Cassazione Penale, Sentenza n. 00487/2026 del 08/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Bologna dell'11/12/2024 che, in parziale riforma della sentenza di prime cure, aveva rideterminato la pena. Il ricorso contiene due motivi principali: (1) vizio di motivazione e erronea applicazione dell'art. 609-bis c.p., con contestazione della credibilità intrinseca ed estrinseca della persona offesa (mancato ricordo della data dell'evento, presunta amnesia 'selettiva', incompatibilità della dinamica con le differenze di corporatura, abbigliamento e consueta modalità dei rapporti tra le parti), nonché che l'evento sarebbe stato in realtà un rapporto consenziente; (2) mancata applicazione della circostanza attenuante di minore gravità prevista dall'art. 609-bis (ultimo comma/commi rilevanti), sostenendo che la compressione della libertà sessuale sarebbe stata lieve: assenza di minacce, percosse significative, danni a indumenti/oggetti, limitati postumi fisici e psicologici e modalità compatibili con i rapporti abituali della coppia.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha dichiarato la manifesta infondatezza per i limiti del sindacato di legittimità nelle c.d. "doppie conforme": non è consentito rimettere in discussione la valutazione della credibilità della persona offesa operata in modo coerente e non contraddittorio dai giudici di merito, salvo omissioni o contraddizioni manifeste. La Corte ha ritenuto coerente e non contraddittoria la valutazione dei giudici di merito circa l'attendibilità del racconto (anche la spiegazione della mancata indicazione del giorno come meccanismo di rimozione), l'uso dei riscontri offerti dalle deposizioni di terzi e la valutazione complessiva degli elementi probatori. Sul secondo motivo ha confermato che la circostanza attenuante per minore gravità richiede una valutazione globale del fatto (mezzi, modalità, grado di coartazione, condizioni della vittima, reiterazione, danno psichico) e ha ritenuto sufficientemente provata la gravità degli elementi (invasività degli atti, condotte reiterate, elevata capacità a delinquere), giustificando il diniego dell'attenuante. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il rigetto ha comportato l'onere delle spese a carico del ricorrente.
Norme richiamate
citato nel merito e come norma centrale del reato di violenza sessuale; invocata anche la circostanza attenuante di minore gravità
La Corte ricorda che la valutazione della sussistenza della circostanza attenuante di minore gravità richiede una valutazione globale di mezzi, modalità, grado di coartazione, condizioni della vittima, reiterazione e danno. Non è decisiva la sola tipologia dell'atto (presenza o meno di rapporto completo) ma l'insieme delle circostanze; la presenza anche di un elemento di grave gravità è sufficiente a escludere l'attenuante
art. 609-ter, comma 5‑quater cod. pen.
citato tra i capi di imputazione in combinazione con l'art. 609-bis
La norma è richiamata come titolo di reato contestato in primo grado; la decisione di legittimità non sviluppa una specifica interpretazione ermeneutica della norma nel testo impugnato
capi relativi alle lesioni personali contestate (capi 2 e 3)
Richiamate come reati accertati in relazione agli episodi del 07/08/2019; le risultanze probatorie e le deposizioni oculari sono ritenute idonee a supportare la responsabilità
capo relativo al danneggiamento (capo 4)
Richiamata come reato minore confluito nel complesso valutativo delle condotte violente dell'imputato
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
norma sulla motivazione del ricorso per cassazione e i limiti del sindacato di legittimità
La Corte ribadisce i limiti del sindacato in caso di "doppia conforme": il ricorso per cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione della prova salvo quando emergano contraddizioni manifeste, omissioni dell'esame di temi probatori decisivi o ricorso a mere congetture
Massime di principio
- Se la condanna è stata confermata in entrambi i gradi di merito (doppia conforme), la Corte di cassazione limita il proprio sindacato sui fatti: non può rimettere in discussione la valutazione della credibilità della persona offesa salvo manifeste contraddizioni, omissioni decisive o argomentazioni del tutto congetturali
- La testimonianza della persona offesa per reati sessuali può costituire prova piena, ma richiede dai giudici di merito uno scrutinio particolarmente rigoroso della credibilità intrinseca ed estrinseca; valutazioni adeguatamente motivate non sono riconsiderabili in cassazione
- Per contestare in cassazione la valutazione probatoria occorre formulare censure specifiche e correlate alla motivazione impugnata: argomentazioni generiche o affermazioni di diversa valutazione della prova senza dimostrare l'illogicità manifesta sono inammissibili o destinate al rigetto
- Le caratteristiche personali della vittima (abbigliamento, costumi sessuali, condotte antecedenti) non costituiscono di per sé elementi probatori idonei a negare la credibilità o a dimostrare il consenso; farvi riferimento può integrare un pregiudizio metodologico inaccettabile
- La valutazione dell'attenuante per minore gravità in materia di violenza sessuale è globale e multidimensionale: non è decisiva la sola presenza o assenza di un rapporto sessuale "completo", ma l'insieme di mezzi, modalità, grado di coartazione, condizioni della vittima, reiterazione e danno (compresi i postumi psicologici); basta un elemento di conclamata gravità per escludere l'attenuante
- Nella redazione del ricorso è fondamentale collegare ogni censura alle parti concrete della motivazione di merito e spiegare perché essa sarebbe logicamente insostenibile, pena la manifestissima infondatezza o l'inammissibilità
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