritte senza obiettare.
  • Se la nullità è rilevata e tempestivamente dedotta, la misura correttiva idonea è l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio, così da assicurare il pieno esercizio del contraddittorio cartolare.

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