Cassazione Civile, Ordinanza n. 32958/2023 del 27/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un ente previdenziale forense per il pagamento di somme iscritte a ruolo e non riversate dall’agente della riscossione. L’agente aveva proposto opposizione deducendo che, nelle more del giudizio, fosse sopravvenuta la disciplina di cui all’art. 1, commi 527, 528 e 529, L. n. 228/2012, che aveva inciso sulla riscossione dei crediti iscritti a ruolo più risalenti. La Corte d’appello aveva accolto l’opposizione, ritenendo applicabile tale ius superveniens anche ai crediti dell’ente previdenziale privatizzato. Nel ricorso per cassazione l’ente previdenziale ha articolato quattro motivi: (1) violazione delle norme che disciplinano l’annullamento dei ruoli e degli artt. 1 e 2 d.lgs. n. 509/1994 e 17 d.lgs. n. 112/1999, sostenendo che la legge del 2012 non sarebbe applicabile a un ente privato senza sovvenzioni pubbliche e che, in difetto, si profilerebbe una lettura costituzionalmente illegittima; (2) analogo vizio rispetto ai ruoli di importo superiore a 2.000 euro, sempre per incompatibilità della disciplina con la natura privata dell’ente e con gli artt. 3, 35, 36, 38, 42, 97 e 117 Cost.; (3) nullità della sentenza per avere ritenuto assorbita una questione preliminare concernente il consolidamento del rapporto per effetto della disciplina sulle comunicazioni di inesigibilità; (4) omessa pronuncia su tale medesima questione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che la disciplina di cui all’art. 1, commi 527-529, L. n. 228/2012 si applica anche alla Cassa forense, pur essendo ente privatizzato deputato a una funzione pubblica previdenziale e pur non beneficiando di contribuzioni statali. La normativa non estingue il credito sostanziale, ma incide sulla procedura di riscossione a mezzo ruolo; per i crediti inferiori a 2.000 euro la ratio è evitare l’antieconomicità della riscossione, mentre per quelli superiori la procedura di annullamento del ruolo non travolge il credito sottostante, che può essere azionato con gli ordinari strumenti. La Corte ha inoltre escluso la fondatezza delle censure sulla presunta irragionevolezza costituzionale e sul contrasto con l’art. 6 CEDU, richiamando il consolidato orientamento secondo cui la riforma si inserisce in un processo normativo di riordino della riscossione avviato dal 1999. Quanto ai motivi terzo e quarto, ha ritenuto corretta la decisione di appello che aveva trattato come assorbita la questione sulle proroghe dei termini per le comunicazioni di inesigibilità, poiché per l’agente pubblico della riscossione tali proroghe sono state disciplinate da una sequenza normativa specifica e ininterrotta; la questione prospettata dalla ricorrente, dunque, non era decisiva nel caso. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, commi 527, 528 e 529, L. 24 dicembre 2012, n. 228
La disciplina si applica anche agli enti previdenziali privatizzati che riscuotono mediante ruolo; incide sulla procedura di riscossione dei ruoli più risalenti e non estingue il credito sostanziale.
Decreto del Direttore del Ministero dell’Economia e delle Finanze 15 giugno 2015
Richiamato come parametro normativo nella censura, ma ritenuto non idoneo a escludere l’applicabilità della disciplina invocata dalla ricorrente.
artt. 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509
La natura privatizzata dell’ente non impedisce l’applicazione della disciplina sulla riscossione a mezzo ruolo.
art. 17, d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112
È richiamato nel contesto della responsabilità e del mandato esattoriale, ma la Corte ribadisce che la riforma del 2012 ha inciso solo sulla procedura di riscossione.
art. 19, comma 2, d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112
Era la norma che prevedeva, nel previgente sistema, gli obblighi del concessionario in caso di perdita del diritto al discarico; la disciplina sopravvenuta ha eliminato quelle responsabilità nei limiti considerati dalla Corte.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Vengono richiamati come vizi dedotti con il ricorso (violazione di legge e nullità della sentenza), ma le censure sono state respinte.
artt. 132, comma 2, n. 4, e 276, comma 2, c.p.c.
Invocati per dedurre nullità della sentenza, ma la Corte esclude il vizio perché la questione ritenuta assorbita non era decisiva nel caso concreto.
Richiamato nel motivo di nullità, senza esito favorevole alla ricorrente.
La Corte esclude l’omessa pronuncia, ritenendo legittimo l’assorbimento della questione non decisiva.
Norma procedurale che ha regolato la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, sussiste l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 6 CEDU
La Corte esclude il contrasto con il principio del giusto processo e dell’affidamento, poiché l’intervento normativo è parte di un percorso di riforma non improvviso.
artt. 3, 35, 36, 38, 42, 97 e 117 Cost.
Le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla ricorrente sono ritenute manifestamente infondate.
Massime di principio
- La disciplina sopravvenuta che annulla o rimodula il sistema di riscossione mediante ruolo può applicarsi anche agli enti previdenziali privatizzati che, per legge, sono legittimati a riscuotere tramite ruolo, purché la norma incida sulla procedura di riscossione e non sul credito sostanziale.
- L’annullamento del ruolo non equivale all’estinzione del credito sottostante: il credito può rimanere azionabile con gli ordinari strumenti, sicché la riforma non integra una espropriazione senza indennizzo.
- In materia di ruoli risalenti, la ratio di razionalizzazione dei bilanci degli enti creditori giustifica sia l’annullamento dei crediti di importo modesto per evitare la diseconomicità della riscossione, sia la diversa disciplina per i crediti di importo superiore, quando venga preservato il diritto sostanziale.
- Le censure di nullità per omessa pronuncia non sono fondate quando la questione asseritamente pretermessa sia stata correttamente ritenuta assorbita perché non decisiva rispetto alla statuizione finale.
- Nel sistema delle proroghe dei termini per le comunicazioni di inesigibilità occorre distinguere tra proroghe generiche riferite ai vecchi concessionari privati e proroghe specifiche riferite agli agenti pubblici della riscossione; la soluzione di continuità dedotta per i primi non è automaticamente estensibile ai secondi.
- Una riforma inserita in un percorso normativo già avviato e progressivo non viola, di regola, il principio di affidamento o l’art. 6 CEDU per il solo fatto di incidere su giudizi pendenti.
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