Cassazione Civile, Ordinanza n. 28408/2021 del 15/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di ottemperanza promosso per dare esecuzione a un precedente giudicato tributario che aveva riconosciuto a un contribuente il diritto al rimborso del 90% dell'IRPEF versata per gli anni 1990, 1991 e 1992. La Commissione tributaria regionale, investita dell'ottemperanza, aveva ritenuto dovuto l'integrale pagamento della somma liquidata dal giudicato e aveva nominato un commissario ad acta per l'attuazione. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato tale decisione deducendo violazione dell'art. 1, comma 665, L. n. 190/2014, come modificato dall'art. 16-octies del D.L. n. 91/2017 conv. in L. n. 123/2017, sostenendo che la normativa sopravvenuta imponeva comunque, anche nella fase di ottemperanza di un titolo giudiziale, la riduzione del rimborso al 50% nei limiti delle risorse stanziate e secondo l'ordine cronologico delle domande; pertanto il giudice di merito avrebbe errato nel ritenere che i limiti quantitativi valessero solo per i rimborsi riconosciuti in sede amministrativa e non anche per quelli accertati con sentenza passata in giudicato.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che lo ius superveniens introdotto dall'art. 16-octies del D.L. n. 91/2017, nel modificare l'art. 1, comma 665, L. n. 190/2014, incide sulla fase esecutiva e di ottemperanza del rimborso, a prescindere dal fatto che il diritto sia stato accertato in sede amministrativa o giurisdizionale. Ne consegue che il giudice dell'ottemperanza deve verificare la capienza delle risorse stanziate e applicare, se del caso, la riduzione del 50% o l'esclusione del rimborso, non potendo disporre l'integrale pagamento senza tale verifica. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1, comma 665, L. 23 dicembre 2014 n. 190
disciplina i rimborsi delle maggiori imposte versate dai soggetti colpiti dal sisma del 1990; come modificato, rileva anche nella fase esecutiva e di ottemperanza del giudicato, nei limiti delle risorse stanziate.
art. 16-octies D.L. 20 giugno 2017 n. 91 conv. con modif. in L. 3 agosto 2017 n. 123
introduce limiti quantitativi ai rimborsi e una procedura di liquidazione che opera sulla fase esecutiva, imponendo la riduzione del 50% ove le risorse non siano sufficienti.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
costituisce il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge denunciata dall'Agenzia.
richiamato per la trattazione camerale non partecipata del ricorso.
Massime di principio
- Quando una legge sopravvenuta introduce limiti quantitativi ai rimborsi pubblici senza prevedere norme transitorie, tali limiti non incidono sul titolo sostanziale del diritto già accertato, ma sulla sua concreta esecuzione.
- Anche un credito da rimborso definitivamente riconosciuto con sentenza passata in giudicato può essere assoggettato, nella fase di ottemperanza, ai limiti di spesa e alle modalità di riparto stabiliti dallo ius superveniens.
- Il giudice dell'ottemperanza, prima di ordinare il pagamento integrale di un rimborso, deve verificare la capienza delle risorse stanziate dalla legge e dal provvedimento attuativo dell'amministrazione, applicando se necessario la riduzione percentuale prevista o l'eventuale esclusione del pagamento.
- È erronea la distinzione tra rimborsi riconosciuti in via amministrativa e rimborsi riconosciuti in sede giurisdizionale quando la norma sopravvenuta disciplina in modo unitario la fase esecutiva del rimborso.
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