Cassazione Civile, Ordinanza n. 30334/2023 del 31/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate ha richiesto l'Irap su una tranche finale di contributi pubblici concessi per il sisma del 1980 e materialmente erogati nel 2003, ritenendo che il diritto al contributo si fosse consolidato solo in quell'anno. La società ha inizialmente contestato la pretesa tributaria davanti ai giudici tributari, ottenendo in primo grado l'annullamento dell'atto e poi, in appello, solo una parziale riforma con conferma dell'imposta e esclusione delle sanzioni. Proposto ricorso per cassazione, questo è stato rigettato con ordinanza n. 37372/2021. Con il successivo ricorso per revocazione la società ha dedotto errore revocatorio di fatto ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte avrebbe erroneamente qualificato il decreto ministeriale del 28 febbraio 1991 come una 'concessione amministrativa', mentre si trattava di un atto attributivo di un'agevolazione/contributo pubblico; da tale premessa la ricorrente ha fatto discendere che la Corte avrebbe fondato la precedente decisione su una falsa percezione del fatto e non su una valutazione giuridica. Lamentava dunque che la precedente ordinanza avesse trascurato la natura dell'atto e, per conseguenza, avesse errato nel ritenere consolidato il contributo nel 2003.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che la censura non denunciasse un vero errore di fatto revocatorio, ma mirasse a contestare la qualificazione giuridica e la valutazione del documento compiute nella precedente ordinanza, quindi un error in iudicando o, comunque, un errore di giudizio estraneo all'ambito dell'art. 391-bis c.p.c. Poiché nel giudizio revocatorio è deducibile soltanto un errore di percezione su un fatto decisivo non controverso, e non la revisione della valutazione giuridica della Corte, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Non è stata disposta statuizione sulle spese perché l'Agenzia non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.
Norme richiamate
La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nei soli limiti dell'errore di fatto di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c.; non consente di sindacare errori di giudizio o di valutazione.
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
L'errore revocatorio deve consistere in una svista percettiva su un fatto decisivo, risultante incontestabilmente escluso o accertato dagli atti, e non può riguardare questioni già controverse o oggetto di valutazione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Nel precedente ricorso per cassazione erano stati dedotti vizi di motivazione sulla decisione tributaria, ma tali censure non possono essere riesumate in sede di revocazione se si traducono in contestazioni di merito.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di revocazione avverso una sentenza della Corte di cassazione è deducibile soltanto l'errore di fatto inteso come errore di percezione, e non l'errore di valutazione delle risultanze processuali o la critica alla qualificazione giuridica dei documenti.
- Non integra errore revocatorio la doglianza che, sotto la veste della svista percettiva, miri in realtà a contestare come la Corte abbia interpretato un atto o un motivo di ricorso: in tal caso la censura riguarda un error in iudicando o in procedendo, estraneo all'art. 391-bis c.p.c.
- L'errore di fatto revocatorio richiede il contrasto tra la rappresentazione del fatto contenuta nella decisione impugnata e la realtà processuale emergente dagli atti, purché il fatto non sia stato oggetto di discussione e la supposizione sia frutto di mera svista materiale.
- In sede revocatoria non è consentito riaprire il giudizio di merito né rimettere in discussione il contenuto decisorio di una precedente pronuncia di cassazione attraverso una diversa lettura degli atti o della normativa applicabile.
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