Cassazione Civile, Ordinanza n. 18526/2023 del 28/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa edile)
La controversia
Una proprietaria di un fondo agiva in via possessoria davanti al Tribunale chiedendo la reintegrazione o la manutenzione nel possesso di un terreno. Deduceva che l'impresa confinante, operando sul fondo posto a livello inferiore, avesse provocato lo scivolamento di una porzione di terreno e l'estirpazione di alcune piante, con conseguente modifica della scarpata di sostegno del suo fondo. Il Tribunale respingeva la domanda; in appello veniva inizialmente dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ma le Sezioni Unite cassavano tale decisione riconoscendo la giurisdizione ordinaria e rinviavano alla Corte d'appello, che poi rigettava sia l'appello principale sia quello incidentale confermando il primo grado. In cassazione la ricorrente deduceva: 1) nullità delle sentenze di merito per mancanza o apparenza di motivazione, con violazione dell'art. 132 c.p.c. e del paradigma di cui all'art. 360, n. 4, c.p.c.; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe trascurato la domanda di risarcimento del danno e, perciò, l'istanza di accertamento tecnico suppletivo finalizzata alla prova del danno.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che entrambe le censure investissero apprezzamenti di merito riservati al giudice di merito: la prima perché la motivazione della sentenza impugnata non era apparente né incomprensibile, ma sufficiente a integrare il minimo costituzionale; la seconda perché, esclusa in fatto l'esistenza di uno spoglio o di una turbativa, era superfluo esaminare il danno, che comunque non sarebbe risarcibile in difetto di un fatto illecito. La Corte ha inoltre osservato che ricorreva una doppia conforme, preclusiva della censura di omesso esame. Nulla sulle spese per mancata attività difensiva dell'intimata; la ricorrente è stata condannata ex art. 96 c.p.c. al pagamento di euro 4.000 in favore della cassa delle ammende ed è stato dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La deduzione di nullità per mancanza di motivazione è infondata quando la sentenza di merito consente di ricostruire l'iter logico-argomentativo seguito dal giudice.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il vizio denunciato non può essere utilizzato per censurare la rivalutazione del merito o delle prove quando la motivazione sia comunque esistente e intelligibile.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame non è configurabile se la censura mira in realtà a contestare valutazioni di fatto del giudice di merito; inoltre, in presenza di doppia conforme, la censura è preclusa.
La decisione è stata adottata in conformità alla proposta di definizione camerale, con gli effetti processuali previsti dalla norma, inclusa la condanna ex art. 96 c.p.c. in caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile.
La ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso dopo la proposta di definizione; la norma disciplina il procedimento camerale in cassazione.
Poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., è stata applicata la condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Massime di principio
- La censura di motivazione apparente o mancante è ammissibile solo se la sentenza non consente di comprendere il percorso logico seguito dal giudice; non basta contrapporre una diversa lettura delle prove.
- La valutazione delle prove, dell'attendibilità dei testimoni e della scelta tra risultanze istruttorie diverse appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione è sufficiente.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere usato per sollecitare una nuova valutazione del merito o per contestare l'apprezzamento delle risultanze probatorie.
- Quando il giudice di merito esclude in fatto lo spoglio o la turbativa possessoria, la domanda risarcitoria collegata ai medesimi fatti resta assorbita o comunque priva del presupposto causale dell'illecito.
- In presenza di doppia conforme, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è preclusa se non viene indicata una specifica divergenza tra le due decisioni di merito.
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