Cassazione Penale, Sentenza n. 19441/2023 del 09/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Sarais impugna la sentenza della Corte d'appello di Cagliari (28/02/2022) che l'aveva confermata condannandola per peculato: si contestava che avesse liquidato ad Ignazio Spiga compensi (oltre €21.000) non dovuti, relativi al progetto "rete di distribuzione del metano in Sardegna - bacino 37". Le censure principali sono: 1) nullità della sentenza per mancata citazione dell'imputata dopo la riassegnazione del processo a diversa sezione in seguito ad astensione di magistrati; 2) carenza di prova del reato, poiché l'attività era stata certificata da altro organo e Sarais avrebbe svolto solo controlli contabili senza poteri di sindacato; in ogni caso si sarebbe trattato al più di errore o negligenza, non di dolo; la motivazione sarebbe illogica e contraddittoria, anche perché in un episodio analogo la Corte d'appello aveva assolto l'imputata; 3) intervenuta prescrizione del reato (marzo 2022); 4) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato l'eccezione di nullità per mancata citazione, ritenendo che il processo non riprenda ex novo per l'assegnazione a diversa sezione e che l'avviso orale al difensore sostituisca la notifica ai sensi delle norme richiamate. Tuttavia la Corte ha ritenuto infondata la motivazione della sentenza impugnata sulla sussistenza del dolo necessario per il peculato: mancavano elementi probatori idonei a escludere, con elevata credibilità razionale, l'ipotesi alternativa di condotta colposa (negligenza/sciatteria). Pur avendo rilevato che il reato si era estinto per prescrizione il 7/03/2022, la Corte ha valutato il merito a causa della presenza della parte civile; conclusivamente ha annullato la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto provato il peculato per carenza di prove sul dolo, accogliendo in tal parte il ricorso della Sarais (vittoria del ricorrente).
Norme richiamate
art. 178 cod. proc. pen.
Cittella la norma riguardante le cause di nullità assoluta; invocata dalla difesa, ma la Corte la ritiene non sussistente nel caso di avviso orale al difensore.
art. 179 cod. proc. pen.
Richiamata in relazione alle nullità; la Corte non ha rilevato nullità insanabile derivante dall'assetto della sezione.
art. 148 cod. proc. pen.
Stabilisce che gli avvisi dati oralmente al difensore in sua presenza sostituiscono le notificazioni; la Corte l'ha interpretata nel senso che l'avviso orale al difensore soddisfa le esigenze di citazione dell'imputato assente.
art. 420-bis cod. proc. pen.
Regola la rappresentanza dell'imputato in caso di contumacia/assenza e la rappresentanza da parte del difensore; la Corte osserva che l'imputata era rappresentata e quindi l'avviso orale era efficace.
art. 477 cod. proc. pen.
Richiamato nel quadro delle norme sulle notificazioni e prosecuzione del processo; la lettura combinata con gli altri articoli giustifica la posizione della Corte sull'avviso al difensore.
art. 42 cod. proc. pen.
Consente l'efficacia perdurante di alcuni atti nel processo anche dopo variazioni di organico; la Corte lo utilizza per dire che il processo non riprende ex novo per una diversa sezione.
art. 525 cod. proc. pen.
Principio di immediatezza; usato per sostenere che la sostituzione di componenti del collegio non incide sui diritti delle parti.
art. 429 cod. proc. pen.
Evidenzia casi specifici in cui l'imputato, comunque non presente, deve essere destinatario diretto di determinati atti; la Corte lo cita per distinguere ipotesi in cui la notifica diretta sarebbe invece necessaria.
art. 520 cod. proc. pen.
Norma sulle nuove contestazioni all'imputato assente; richiamata per coerenza con le regole di notifica e difesa.
art. 606 cod. proc. pen.
Stabilisce i limiti della cassazione: motivi non proposti in appello sono inammissibili; la Corte ha ritenuto inammissibili alcune doglianze nuove sollevate in cassazione.
art. 314 cod. pen.
Prevedeva la pena massima applicabile al delitto di peculato nel periodo considerato e ha inciso sul computo del termine prescrizionale; la Corte usa il riferimento per il calcolo della prescrizione.
art. 129 cod. proc. pen.
Prevede che, in presenza di parte civile, non si possa limitarsi alla semplice constatazione della prescrizione quando manchi una prova evidente d'innocenza; la Corte l'ha applicata per valutare comunque il merito nonostante la prescrizione.
Giurisprudenza rilevante
Sez. U, n. 35490/2009 (Tettamanti); Sez. 2, n. 8729/2019 (Libri); Sez. 6, n. 20666/2016 (De Sena); Sez. 6, n. 3913/2015 (Carucci); Sez. U, n. 36551/2010 (Carelli); Sez. U, n. 16/1996 (Di Francesco)
La Corte richiama precedenti per principi di diritto: efficacia degli avvisi al difensore, configurabilità del peculato in presenza di erogazione di somme da parte di pubblico ufficiale senza controllo e limiti della motivazione rispetto al mutamento dell'imputazione; ma sottolinea che la giurisprudenza richiede elementi probatori forti per desumere l'accordo fraudolento tra pubblico ufficiale e terzo.
Massime di principio
- La semplice riassegnazione del processo a diversa sezione non determina la ripresa del processo ex novo: gli atti possono conservare efficacia e l'avviso orale al difensore, se reso in sua presenza, può sostituire la notifica all'imputato assente (art.148 co.5 e art.420-bis c.3).
- In cassazione sono inammissibili i motivi che non siano stati proposti in appello (art.606 co.3): le questioni nuove tardive non possono costituire base per annullamento.
- Quando un pubblico ufficiale eroga somme pubbliche a vantaggio di terzi occorre prova specifica e significativa dell'accordo fraudolento e del dolo dell'agente: la mera anomalia delle liquidazioni o il rapporto di colleganza non sono di per sé sufficienti a escludere l'ipotesi colposa/negligente.
- La prescrizione estingue il reato ma, se è presente una parte civile, il giudice di legittimità può valutare comunque il merito quando non vi sia una prova evidente d'innocenza (art.129 c.2), per tutelare i diritti civili.
- Per evitare contestazioni penali in materia di liquidazioni e pagamenti pubblici è fondamentale la documentazione formale (incarichi, determina, mandati, certificazioni di attività svolte) e l'adozione di controlli amministrativi effettivi: l'assenza di controlli può aggravare l'esposizione dell'ufficio, ma non sostituisce la prova del dolo.
- In presenza di dubbi probatori essenziali sulla sussistenza del dolo, il beneficio della valutazione favorevole all'imputato prevale: l'accertamento deve escludere con elevata probabilità l'ipotesi colposa prima di affermare la responsabilità penale per peculato.
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