Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28326/2025 del 01/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva annullato il decreto di sequestro preventivo disposto dal G.I.P. su somme rimborsate dall'Agenzia delle Entrate a seguito di dichiarazioni modello 730 ritenute inesatte. Il P.M. contestava la qualificazione giuridica dei fatti: sosteneva che le condotte (creazione di falsi profili e sedi CAF, procacciamento di contribuenti, raccolta di dati e credenziali, inserimento massivo di dichiarazioni, indicazione di coordinate bancarie fraudolente) integrassero artifici e raggiri idonei a costituire il reato di truffa aggravata in danno dell'Erario (art. 640, comma 2, n.1 c.p.) e che sussistesse il periculum in mora in ragione dell'ampiezza del profitto illecito complessivo accertato dall'indagine. Il Tribunale del riesame aveva invece ritenuto che le condotte dovessero essere inquadrate nella dichiarazione infedele di cui all'art. 4 D.lgs. 74/2000, non punibile nel caso concreto per mancato superamento della soglia di punibilità, e aveva escluso il pericolo di dispersione delle somme (rimborsi complessivi percepiti inferiori a circa 2.000 euro e impegno della resistente a restituire con rateizzazione).

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso del Procuratore, confermando la decisione del Tribunale del riesame. La Corte ha ritenuto corretta la qualificazione dei fatti come dichiarazione infedele ai sensi dell'art. 4 D.lgs. 74/2000 (e non truffa aggravata) richiamando il principio di specialità della normativa tributaria sancito dalle Sezioni Unite (Giordano). Ha inoltre ritenuto non sussistente, alla stregua della motivazione del Tribunale, il periculum in mora relativo alla dispersione delle somme e ha dichiarato inammissibile per difetto di vizio di legge il secondo motivo del P.M.; conseguentemente resta annullato il provvedimento di sequestro e le somme devono essere restituite alla resistente.

Norme richiamate

  • art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen. (truffa aggravata in danno dello Stato)

    La Corte ha ritenuto che tale norma non sia applicabile alla condotta consistita nella indicazione di elementi passivi inesistenti nelle dichiarazioni fiscali quando la fattispecie rientri nel campo della normativa tributaria speciale; la truffa aggravata richiede artifici e raggiri volti a procurare un profitto diverso e ulteriore rispetto alla mera evasione fiscale.

  • art. 4 D.lgs. 74/2000 (dichiarazione infedele)

    La Corte ha interpretato tale norma come speciale e prevalente: la falsa indicazione di oneri o elementi passivi nelle dichiarazioni è risolta dalla normativa tributaria e, se non superata la soglia di punibilità prevista, non può essere 'recuperata' come truffa aggravata.

  • art. 606 cod. proc. pen. (motivi di ricorso per cassazione)

    Richiamata in relazione alle censure formulate dal P.M.; la Corte ha valutato che il primo motivo (violazione di legge) fosse infondato e che il secondo motivo, formulato sotto la rubrica dell'art. 606 lett. e), fosse inammissibile.

  • art. 615, comma 2, cod. proc. pen. (esito del ricorso per cassazione)

    Norma richiamata per disporre il rigetto del ricorso del P.M. e la conferma dell'ordinanza impugnata.

  • Sezioni Unite, n. 1235 del 28/10/2010 (Giordano)

    Principio di specialità: le fattispecie penali tributarie in materia di frode fiscale esauriscono la repressione del relativo disvalore e impediscono la riconduzione strumentale dei medesimi fatti alla truffa aggravata, salvo che dalla condotta derivi un profitto ulteriore e diverso rispetto all'evasione fiscale (ad es. erogazioni pubbliche ottenute indebitamente). La Corte ha applicato questo principio per escludere la truffa.

Massime di principio

  • Quando la condotta consiste nella falsa indicazione di elementi attivi o passivi nelle dichiarazioni fiscali la norma tributaria speciale (D.lgs. 74/2000) prevale: va verificato se sussiste un profitto ulteriore e diverso rispetto all'evasione fiscale per poter integrare reati comuni come la truffa aggravata.
  • La semplice organizzazione o professionalità nell'elaborazione di dichiarazioni false (falsi CAF, procacciamento, raccolta dati) può indicare un'attività associata o sistematica, ma non trasforma automaticamente la fattispecie in truffa se il rimborso erogato è consequenziale alla mera falsa rappresentazione fiscale.
  • Nel giudizio cautelare reale il periculum in mora va valutato concretamente (entità delle somme contestate, rischio di dispersione, disponibilità patrimoniale e impegni di restituzione); somme limitate e piani di restituzione possono escludere il pericolo di dispersione.
  • In caso di ricorso per cassazione contro ordinanze di riesame cautelare reale, le censure sono in primo luogo di natura di legge: la Corte verifica la corretta interpretazione delle norme e la logicità della motivazione; vizi meramente valutativi difficilmente sono ritenuti idonei a ribaltare la decisione.
  • Per integrare la truffa aggravata a danno dello Stato occorrono artifici o raggiri diretti a ottenere un indebito profitto diverso dall'agevolazione fiscale; l'ottenimento di rimborsi fiscali non dovuti rientra, di regola, nel disvalore della normativa tributaria speciale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.