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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46097/2023 del 15/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Palermo dell'11/11/2022 che li aveva riconosciuti colpevoli di concorso in estorsione aggravata per aver, su incarico della proprietaria Lucchese Elisa, sfrattato con minaccia e violenza i conduttori dell'appartamento. I difensori deducono principalmente la errata qualificazione giuridica del fatto come estorsione anziché esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 629 vs art. 393 c.p.), lamentando che la Corte di merito ha dato rilievo decisivo a un presunto guadagno di Euro 5.000,00 che non risultava mai richiesto alle vittime e non era oggetto di contestazione formale; si contestava inoltre l'assenza di danno patrimoniale (le vittime furono allontanate solo per una notte) e si invocava l'applicabilità dell'attenuante speciale del fatto di lieve entità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi. Ha annullato la decisione impugnata nella parte in cui ha fondato la qualificazione in estorsione sul presunto profitto di Euro 5.000,00 ritenendo che tale somma non era stata richiesta alle vittime e costituisce al più un possibile futuro guadagno o movente, non elemento decisivo per l'integrazione del reato di estorsione. La Cassazione ha disposto il rinvio per un nuovo esame in istruttoria, con l'osservazione che il giudice di rinvio dovrà accertare la situazione soggettiva: se i ricorrenti abbiano agito nella convinzione, anche errata ma indotta, di esercitare un diritto del proprietario (configurando al più esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 393 c.p.) oppure con consapevolezza dell'ingiustizia del profitto perseguendo un interesse proprio tali da integrare il concorso in estorsione ex art. 629 c.p. La Corte ha inoltre enunciato principi di diritto su come distinguere estorsione ed esercizio arbitrario, sul significato di interesse proprio del terzo e sull'applicazione degli artt. 47-48 c.p. (errore sul fatto e errore determinato dall'altrui inganno).

Norme richiamate

  • art. 629 cod. pen. (estorsione)

    La Corte richiama che l'estorsione richiede la volontà di conseguire un ingiusto profitto con danno altrui; per qualificare come estorsione la condotta di un terzo occorre che il suo interesse proprio consista in un ingiusto profitto arrecato alla vittima o a soggetti a essa legati.

  • art. 393 cod. pen. (esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia)

    Il reato si configura quando l'agente agisce per perseguire una pretesa che ritiene giudizialmente tutelabile o comunque non del tutto arbitraria; può sussistere anche se la pretesa è infondata purché esista una possibile base legale o una convinzione ragionevole.

  • art. 47 cod. pen. (errore sul fatto)

    L'errore sul fatto, se determinato dall'altrui inganno, esclude la punibilità per il fatto più grave a carico dell'esecutore materiale e può portare all'applicazione del comma 2 (responsabilità per un fatto diverso).

  • art. 48 cod. pen. (errore determinato dall'altrui inganno)

    Se il terzo ha agito su falsa rappresentazione della realtà indotta dal mandante, l'istigatore (mandante) risponderà del reato più grave mentre l'esecutore materiale risponderà del fatto minore in quanto ingannato.

  • art. 110 cod. pen. (concorso di persone nel reato)

    Rilevato nell'analisi della partecipazione plurima: la qualificazione del reato per ciascun concorrente dipende dall'elemento psicologico individuale e non sempre comporta automatica equiparazione dei titoli di reato.

  • art. 116 cod. pen.

    Richiamato come principio che talvolta il legislatore prevede equiparazioni o trattamenti diversi ma che, in generale, i concorrenti possono rispondere di titoli diversi a seconda della loro volontà e consapevolezza.

  • art. 117 cod. pen.

    Citato per spiegare limiti di equiparazione tra i concorrenti quando il mutamento del titolo di reato dipende da condizioni personali o rapporti con l'offeso; altrimenti i concorrenti possono rispondere a titolo diverso.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen. (sintesi dei motivi in cassazione)

    Norma procedurale richiamata per la formulazione sintetica dei motivi di ricorso in Cassazione.

Massime di principio

  • La distinzione tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni e estorsione si fonda essenzialmente sull'elemento soggettivo: l'estorsione necessita della consapevolezza di perseguire un profitto ingiusto con danno altrui; l'esercizio arbitrario richiede la convinzione, anche se erronea ma non del tutto arbitraria, di tutelare un proprio diritto.
  • L'interesse proprio del terzo che trasforma una condotta da esercizio arbitrario in estorsione deve consistere in un ingiusto profitto con danno alla vittima; un mero movente o una prospettiva futura di guadagno non sono sufficienti se non erano reclamati alla vittima.
  • Se il terzo esecutore ha agito su una falsa rappresentazione della realtà indotta dal mandante (inganno), la responsabilità può essere differenziata: l'esecutore può rispondere del reato minore (esercizio arbitrario) mentre il mandante dell'inganno risponde del reato più grave (estorsione), ai sensi degli artt. 47 e 48 c.p.
  • Nel giudizio di merito il tribunale deve accertare lo stato soggettivo di ciascun concorrente (cosa ognuno sapeva e voleva al momento della condotta): le imputazioni devono essere tarate sulla sfera psicologica individuale e sulle prove che dimostrino la richiesta o l'effettivo perseguimento dell'ingiusto profitto nei confronti della vittima.
  • Non è sufficiente per qualificare il reato come estorsione che esista un possibile o ipotetico guadagno per il terzo; occorre prova che l'interesse proprio sia stato effettivamente perseguito come ingiusto profitto con danno alla vittima o che sia stato espressamente richiesto alla vittima.
  • In situazioni di concorso, è possibile che partecipanti allo stesso fatto rispondano di reati diversi in relazione alle diverse rappresentazioni psicologiche e ai diversi ruoli (mandante/istigatore vs esecutore materiale); il giudice deve motivare distintamente per ciascun coautore.

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