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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8600/2024 del 27/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di rivalutazione del periodo detentivo pregresso (12/12/2019 - 13/12/2021) ai fini della detrazione di pena mediante il rimedio di cui all'art. 35-ter Ord. pen., deducendo che la misura della superficie della cella e il computo dello spazio individuale minimo (tre metri quadrati) dovevano essere calcolati alla luce dell'interpretazione della Corte EDU e della sentenza delle Sezioni Unite n. 6551/2021 (Commisso). Il ricorrente ha sostenuto che tale pronuncia costituisce novum idoneo a superare la preclusione del giudicato esecutivo e ha invocato violazioni della Costituzione (artt. 3, 6, 117), della CEDU (art. 3) e della legge n. 848/1955, nonché la disparità di trattamento tra detenuti.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che l'istanza fosse mera riproposizione di domanda già esaminata e decisa negativamente (applicazione della preclusione/processuale derivante dal giudicato esecutivo ai sensi dell'art. 666, comma 2, c.p.p.). Le Sezioni Unite n. 6551/2021 non sono state considerate un novum: la Corte ha ritenuto che quella pronuncia abbia confermato criteri interpretativi già affermati (in particolare l'esclusione dall'area calpestabile degli arredi tendenzialmente fissi, come i letti a castello) e non abbia introdotto una regola nuova idonea a travolgere il giudicato. Non essendovi nuovi elementi fattuali o giuridici rilevanti, la domanda è inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma indicata nel dispositivo in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 35-ter Ord. pen.

    Rimedio risarcitorio per detenzione inconciliabile con l'art. 3 CEDU; va interpretato alla luce della giurisprudenza CEDU. La Corte ha ritenuto che l'applicazione di tale norma richiede considerazione delle decisioni della Corte EDU ma non trasforma automaticamente ogni chiarimento in novum idoneo a superare il giudicato esecutivo.

  • art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

    art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

    Preclude la rinnovazione di domande già rigettate se basate sugli stessi elementi; obbliga il giudice dell'esecuzione a dichiarare inammissibile la richiesta meramente reiterativa (principio di preclusione processuale/di giudicato esecutivo).

  • art. 678 cod. proc. pen.

    Richiamata per affermare che i procedimenti di esecuzione e di sorveglianza sono soggetti alla medesima disciplina concernente la preclusione e il divieto di riproposizione identica delle richieste.

  • Sentenza Sezioni Unite n. 6551 del 2021 (Commisso)

    Sez. U, n. 6551 del 24/09/2020, dep. 2021, Commisso

    Le Sezioni Unite hanno affermato che, ai fini del calcolo dello spazio individuale minimo (3 mq), va considerata la superficie che consente il normale movimento e vanno detratti gli arredi tendenzialmente fissi (es. letti a castello). La Corte di legittimità ha ritenuto tale pronuncia confermativa dell'orientamento precedente e non novativa rispetto al giudicato esecutivo.

  • Giurisprudenza della Corte EDU (es. Torreggiani, Mursic)

    Torreggiani c. Italia (8/01/2013); Mursic c. Croazia (28/10/2016)

    Principi orientativi: la verifica delle condizioni detentive si concentra sulla superficie calpestabile e sulla possibilità di muoversi normalmente nella cella; queste decisioni alimentano l'interpretazione nazionale dell'art. 35-ter e dell'art. 3 CEDU.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Fondamento per la condanna alle spese e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile quando ricorrono i presupposti di legge.

Massime di principio

  • Una domanda ex art. 35-ter Ord. pen. già rigettata non può essere riproposta con gli stessi elementi: occorre allegare e provare un novum (fatto nuovo, nuova prova, o un cambiamento giuridico realmente innovativo) per superare la preclusione prevista dall'art. 666 c.p.p.
  • Le sentenze delle Sezioni Unite non costituiscono automaticamente novum: se confermano o chiariscono orientamenti già esistenti, non sono di per sé idonee a travolgere il giudicato esecutivo.
  • La valutazione dello spazio individuale minimo si concentra sulla superficie calpestabile e sulla possibilità di movimento; vanno detratti dagli spazi gli arredi tendenzialmente fissi (es. letti a castello) salvo che il ricorrente dimostri specificamente che il mobilio in concreto abbia un ingombro o fisionomia diversa che incide sul computo.
  • Per impugnare efficacemente un rigetto è preferibile segnalare errori specifici di fatto o di diritto nel provvedimento diventato irrevocabile e proporre gli strumenti d'impugnazione idonei (es. appello o altri rimedi), piuttosto che reiterare la stessa istanza senza elementi nuovi.
  • Quando si invoca la giurisprudenza della Corte EDU o delle Sezioni Unite per superare una preclusione, occorre argomentare in modo puntuale in che senso la pronuncia introduce un mutamento di regola applicabile retroattivamente al caso concreto.

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