Cassazione Civile, Ordinanza n. 09382/2024 del 08/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta da una dipendente sanitaria per ottenere l'indennità di rischio radiologico, sostenendo di svolgere abitualmente attività in zona controllata e di essere quindi esposta, in modo non occasionale né temporaneo, a un rischio radiologico analogo a quello del personale di radiologia. Il tribunale aveva accolto la domanda, ma la corte d'appello, su impugnazione dell'azienda sanitaria, l'ha respinta ritenendo che, per il personale diverso da medici e tecnici di radiologia, non basti la mera presenza in zona controllata: occorre provare in concreto un'esposizione continua e permanente e il superamento delle soglie di dose previste dalla normativa tecnica. La ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione delle norme che disciplinano l'indennità, assumendo che il solo svolgimento abituale dell'attività in zona controllata sia sufficiente; 2) omesso esame di fatti decisivi, per non avere la corte valorizzato prove testimoniali e CTU di primo grado; 3) nullità della CTU e della sentenza per acquisizione di documenti nuovi, svolgimento di sopralluoghi senza il contraddittorio e indebita supplenza dell'onere probatorio della controparte.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la corte territoriale si è conformata all'orientamento consolidato: per il personale di radiologia opera una presunzione assoluta di rischio, mentre per gli altri lavoratori la corresponsione dell'indennità richiede la prova di un rischio effettivo, non solo ipotetico, e di un'esposizione non occasionale e non temporanea, con onere probatorio a carico del lavoratore. Ha inoltre osservato che la corte d'appello ha escluso in fatto che la ricorrente svolgesse abitualmente la propria attività in zona controllata e che tale accertamento, congruamente motivato, non è sindacabile in cassazione. Il secondo motivo è stato considerato assorbito e comunque inammissibile perché diretto a criticare la valutazione delle prove, riservata al giudice di merito. Il terzo motivo è stato parimenti assorbito e comunque non decisivo, poiché non veniva specificamente censurato il punto decisivo del mancato superamento delle soglie di radiazione. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità e omesso esame di fatti decisivi; la Corte ne esclude la fondatezza nei motivi dedotti.
art. 58 d.P.R. n. 270/1987
norma invocata per sostenere il diritto all'indennità di rischio radiologico; la Corte la legge in combinazione con la disciplina successiva, ma non ne ricava un esito favorevole alla ricorrente.
art. 1 L. n. 460/1988
prevede la presunzione assoluta di rischio per medici e tecnici di radiologia; la Corte ne ribadisce l'applicazione limitata a tali categorie e la non estensibilità automatica ad altri lavoratori.
art. 54 d.P.R. n. 384/1990
per il personale diverso da quello radiologico richiede l'accertamento concreto del rischio da radiazioni, con superamento delle dosi normativamente stabilite.
art. 5 CCNL Comparto Sanità II biennio economico 2000-2001
richiamato dalla ricorrente a sostegno del diritto all'indennità; non è interpretato nel senso invocato dalla lavoratrice.
d.lgs. n. 230/1995
è richiamato come parametro tecnico per valutare la concreta esposizione e il superamento delle soglie di dose; la ricorrente non ha specificamente censurato l'accertamento negativo su tale punto.
invocato per contestare l'acquisizione di nuovi documenti in sede di CTU; la censura è ritenuta non decisiva.
richiamato in relazione al contraddittorio sulla CTU; la Corte non ravvisa una nullità utile ai fini del ricorso.
art. 24 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della violazione del diritto di difesa nella CTU; la Corte non accoglie la censura.
richiamato in tema di svolgimento della consulenza tecnica; la Corte ritiene le doglianze non decisive.
richiamato in relazione all'attività del consulente tecnico; la dedotta violazione non conduce all'annullamento della decisione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Per il personale sanitario diverso dai medici e tecnici di radiologia, l'indennità di rischio radiologico non spetta sulla base della sola presenza o permanenza in zona controllata, ma richiede la prova di una concreta esposizione a radiazioni in misura effettiva e non meramente ipotetica.
- L'onere di provare i presupposti dell'indennità di rischio radiologico grava sul lavoratore che la richiede; non basta invocare in astratto la disciplina protettiva, occorrendo dimostrare fatti specifici idonei a integrare il rischio richiesto dalla normativa.
- L'accertamento di fatto del giudice di merito circa l'assenza di abituale svolgimento dell'attività in zona controllata o il mancato superamento delle soglie tecniche di esposizione, se congruamente motivato, non è sindacabile in cassazione.
- Le censure che mirano a rivalutare le prove o a contestare in modo generico la consulenza tecnica d'ufficio sono inammissibili o comunque non decisive se non incidono sul punto fattuale decisivo posto a base della decisione impugnata.
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