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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34279/2022 del 15/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro che aveva rigettato l'appello avverso l'ordinanza del GIP del 18/10/2021, con la doglianza principale (art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.) di violazione dell'art. 275 c.p.p. e vizio di omessa/insufficiente motivazione sulla concretezza e attualità delle esigenze cautelari, posto che sono trascorsi oltre tre anni dai fatti contestati (condotte riferite al 2017/2018) e non sarebbero stati indicati elementi recenti a fondamento del mantenimento della custodia cautelare

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo proposto era diverso da quelli consentiti e, comunque, manifestamente infondato. Ha richiamato il principio secondo cui il tribunale in sede di appello ex art. 310 c.p.p. non deve riesaminare integralmente le condizioni di applicabilità della misura ma verificare la correttezza giuridica e la motivazione rispetto a fatti nuovi. Ha ritenuto corretto il comportamento del Tribunale di Catanzaro, che non ha riscontrato elementi di novità e ha considerato già esaminata la questione del decorso del tempo in precedenti decisioni. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi della giurisprudenza costituzionale, ha disposto il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende

Norme richiamate

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Regola l'obbligo di motivazione dei provvedimenti cautelari; la Corte rileva che l'assenza di motivazione adeguata deve essere valutata alla luce del ruolo limitato del giudice d'appello e della possibile sussistenza di fatti nuovi

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Indica i motivi di ricorso per cassazione; la Corte osserva che il motivo proposto dal ricorrente non rientrava nei limiti consentiti o era manifestamente infondato

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Disciplina l'appello avverso l'ordinanza che rigetta la richiesta di revoca della misura cautelare; la Corte ribadisce che il tribunale di riesame è limitato a verificare la correttezza giuridica e la motivazione in relazione a fatti nuovi

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020

    Norma procedurale richiamata per svolgere il giudizio in Cassazione a trattazione scritta secondo la disciplina emergenziale richiamata nel provvedimento

  • art. 74 del D.P.R. n. 309 del 1990

    Norma sostanziale relativa al traffico di stupefacenti; è la fattispecie contestata al ricorrente (associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico)

Massime di principio

  • In appello ex art. 310 c.p.p. il tribunale non può riesaminare integralmente la sussistenza delle condizioni della misura cautelare: il sindacato è limitato alla correttezza giuridica e alla motivazione dell'ordinanza impugnata, soprattutto rispetto a eventuali fatti nuovi
  • Il mero decorso del tempo dalla commissione dei fatti non è automaticamente idoneo a escludere le esigenze cautelari: occorre che il difensore allegi e dimostri fatti nuovi o circostanze concrete e recenti che rendano venute meno le esigenze che giustificarono la misura
  • Per impugnare con successo una custodia cautelare sulla base del tempo trascorso è utile fornire elementi probatori aggiornati che attestino il mutamento delle condizioni (es. comportamento processuale positivo, legami di vita, interventi riabilitativi, decisioni definitive pregresse non riconducibili a pericolosità attuale)
  • Ai fini di ammissibilità in Cassazione è importante formulare motivi conformi agli estremi di legge (art. 606 c.p.p.); motivi inadeguati o sostanzialmente un nuovo riesame delle prove rischiano l'inammissibilità
  • Se la questione del tempo "silente" è già stata esaminata in precedenti provvedimenti di merito o di legittimità, il giudice di Cassazione e l'appello possono ritenere la materia preclusa salvo emergere elementi nuovi non ancora valutati

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