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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20429/2022 del 24/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (nudo proprietario)

La controversia

La controversia nasce da infiltrazioni e danni al ballatoio, alle tubazioni e allo scarico del bagno di un appartamento posto al piano superiore di un edificio condominiale. I proprietari dell'immobile danneggiato avevano convenuto in giudizio i proprietari dell'appartamento sottostante e il condominio, chiedendo il risarcimento dei danni; i convenuti avevano a loro volta chiesto la condanna degli attori alla rimozione delle cause delle infiltrazioni. In primo grado la domanda risarcitoria era stata respinta e, in accoglimento della riconvenzionale, era stata disposta la riparazione dei danni dell'immobile sottostante. In appello era stato rigettato il gravame principale e accolto quello incidentale della nuda proprietaria del bene superiore, con esclusione della sua legittimazione/custodia. Il ricorso per cassazione deduceva: 1) violazione degli artt. 669-octies, 700 e 115 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse illegittimamente utilizzato la consulenza tecnica espletata nel procedimento cautelare ante causam, ormai inefficace per mancata tempestiva introduzione del giudizio di merito; 2) omessa pronuncia sulla domanda proposta nei confronti del condominio, evocato per i frontalini e il ballatoio del balcone; 3) violazione degli artt. 2043 e 2051 c.c., sostenendo che la nuda proprietaria dovesse rispondere quale custode, essendo irrilevante la distinzione tra nudo proprietario e usufruttuario e dovendo rilevare la natura delle opere di manutenzione; 4) violazione degli artt. 101, 102, 115 e 116 c.p.c. e vizio motivazionale, per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei precedenti proprietari dell'immobile sottostante, e per mancata ammissione della prova testimoniale volta a dimostrare una concorrente responsabilità dei vicini proprietari dell'immobile sottostante per un preteso incendio pregresso e per un impegno a eseguire i lavori.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi, terzo e quarto motivi, ma ha accolto il secondo motivo. Ha affermato che la consulenza tecnica svolta nel procedimento cautelare poteva essere legittimamente utilizzata nel successivo giudizio di merito tra le stesse parti; ha confermato che la responsabilità da cose in custodia grava sul soggetto che abbia il pieno controllo della cosa e che, nel rapporto tra usufruttuario e nudo proprietario, la custodia spetta al primo, non al secondo, salvo diversa relazione di fatto non provata; ha escluso la necessità di integrare il contraddittorio verso altri soggetti e la decisività della prova testimoniale richiesta. Tuttavia ha rilevato che la sentenza d'appello non si era pronunciata sulla specifica domanda risarcitoria proposta nei confronti del condominio per i danni derivanti dai frontalini e dal ballatoio. Per questo la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione, limitatamente al capo omesso, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 669-octies c.p.c.

    Il principio di strumentalità attenuata dei provvedimenti cautelari anticipatori non esclude, nel successivo giudizio di merito, l'utilizzabilità delle risultanze istruttorie acquisite in sede cautelare tra le stesse parti.

  • art. 700 c.p.c.

    La consulenza tecnica espletata nel procedimento d'urgenza può essere valutata nel merito anche se la misura cautelare abbia perso efficacia per mancata tempestiva instaurazione della causa di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Il giudice può utilizzare elementi probatori acquisiti in diverso giudizio tra le stesse parti, in assenza di un divieto di legge, e valutarli liberamente.

  • art. 1117 c.c.

    È richiamato nel motivo relativo alla domanda nei confronti del condominio per le parti comuni dell'edificio, ma la Corte decide sul profilo processuale dell'omessa pronuncia.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia su una domanda ritualmente proposta integra vizio deducibile in cassazione.

  • art. 2043 c.c.

    È evocato dal ricorrente per contestare la valutazione della responsabilità, ma la decisione si fonda soprattutto sull'art. 2051 c.c.

  • art. 2051 c.c.

    La responsabilità da cose in custodia ricade sul soggetto che abbia il pieno controllo e la disponibilità materiale e giuridica della cosa; nel rapporto tra usufruttuario e nudo proprietario, custode è l'usufruttuario che abbia la relazione di fatto con il bene.

  • art. 101 c.p.c.

    È richiamato come parametro del contraddittorio, ma la Corte esclude la nullità denunciata perché le censure non incidono su tutte le rationes decidendi.

  • art. 102 c.p.c.

    La mancata integrazione del contraddittorio non è necessaria quando non ricorre un rapporto inscindibile o un litisconsorzio necessario tra le parti non evocate in cassazione.

  • art. 115 c.c.

    null

  • art. 116 c.c.

    null

  • art. 111 Cost.

    È richiamato a sostegno della dedotta nullità processuale, ma il vizio non è accolto per le ragioni esposte in motivazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di merito è utilizzabile la consulenza tecnica espletata in un precedente procedimento cautelare tra le stesse parti, anche se la misura cautelare sia divenuta inefficace per mancata tempestiva introduzione della causa di merito, in assenza di un divieto normativo e nel rispetto del contraddittorio già instaurato.
  • La responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. grava su chi esercita il pieno potere di fatto e di controllo sulla cosa; nel rapporto tra usufruttuario e nudo proprietario, la custodia spetta normalmente all'usufruttuario, mentre il solo nudo proprietario non risponde se non è provata una concreta relazione di fatto con il bene.
  • L'omessa pronuncia su una domanda o un motivo di appello ritualmente devoluto al giudice integra vizio denunciabile in cassazione quando il ricorrente indichi specificamente il contenuto della domanda e gli atti processuali in cui essa è stata proposta.
  • La censura per mancata ammissione di una prova è ammissibile solo se la prova dedotta è decisiva, cioè idonea a sovvertire con certezza l'esito della controversia rispetto alle altre risultanze istruttorie; non basta una possibilità meramente probabilistica.
  • Quando la decisione impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a sorreggerla, la censura che non colpisca tutte le rationes non può condurre alla cassazione della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeProprietàParti comuniProveImpugnazioni
RamiContrattiResponsabilità civileDiritti realiCondominioProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàLitisconsorzio necessario

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