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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34505/2026 del 25/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché l’unico motivo, relativo alla motivazione sul riconoscimento della recidiva, era manifestamente infondato. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Resta ferma la condanna per furto, già riformata in appello con esclusione dell’aggravante di cui all’art. 625, n. 7, c.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L’imputato ha proposto ricorso contro la sentenza del 20 novembre 2025 della Corte d’appello di Roma, che aveva parzialmente riformato la condanna di primo grado, escludendo l’aggravante prevista dall’art. 625, n. 7, c.p., e confermando la responsabilità per furto. Con l’unico motivo ha dedotto vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva. La Cassazione ha ritenuto la censura manifestamente infondata: la Corte d’appello aveva motivato sul rapporto tra i precedenti reati e quello oggetto del giudizio, anche in relazione alla maggiore pericolosità dell’imputato, con un apprezzamento di fatto sorretto da motivazione non manifestamente illogica e coerente con i dati richiamati.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.

    La Corte ha dato atto del rapporto esistente tra i precedenti reati e quello sub iudice, anche ai fini della maggiore conseguente pericolosità mostrata dall'imputato.

    Il riconoscimento della recidiva è ritenuto adeguatamente motivato attraverso la valutazione del rapporto tra i precedenti reati e quello giudicato, anche rispetto alla pericolosità dell’imputato.

  • art. 625, n. 7, c.p.

    In parziale riforma della condanna pronunciata in primo grado, esclusa l'aggravante di cui al n. 7 dell'art. 625 cod. pen., lo ha ritenuto responsabile del reato di furto.

    La sentenza d’appello ha escluso l’aggravante contestata e ha mantenuto la responsabilità per il reato di furto.

  • art. 616 c.p.p.

    Con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

    La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nel caso concreto, al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La motivazione sul riconoscimento della recidiva, fondata sul rapporto tra i precedenti reati e quello oggetto del giudizio e sulla maggiore pericolosità desumibile da tale rapporto, non è censurabile in cassazione quando l’apprezzamento di fatto sia sorretto da una motivazione non manifestamente illogica e coerente con i dati richiamati.
  • È manifestamente infondato il motivo di ricorso che sollecita una diversa valutazione di fatto già compiuta dal giudice di merito, quando la motivazione impugnata risulti non manifestamente illogica e coerente.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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