Cassazione Civile, Ordinanza n. 25943/2024 del 03/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Il curatore di un fallimento molto risalente impugnava in cassazione il decreto della Corte d'appello che aveva confermato la sua revoca dall'incarico, disposta dal tribunale su proposta del giudice delegato per la durata anomala della procedura e per i ritardi accumulati nella gestione, nonostante solleciti ripetuti. Nei motivi di ricorso denunciava: 1) contraddittorietà della motivazione, perché la corte territoriale aveva qualificato la revoca come non sanzionatoria ma aveva valorizzato precedenti proposte di revoca; 2) omesso esame delle ragioni per cui in precedenti iniziative revocatorie egli era stato mantenuto in carica; 3) omessa considerazione del carattere asseritamente sanzionatorio dei provvedimenti accessori alla revoca, incluso l'espunzione dall'elenco dei professionisti; 4) errore di diritto nel ritenere irrilevante che la scelta del curatore di non rinunciare a un credito IVA non avesse arrecato danno ai creditori, essendo già stati distribuiti i beni utili; 5) omesso esame dell'asserito avallo del giudice delegato alla scelta di attendere il rimborso IVA invece di rinunciare al credito e chiudere la procedura.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto assorbente il principio per cui il decreto della corte d'appello che decide sul reclamo contro la revoca del curatore fallimentare per giustificati motivi, ai sensi degli artt. 23 e 37 l.fall., non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, perché la revoca è atto interno e ordinatorio della procedura, espressivo di una funzione amministrativa rivolta alla migliore gestione dell'interesse pubblicistico al regolare svolgimento e buon esito della procedura concorsuale, e non incide su posizioni di diritto soggettivo del curatore. La Corte ha inoltre richiamato, solo in via ulteriormente confermativa, i profili di inammissibilità dei singoli motivi relativi al vizio di motivazione, al minimo costituzionale della motivazione e alla deduzione di questioni di merito. Nessuna statuizione sulle spese per mancanza di difese dell'intimato; disposto l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La revoca del curatore può essere disposta per giustificati motivi, in funzione del superiore interesse della procedura concorsuale e non come sanzione personale.
Il reclamo avverso i provvedimenti di revoca del curatore si colloca nell'ambito della disciplina della procedura concorsuale e non attribuisce al curatore una posizione soggettiva tale da rendere il provvedimento ricorribile per cassazione.
Richiamato in relazione alla possibile rinuncia al credito IVA, quale scelta rimessa alla gestione della procedura e all'interlocuzione con il giudice delegato.
I motivi dedotti come violazione di legge e vizio motivazionale sono stati ritenuti in parte inammissibili perché diretti a contestare valutazioni di merito o perché formulati in modo non conforme ai canoni del novellato n. 5.
Invocato dal ricorrente per lamentare la contraddittorietà della motivazione.
Richiamato per censurare omesso esame di fatti decisivi; la Corte osserva che i motivi non rispettano i canoni del vizio motivazionale nella formulazione attuale.
Invocato per dedurre un preteso errore di diritto sulla irrilevanza del mancato danno ai creditori.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Accertata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Cass. 5094/2015
La revoca del curatore è stata qualificata come atto privo di natura sanzionatoria e funzionale all'interesse pubblico alla sollecita composizione del dissesto.
Cass. 11888/2016
Conferma il carattere non decisorio del provvedimento di revoca e la conseguente non ricorribilità straordinaria.
Cass. 35820/2022
Ribadisce che la decisione della corte d'appello sul reclamo avverso la revoca del curatore non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione.
Cass. Sez. U, 8053/2014
Richiamata per il principio del 'minimo costituzionale' della motivazione.
Cass. Sez. U, 20867/2020
Richiamata quanto ai presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Cass. Sez. U, 4315/2020
Richiamata quanto ai presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La revoca del curatore fallimentare per giustificati motivi è un atto interno alla procedura, di natura amministrativa e ordinatoria, adottato nell'interesse pubblicistico alla regolare e sollecita gestione del dissesto, e non è di per sé idonea a incidere su diritti soggettivi del curatore.
- Contro il decreto della corte d'appello che decide sul reclamo avverso la revoca del curatore non è ammesso ricorso straordinario per cassazione, proprio perché manca una decisione su posizioni soggettive giuridicamente rilevanti del curatore.
- In sede di legittimità non sono scrutinabili censure che, sotto l'apparente veste di violazione di legge o vizio motivazionale, mirino in realtà a rivalutare il merito della gestione della procedura e delle ragioni di opportunità poste a base della revoca.
- Per i motivi di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c., il ricorrente deve rispettare i rigorosi canoni del vizio di omesso esame di un fatto decisivo; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura delle circostanze già apprezzate dal giudice di merito.
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