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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24027/2026 del 24/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (acquirente)

La controversia

La lite nasce da un contratto preliminare di compravendita di un immobile sito in Comune di Stalettì, pattuito per lire 160.000.000, con pagamento in parte mediante acconti e saldo al rogito, inizialmente fissato al 30.10.1999 e poi rinviato per la mancanza della documentazione necessaria al trasferimento della proprietà. Il promittente acquirente aveva chiesto in primo grado l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. e, in subordine, la condanna del venditore al risarcimento del danno e alla restituzione degli acconti. Il venditore aveva resistito chiedendo il rigetto e, a sua volta, la risoluzione del contratto per inadempimento del promissario acquirente, con ritenzione delle somme ricevute e risarcimento. Dopo il rigetto di entrambe le domande in primo grado, il coerede dell'acquirente ha proposto appello. La Corte d'appello ha dichiarato inammissibile l'appello ritenendo: generica la censura contro il rigetto dell'art. 2932 c.c.; in ogni caso corretta la reiezione per irregolarità urbanistica dell'immobile; e inammissibile la domanda di risoluzione/restituzione perché fondata in appello su un diverso fatto costitutivo rispetto a quello allegato in primo grado. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 342 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto generico il motivo di appello contro il rigetto dell'esecuzione in forma specifica; 2) violazione degli artt. 345 c.p.c. e 1453 c.c. per avere considerato nuova, e quindi inammissibile, la domanda di restituzione dell'acconto e di risoluzione, sostenendo che tale domanda era accessoria alla domanda di risoluzione e che la modifica della domanda di adempimento in quella di risoluzione era consentita anche in appello; 3) violazione della disciplina urbanistica richiamata dalla sentenza di merito, sostenendo che la nullità prevista per gli atti traslativi non si estende ai preliminari. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, perché l'appello non conteneva una specifica censura avverso il rigetto della domanda ex art. 2932 c.c., ma si concentrava sulla sola domanda di risoluzione e restituzione. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, una volta legittimamente mutata la domanda da adempimento a risoluzione ex art. 1453, comma 2, c.c., ai fini dell'ammissibilità della domanda di risoluzione devono essere considerati anche i fatti già posti a base della domanda originaria; perciò la Corte d'appello non poteva limitarsi a isolare il solo fatto della vendita a terzi, ignorando anche il rifiuto di stipulare il definitivo e la mancata trasmissione della documentazione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la relativa argomentazione della sentenza impugnata era svolta ad abundantiam e comunque non costituiva autonoma ragione decisiva. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione, che dovrà riesaminare la domanda di risoluzione e restituzione degli acconti considerando tutti i fatti allegati in primo grado e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ha accolto il secondo motivo e ha dichiarato inammissibile il terzo motivo. Ne è conseguita la cassazione della sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e il rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione, affinché riesamini l'ammissibilità e il merito della domanda di risoluzione del preliminare e di restituzione degli acconti tenendo conto di tutti i fatti allegati sin dall'atto introduttivo di primo grado. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    Regola l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto definitivo; nel caso concreto il motivo di appello contro il rigetto di tale domanda è stato ritenuto non specificamente articolato.

  • art. 342 c.p.c.

    L'atto di appello deve contenere una chiara individuazione dei punti contestati e delle relative doglianze, con parte volitiva e parte argomentativa idonee a confutare la decisione impugnata; nel caso concreto il motivo sul rigetto dell'art. 2932 c.c. è stato reputato generico.

  • art. 345 c.p.c.

    Vieta le domande nuove in appello; la Corte ribadisce che è nuova la domanda che introduca un diverso petitum o una diversa causa petendi, ma esclude che ricorra tale novità quando la domanda di risoluzione sia fondata sui medesimi fatti già dedotti a base della domanda originaria.

  • art. 1453 c.c.

    Consente alla parte di mutare la domanda di adempimento in domanda di risoluzione del contratto; la deroga alla mutatio libelli si estende alle domande accessorie di restituzione e risarcimento, purché fondate sui medesimi fatti costitutivi già allegati.

  • l. n. 47 del 1985, artt. 17 e 40

    Richiamati dalla sentenza di merito per affermare l'irregolarità urbanistica dell'immobile; la Corte di cassazione non ne affronta il merito, dichiarando inammissibile la censura perché rivolta contro una ratio non decisiva o comunque ad abundantiam.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, ai fini dell'ammissibilità del motivo, non bastano affermazioni generiche di ingiustizia o erroneità della sentenza di primo grado: occorre una critica specifica ai punti della decisione e alle ragioni di diritto o di fatto che la sorreggono.
  • L'art. 1453, comma 2, c.c. consente di convertire la domanda di adempimento in domanda di risoluzione e di estendere tale mutamento alle domande accessorie di restituzione e risarcimento, ma solo se la domanda nuova si fonda sui medesimi fatti già dedotti in primo grado; se viene introdotto un inadempimento diverso, opera il divieto di nova.
  • Quando la sentenza impugnata si fonda su una pluralità di rationes decidendi autonome, il ricorso per cassazione deve censurarle tutte; se anche una sola ratio resta intatta, il motivo o il ricorso non può essere accolto.
  • Le affermazioni svolte ad abundantiam, non decisive per la soluzione della controversia, non sono suscettibili di autonoma censura in cassazione.
  • Nel valutare se una domanda di risoluzione sia nuova rispetto a quella originaria, il giudice deve considerare l'intero complesso dei fatti allegati a fondamento della pretesa iniziale e non isolare arbitrariamente un solo episodio di inadempimento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminareCompravendita immobiliare
RamiProcesso civileImmobiliareContratti
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezza

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