Cassazione Penale, Sentenza n. 49459/2022 del 29/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'assoluzione pronunciata dal Tribunale di Asti (11/10/2021). Il Procuratore ha contestato l'errata interpretazione degli artt. 62 e 64 d.lgs. n. 81/2008, in particolare del termine "terreno" richiamato dall'art. 62, comma 2, lett. d-bis, e la conseguente esclusione dell'area esterna dell'azienda agricola dall'ambito di applicazione delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. Il fatto oggetto del processo era che il sig. Boglietti, quale datore di lavoro dell'Azienda Agricola "Enzo Boglietti", avrebbe omesso di proteggere, delimitare e segnalare il bordo delle aree esterne usate come deposito temporaneo di materiali e mezzi, con conseguente esposizione al rischio di caduta.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Asti, in diversa composizione, per il riesame dei fatti alla luce del principio di diritto affermato. La Corte ha precisato che l'interpretazione del Tribunale (secondo cui "altri terreni" includerebbe anche le aree di sedime dei fabbricati e le immediate pertinenze) era erronea; ha invece distinto i "terreni" esterni all'area edificata destinati all'attività agricola, che sono esclusi dall'ambito del Titolo II, dalle aree di immediata pertinenza della sede aziendale (sedime, depositi, aree di carico/scarico, movimentazione mezzi e attività connesse) che costituiscono invece "luoghi di lavoro" e sono soggette agli obblighi di tutela previsti dal d.lgs. n. 81/2008.
Norme richiamate
d.lgs. n. 81 del 2008, art. 62
"Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro"; "le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano: ... d-bis) ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale"
La Corte interpreta "campi, boschi e altri terreni" come riferiti a porzioni di terreno esterne all'area edificata dell'azienda dove si svolgono attività agricole (coltivazione, selvicoltura, allevamento) e non come comprensive del sedime e delle immediate pertinenze aziendali adibite ad attività non strettamente agricole.
d.lgs. n. 81 del 2008, artt. 33, 34 e 10 (richiamati nella motivazione)
La disciplina complessiva del decreto prevede obblighi del datore di lavoro (valutazione rischi, informazione, formazione, procedure di emergenza) che devono essere applicati ai luoghi di lavoro nel senso delineato dalla Corte; la qualificazione dell'area come luogo di lavoro comporta l'operatività di tali obblighi.
d.lgs. 3 agosto 2009, n. 106 (modifiche al d.lgs. n. 81/2008)
Le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 106/2009 hanno reinserito l'esclusione dall'ambito del Titolo II dei "campi, boschi e altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale", in linea con la ricostruzione storica che esclude tali terreni solo se esterni all'area edificata.
art. 30 d.lgs. n. 626 del 1994 (antecedente storico citato)
"... ai campi, boschi e altri terreni facenti parte di una impresa agricola o forestale, ma situati fuori dall'area edificata dell'azienda"
Fornisce la chiave storica per interpretare che l'esclusione originaria riguardava i terreni situati fuori dall'area edificata; la Corte fa riferimento a questo precedente per argomentare la corretta portata dell'attuale esclusione.
"1. E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. 2. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico ... 3. Si intendono comunque connesse le attività ... dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione ..."
La Corte usa la definizione civilistica di impresa agricola per delimitare quali aree e quali attività rientrano nella categoria di "terreni" esclusi e quali rientrano nelle "attività connesse" che, se svolte in aree di immediata pertinenza o in strutture aziendali, implicano l'applicazione delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.
Allegato IV d.lgs. n. 81/2008 (richiamato)
L'Allegato IV contiene prescrizioni tecniche per le aziende agricole; la Corte osserva che l'esistenza di specifiche prescrizioni non esclude la tutela degli spazi aziendali che costituiscono luoghi di lavoro per attività non strettamente agricole.
Massime di principio
- I "campi, i boschi e gli altri terreni" menzionati dall'art. 62, comma 2, lett. d-bis, sono da intendersi principalmente come porzioni di terreno esterne all'area edificata dell'azienda dove si svolgono attività agricole (coltivazione, selvicoltura, allevamento) e, in quanto tali, sono escluse dall'ambito applicativo del Titolo II del d.lgs. n. 81/2008.
- Le aree di immediata pertinenza della sede aziendale (sedime dei fabbricati, depositi, magazzini, aree di carico/scarico, spazi di movimentazione mezzi) adibite ad attività non strettamente agricole o ad attività connesse previste dall'art. 2135 cod. civ. devono essere considerate "luoghi di lavoro" e sono soggette agli obblighi di tutela previsti dal d.lgs. n. 81/2008.
- Per qualificare un'area come luogo di lavoro occorre valutare la funzione effettiva svolta (attività agricole vs attività connesse o servizi logistici), la prossimità e la pertinenza rispetto all'area edificata e la delimitazione fisica: non è sufficiente la mera appartenenza catastale al patrimonio aziendale.
- In caso di infortunio o omissione di misure di sicurezza, il giudice deve accertare concretamente dove si è svolto il fatto (in campo coltivato esterno o in area di pertinenza/servizi aziendali) per decidere l'applicabilità delle norme di sicurezza dei luoghi di lavoro.
- La qualificazione come luogo di lavoro attiva i doveri del datore di lavoro (valutazione dei rischi, misure di prevenzione, informazione e formazione, procedure di primo soccorso e antincendio) relativamente alle aree che rientrano nella nozione interpretata dalla Corte.
- Nei casi dubbi, l'interpretazione favorevole alla tutela della salute e sicurezza impone di considerare come luogo di lavoro le aree dove si svolgono attività connesse e le immediate pertinenze dell'area edificata, specialmente se impiegate come depositi o per movimentazione mezzi.
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