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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38530/2025 del 28/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Roma che aveva riconosciuto l'equo indennizzo ai sensi dell'art. 314 c.p.p. per la detenzione domiciliare subita dal ricorrente dal 27/08/2018 all'11/01/2019; il Ministero lamentava illogicità e insufficienza della motivazione, sostenendo che la Corte di merito si era limitata a riprodurre la motivazione dell'ordinanza precedentemente annullata dalla Cassazione e non aveva verificato la sussistenza dei presupposti ostativi all'indennizzo (in particolare una presunta condotta gravemente colposa o dolosa dell'interessato che avrebbe giustificato la misura cautelare).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte di appello si fosse correttamente confrontata con la sentenza di assoluzione e avesse svolto una valutazione autonoma degli elementi, valorizzando circostanze che escludevano che l'imputato avesse contribuito con dolo o colpa grave alla sua detenzione (professioni di innocenza sin dall'inizio, denunce per calunnia depositate prima dell'interrogatorio, investigazioni difensive, contraddizioni e ritrattazioni delle dichiarazioni accusatorie, tabulati telefonici che smentivano la presenza nei luoghi indicati). Perciò è stato confermato il diritto all'equo indennizzo; il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare una somma alla cassa delle ammende (€3000), con applicazione delle sanzioni previste per ricorsi inammissibili non incolpevoli.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Norma sul diritto alla riparazione per ingiusta detenzione; interpretata dalla Corte come non automatica rispetto all'assoluzione: il giudice della riparazione deve ricercare, selezionare e valutare le circostanze che possono integrare o escludere la sussistenza di dolo o colpa grave ostativi all'indennizzo.

  • art. 377 cod. pen.

    Delitto di intralcio alla giustizia: indicato quale accusa originaria per la quale l'imputato era stato sottoposto a misura cautelare; la successiva assoluzione ha reso rilevante la verifica se la misura fosse ingiusta.

  • artt. 372 e 56-629 cod. pen.

    Riferimento ai reati di falsa testimonianza e tentata estorsione (come indicato nel testo): fatti contestati e poi oggetto di assoluzione, utilizzati nel quadro fattuale da cui è scaturita la misura cautelare.

  • art. 512 cod. proc. pen.

    Norma richiamata con riferimento all'acquisizione delle dichiarazioni di persona irreperibile; la Corte ha ricordato che tali dichiarazioni, una volta acquisite, non sono state valutate per mancanza di riscontri.

  • Sez. 4, n. 2038 del 02/10/2024

    Pronuncia che aveva censurato una precedente ordinanza per 'errore di metodo' consistente nell'equiparare automaticamente la pronuncia assolutoria al diritto all'indennizzo; impone al giudice del merito di un esame autonomo degli elementi che possano escludere il diritto.

  • Sez. Unite, n. 32383 del 27/05/2010 (D'Ambrosio)

    Principio secondo cui il giudice deve valutare la condotta del richiedente sia anteriormente sia successivamente alla sottoposizione alla misura cautelare, tenendo conto anche di quanto accertato nel giudizio di merito.

  • Sez. 4, n. 7225 del 12/12/2023 (Cannarile)

    Conferma che il giudice della riparazione può tenere conto degli elementi ritenuti provati nel giudizio di cognizione, salvo le prove dichiarate inutilizzabili dal giudice di merito.

  • art. 1, comma 64, legge n. 103/2017

    Consente al giudice di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per liquidare la somma alla cassa delle ammende.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla sanzione per ricorso inammissibile: la Corte ha esercitato la facoltà prevista dalla legge 103/2017 di aumentare la sanzione oltre il massimo edittale.

  • Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002 (Min. Tesoro in proc. De Benedictis)

    Principio secondo cui, nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione, se il ricorso del Ministero è rigettato o inammissibile il Ministero deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • L'assoluzione nel processo di merito non determina automaticamente il diritto all'indennizzo: il giudice della riparazione deve compiere una valutazione autonoma e motivata delle circostanze che possano escludere il diritto (dol o colpa grave del detenuto).
  • Il giudice della riparazione può tener conto degli elementi ritenuti provati nel giudizio di cognizione, salvo le prove espressamente dichiarate inutilizzabili; è quindi possibile esaminare indizi e riscontri emersi nel dibattimento per valutare l'attendibilità delle accuse.
  • La condotta dell'imputato va valutata sia rispetto al momento dell'adozione della misura cautelare (ex ante) sia alla luce di quanto successivamente accertato (ex post): denunce per calunnia presentate prima dell'interrogatorio e investigazioni difensive possono essere elementi che escludono la colpa grave.
  • Spetta al Ministero dimostrare che la detenzione è dipesa da una condotta dolosa o gravemente colposa dell'interessato; censure generiche che non confrontano le specifiche motivazioni del provvedimento impugnato rischiano di essere dichiarate inammissibili.
  • Se il ricorso del Ministero risulta inammissibile o rigettato, il Ministero può essere condannato al pagamento delle spese e a sanzioni pecuniarie verso la cassa delle ammende, anche aumentate nei limiti consentiti dalla legge 103/2017.
  • In caso di dichiarazioni accusatorie ritrattate o prive di riscontri (es. testimoni irreperibili, tabulati telefonici contrari), tali elementi indeboliscono la legittimazione della misura cautelare e possono rafforzare la richiesta di riparazione.

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