Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28408/2021 del 15/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di ottemperanza promosso per dare esecuzione a un precedente giudicato tributario che aveva riconosciuto a un contribuente il diritto al rimborso del 90% dell'IRPEF versata per gli anni 1990, 1991 e 1992. La Commissione tributaria regionale, investita dell'ottemperanza, aveva ritenuto dovuto l'integrale pagamento della somma liquidata dal giudicato e aveva nominato un commissario ad acta per l'attuazione. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato tale decisione deducendo violazione dell'art. 1, comma 665, L. n. 190/2014, come modificato dall'art. 16-octies del D.L. n. 91/2017 conv. in L. n. 123/2017, sostenendo che la normativa sopravvenuta imponeva comunque, anche nella fase di ottemperanza di un titolo giudiziale, la riduzione del rimborso al 50% nei limiti delle risorse stanziate e secondo l'ordine cronologico delle domande; pertanto il giudice di merito avrebbe errato nel ritenere che i limiti quantitativi valessero solo per i rimborsi riconosciuti in sede amministrativa e non anche per quelli accertati con sentenza passata in giudicato.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che lo ius superveniens introdotto dall'art. 16-octies del D.L. n. 91/2017, nel modificare l'art. 1, comma 665, L. n. 190/2014, incide sulla fase esecutiva e di ottemperanza del rimborso, a prescindere dal fatto che il diritto sia stato accertato in sede amministrativa o giurisdizionale. Ne consegue che il giudice dell'ottemperanza deve verificare la capienza delle risorse stanziate e applicare, se del caso, la riduzione del 50% o l'esclusione del rimborso, non potendo disporre l'integrale pagamento senza tale verifica. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando una legge sopravvenuta introduce limiti quantitativi ai rimborsi pubblici senza prevedere norme transitorie, tali limiti non incidono sul titolo sostanziale del diritto già accertato, ma sulla sua concreta esecuzione.
  • Anche un credito da rimborso definitivamente riconosciuto con sentenza passata in giudicato può essere assoggettato, nella fase di ottemperanza, ai limiti di spesa e alle modalità di riparto stabiliti dallo ius superveniens.
  • Il giudice dell'ottemperanza, prima di ordinare il pagamento integrale di un rimborso, deve verificare la capienza delle risorse stanziate dalla legge e dal provvedimento attuativo dell'amministrazione, applicando se necessario la riduzione percentuale prevista o l'eventuale esclusione del pagamento.
  • È erronea la distinzione tra rimborsi riconosciuti in via amministrativa e rimborsi riconosciuti in sede giurisdizionale quando la norma sopravvenuta disciplina in modo unitario la fase esecutiva del rimborso.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.