Cassazione Penale, Ordinanza n. 29149/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per un furto in abitazione. Con il primo motivo ha denunciato contraddittorietà della motivazione sulla attendibilità delle dichiarazioni della parte civile. Con il secondo ha dedotto mancanza di motivazione sul punto della conoscenza, da parte dell'imputato, del luogo in cui era collocata la cassaforte e custodite le chiavi. Con il terzo ha lamentato mancanza di motivazione in relazione alla dedotta confessione del furto. Con il quarto ha censurato l'inosservanza o erronea applicazione degli artt. 62-bis e 133 c.p. in tema di trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero meramente reiterativi di censure già dedotte in appello e già esaminate con motivazione congrua e immune da vizi; ha osservato che il primo motivo non era decisivo rispetto alla ricostruzione dei fatti, che il secondo mirava a una ricostruzione alternativa incompatibile con gli elementi indiziari valutati dai giudici di merito, che il terzo non si confrontava con le specifiche valutazioni di attendibilità della parte civile contenute nella sentenza impugnata e che, quanto alla pena, essa era comunque inferiore alla media edittale, sicché la motivazione era sufficiente anche ai fini del diniego delle attenuanti generiche. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
individua il reato oggetto di condanna, confermata nei gradi di merito, ossia il furto in abitazione.
la Corte ribadisce che il giudice non è tenuto a confutare analiticamente ogni deduzione difensiva per negare le attenuanti generiche, essendo sufficiente indicare gli elementi di maggiore rilevanza ostativi alla concessione.
richiamato dal ricorrente sul trattamento sanzionatorio; la Corte ritiene la pena congruamente motivata anche perché inferiore alla media edittale.
base della condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità, al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sono inammissibili le censure che si limitino a reiterare questioni già sottoposte al giudice di appello e da questi esaminate con motivazione congrua e priva di vizi, senza individuare un effettivo errore logico o giuridico della decisione impugnata.
- È inammissibile il motivo di ricorso che proponga una ricostruzione alternativa dei fatti incompatibile con il complesso degli elementi indiziari valorizzati dai giudici di merito, quando la critica non confuti in modo specifico la ratio decidendi.
- La censura sulla attendibilità della persona offesa o della parte civile deve confrontarsi con le concrete argomentazioni della sentenza impugnata; la mera contestazione apodittica o la riproposizione di tesi difensive non basta.
- In tema di attenuanti generiche e determinazione della pena, il giudice di merito assolve all'onere motivazionale indicando gli elementi di maggiore rilievo che ostano al riconoscimento del beneficio; non è richiesta una risposta analitica a ogni singola deduzione difensiva.
- Una pena determinata in misura inferiore alla media edittale è, di regola, indice di sufficiente considerazione dei parametri di cui all'art. 133 c.p., salvo specifiche ragioni di illegittimità della motivazione.
- rami":["Delitti contro il patrimonio","Processo penale","Parte generale"],"materie":["Furto","Impugnazioni","Pena e commisurazione","Circostanze del reato"],"sottomaterie":[],"istituti_giuridici":[],
- reati_contestati":["furto in abitazione (art. 624-bis c.p.)"],
- esito_imputato":"condanna"} 0}]}</final>```json {
- ricorrente
- resistente
- ruolo_ricorrente
- ruolo_resistente
- motivo
- reati_contestati
- risultato
- esito
- esito_imputato
- vincitore
- normative_citate
- interpretazioni_generalizzate
- rami
- materie
- sottomaterie
- istituti_giuridici
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 6 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28919/2025 del 06/08/2025
- ordinanza_penale · 6 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28920/2025 del 06/08/2025
- ordinanza_penale · 6 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28921/2025 del 06/08/2025
- ordinanza_penale · 6 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28922/2025 del 06/08/2025
- ordinanza_penale · 6 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28923/2025 del 06/08/2025
- ordinanza_penale · 6 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28924/2025 del 06/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →