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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5649/2023 del 09/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per rapina (art. 628 c.p.) deducendo: (1) vizio di motivazione e travisamento della prova poiché la persona offesa aveva effettuato un riconoscimento fotografico nelle indagini ma non aveva riconosciuto l'imputato in dibattimento, pertanto quel riconoscimento sarebbe stato svalutato ingiustamente; si censurava anche l'attribuzione di rilievo alle videoriprese e ad altri elementi (auto, agganci cella telefonica); (2) mancata derubricazione in furto (art. 624/624-bis c.p.), sostenendo che la presunta violenza era solo una sensazione della vittima e poteva essere compatibile con un furto con destrezza; (3) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonostante la modesta somma sottratta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che i motivi fossero in gran parte generici e riproposizioni delle doglianze già trattate in appello (inammissibilità per aspecificità). Ha confermato la valutazione di merito che aveva ritenuto utilizzabile il riconoscimento fotografico effettuato in fase di indagine (anche se non ripetuto formalmente in dibattimento) e la valutazione complessiva degli elementi probatori (disponibilità dell'auto, aggancio della cella telefonica in zona, videoriprese presso casello/autostrada). Ha ribadito che, in presenza di una "doppia conforme" (pronuncia di primo e secondo grado concordi), la Cassazione non può rivedere la valutazione del merito né accogliere letture alternative dei fatti; inoltre ha richiamato il principio secondo cui chi contesta l'utilizzabilità di una prova deve dimostrare l'incidenza della sua esclusione sulla "prova di resistenza". Ha confermato altresì l'esclusione delle attenuanti generiche per come motivato dalla Corte di appello.

Norme richiamate

  • art. 628 cod. pen.

    Norma che punisce la rapina; è la fattispecie per la quale l'imputato è stato condannato e la Corte ha confermato la qualificazione del fatto come rapina.

  • art. 624 cod. pen.

    Norma sul furto; richiamata dalla difesa nella contestazione della qualificazione del fatto, ma respinta dalla Corte che ha ritenuto sussistente la violenza/aggredisso tipica della rapina.

  • art. 624-bis cod. pen.

    Norma sul furto con destrezza; evocata dalla difesa come possibile derubricazione alternativa, ritenuta non coerente con le risultanze probatorie valutate dai giudici di merito.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per i limiti di esposizione dei motivi nella cassazione (obbligo di motivare nei limiti strettamente necessari per la decisione).

  • art. 606 cod. proc. pen. (lett. b, c, d, e)

    Criteri di impugnazione per la cassazione (vizi di motivazione, vizio di diritto, travisamento della prova ecc.). La Corte ha rilevato che il ricorrente ha invocato tali parametri in modo generico e aspecifico, determinando l'inammissibilità/parziale inefficacia del motivo.

  • art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

    Norma richiamata in rapporto all'inammissibilità per mancanza di specificità dei motivi: la Cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso se le doglianze non sono adeguatamente specificate.

  • principio della prova di resistenza (giurisprudenza)

    Giurisprudenza secondo cui, se si chiede l'esclusione di una prova, il ricorrente deve spiegare l'effetto della sua eventuale espunzione sulla tenuta complessiva della prova (se la restante prova sarebbe insufficiente o meno). La Corte ha richiamato tale principio per respingere la doglianza sull'utilizzabilità del riconoscimento fotografico.

  • principio del libero convincimento e non tassatività dei mezzi di prova (giurisprudenza)

    Principio secondo cui il giudice del merito può valutare anche riconoscimenti informali e altre prove non tipiche, purché motivi logicamente il proprio convincimento; la Corte ha ritenuto legittimo l'uso del riconoscimento fotografico e di elementi atipici (informale riconoscimento in aula).

Massime di principio

  • Il riconoscimento fotografico effettuato nelle indagini preliminari è utilizzabile in giudizio anche se non ripetuto formalmente in dibattimento, purché il teste confermi di averlo effettuato e la valutazione complessiva dei giudici sia motivata.
  • La Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito per riesaminare il merito dei fatti: le letture alternative dei dati probatori, se non fondate su errori di diritto o sulla manifesta illogicità della motivazione, sono inammissibili.
  • Chi censura l'utilizzabilità di una prova deve illustrare l'incidenza della sua esclusione sulla "prova di resistenza": deve dimostrare che, senza quell'elemento, le residue risultanze non permetterebbero lo stesso convincimento.
  • La presenza di una "doppia conforme" (motivazione coerente e concorde di primo e secondo grado) rafforza la stabilità della decisione e rende più difficile il sindacato di legittimità.
  • Le doglianze in cassazione devono essere specifiche e dimostrare la "manifesta" illogicità o violazione di legge; rimandare una semplice lettura alternativa dei fatti o contestare la persuasività delle prove senza precisione espone il ricorso a rigetto per aspecificità.
  • Per ottenere una derubricazione (es. da rapina a furto) è necessario contestare con argomentazioni concrete la ricostruzione fattuale (e non limitarsi a sostenere una possibile diversa interpretazione della dinamica) dimostrando perché la valutazione di merito sarebbe illogica o priva di fondamento.

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