Cassazione Penale, Ordinanza n. 02208/2025 del 17/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Ancona che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato in senso più favorevole la pena, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, ma aveva confermato nel resto la condanna per il delitto di atti persecutori. Nel ricorso per cassazione deduceva: 1) violazione della legge processuale penale per il mancato accoglimento dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale dopo il mutamento della persona del giudice in primo grado; 2) violazione di legge penale e vizio di motivazione sulla configurabilità del reato, con riferimento all'elemento materiale; 3) violazione di legge penale e vizio di motivazione sulla configurabilità del reato, con riferimento all'elemento psicologico; 4) vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto, sostenendo che il fine perseguito dall'imputata escludesse il dolo; 5) violazione di legge penale e vizio di motivazione sul mancato riconoscimento della scriminante del diritto di critica. La parte civile, nel giudizio di legittimità, aveva solo chiesto il rigetto/inammissibilità e la rifusione delle spese, senza svolgere specifiche argomentazioni sui motivi di ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, richiamando il principio secondo cui il mutamento del giudice attribuisce alle parti il diritto di chiedere nuove prove o la rinnovazione delle prove già assunte, ma resta fermo il potere del giudice di valutarne la non manifesta superfluità. Ha ritenuto il secondo e il terzo motivo non fondati su vere censure di legittimità, poiché diretti a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione del fatto, attività preclusa al giudice di legittimità. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo per la stessa ragione e comunque manifestamente infondato, osservando che il fine perseguito dall'agente è estraneo al dolo generico richiesto per gli atti persecutori. Ha ritenuto infondato anche il quinto motivo, perché la doglianza mirava ancora a una diversa lettura dei fatti rispetto a quella compiuta dai giudici di merito, i quali avevano congruamente escluso la scriminante del diritto di critica. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; non è stata disposta la condanna alle spese in favore della parte civile, per mancata specifica argomentazione di quest'ultima sui motivi di impugnazione.
Norme richiamate
richiamato per affermare che il procedimento camerale in cassazione si svolge senza partecipazione delle parti e non consente la trattazione orale richiesta dalla difesa.
richiamato insieme all'art. 611 c.p.p. per escludere la trattazione orale davanti alla Sezione.
richiamato in relazione al potere del giudice di valutare l'ammissibilità e la non manifesta superfluità delle prove richieste.
richiamato in relazione al potere del giudice di valutare la non manifesta superfluità della rinnovazione istruttoria richiesta.
richiamato come base per la condanna della ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
non citato espressamente nel testo; non pertinente.
norma sostanziale implicita nella contestazione del delitto di atti persecutori, confermata dalla sentenza impugnata e dal ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il mutamento della persona del giudice in primo grado non comporta automaticamente la rinnovazione dell'istruttoria: la parte può richiederla, ma il giudice conserva il potere di valutarne la non manifesta superfluità.
- I motivi di ricorso per cassazione non possono risolversi in una mera richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio o di diversa ricostruzione del fatto, poiché tale attività è riservata al giudice di merito.
- Nel delitto di atti persecutori l'elemento soggettivo è integrato dal dolo generico; il fine soggettivo perseguito dall'agente non esclude di per sé la configurabilità del reato se la condotta è cosciente e volontaria.
- La deduzione della scriminante del diritto di critica richiede una censura effettivamente giuridica sulla motivazione che l'ha esclusa; se la doglianza mira solo a ribaltare l'apprezzamento fattuale dei giudici di merito, è inammissibile in cassazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nell'impugnazione, il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 17 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 02098/2025 del 17/01/2025
- ordinanza_penale · 17 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 02101/2025 del 17/01/2025
- ordinanza_penale · 17 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 02106/2025 del 17/01/2025
- ordinanza_penale · 17 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 02170/2025 del 17/01/2025
- ordinanza_penale · 17 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 02171/2025 del 17/01/2025
- ordinanza_penale · 17 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 02172/2025 del 17/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →