Cassazione Civile, Ordinanza n. 33618/2022 del 15/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (occupante)
La controversia
Il Comune ha agito per far accertare l’occupazione senza titolo di un’area di sua proprietà sita in fregio al lungomare, chiedendone il rilascio e la condanna al pagamento di un’indennità o canone per l’occupazione abusiva. La controparte ha proposto domanda riconvenzionale di usucapione ventennale ex art. 1158 c.c. sull’area e sul manufatto insistente su parte di essa, oltre a ripetizione di somme pagate al Comune negli anni 1999-2005 ritenute prive di causa. In appello il Comune ha contestato l’accertamento dell’usucapione e ha sostenuto che l’atto di transazione del 31 marzo 2000, insieme a successive missive e ai pagamenti effettuati, integrasse rinuncia implicita all’usucapione e atti interruttivi, evidenziando che la controparte, con la transazione, aveva riconosciuto l’altruità del bene e pattuito un’indennità per la futura concessione di un diritto di superficie. La Corte territoriale aveva invece ritenuto che la transazione fosse stata sottoscritta con espressa riserva e subordinata alla futura concessione del diritto di superficie, mai perfezionatasi, sicché non vi fosse una rinuncia espressa né tacita al diritto già maturato per usucapione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso del Comune, confermando la decisione di merito. Ha ribadito che la rinuncia tacita all’usucapione è configurabile solo quando il comportamento del possessore sia assolutamente incompatibile con la volontà di avvalersi dell’acquisto a titolo originario, senza possibilità di diversa interpretazione. Nel caso concreto, la transazione era stata sottoscritta con riserva e subordinata alla formalizzazione di un diritto di superficie; essa poteva quindi essere letta come tentativo di regolarizzare bonariamente la posizione e chiudere il contenzioso, senza perdita del diritto usucapito. Il ricorso è stato rigettato e il Comune è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, oltre agli oneri ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
richiamato come fondamento dell’usucapione ventennale dell’area e del manufatto; il decorso del termine utile rileva ai fini dell’acquisto a titolo originario.
invocato dal ricorrente in relazione alle regole sull’usucapione e all’eventuale rinvio alle norme sulla prescrizione, ma senza accoglimento della censura.
richiamato dal ricorrente per sostenere l’effetto interruttivo del riconoscimento del diritto altrui; la Corte esclude che i fatti dedotti integrassero un riconoscimento idoneo.
richiamato dal ricorrente per sostenere la rinuncia alla prescrizione/usucapione; la Corte ribadisce che la rinuncia tacita richiede incompatibilità assoluta con la volontà di avvalersi dell’usucapione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato in collegamento con il presupposto per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La rinuncia tacita all’usucapione è configurabile solo se il comportamento del possessore è assolutamente incompatibile con la volontà di avvalersi dell’acquisto per usucapione, senza che residuino interpretazioni alternative ragionevoli.
- Gli accordi negoziali intervenuti dopo il compimento del termine per usucapire non valgono automaticamente come rinuncia al diritto ormai maturato: possono essere letti anche come mera volontà di regolarizzare la situazione di fatto o di chiudere un contenzioso.
- L’accertamento della rinuncia tacita all’usucapione è rimesso al giudice di merito, che deve valorizzare complessivamente le emergenze istruttorie e la portata concreta dei comportamenti tenuti dalle parti.
- Se una scrittura transattiva è espressamente subordinata al verificarsi di una condizione sospensiva non avveratasi, essa non può essere interpretata, di per sé, come rinuncia ai diritti già acquisiti per usucapione.
- Pagamenti eseguiti in un contesto di trattative o di tentata regolarizzazione del rapporto possono risultare incompatibili con la volontà di rinunciare all’usucapione solo se dal loro tenore emerge in modo inequivoco un riconoscimento del diritto altrui.
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