Sentenza n. 7996/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Questore di Roma del 19 febbraio 2024 recante divieto di accesso alle manifestazioni sportive
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il DASPO adottato in relazione a un episodio verificatosi durante l’incontro di calcio Lazio-Roma del 12 novembre 2023. Secondo l’informativa di reato, il ricorrente, individuato mediante il sistema di videosorveglianza e le immagini acquisite al suo ingresso allo stadio, avrebbe acceso, brandito e lanciato un fumogeno dal settore Distinti Sud-Est verso la pista di atletica. Sono stati dedotti: violazione del diritto di partecipazione procedimentale; illegittimità del diniego di accesso agli atti richiesti ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990; carenza assoluta di motivazione; violazione dei principi di proporzionalità, gradualità e ragionevolezza. Il ricorrente ha inoltre richiamato una sentenza penale di assoluzione per difetto del dolo.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rilevato che la comunicazione di avvio del procedimento era stata notificata il 1° febbraio 2024 e che il ricorrente non aveva presentato osservazioni, memorie o documenti; pertanto, la censura relativa alla partecipazione procedimentale è infondata. È stato ritenuto legittimo anche il diniego di accesso del 7 febbraio 2024, poiché la documentazione richiesta riguardava atti di indagine del procedimento penale, coperti dal segreto investigativo ai sensi dell’art. 329 c.p.p. e acquisibili presso la Procura della Repubblica. Nel merito, il giudice ha affermato che il DASPO può essere adottato in funzione preventiva anche in presenza di un pericolo concreto per l’ordine e la sicurezza pubblica, senza necessità di una lesione già consumata. La condotta di accensione, brandeggio e lancio del fumogeno è risultata oggettivamente accertata, non contestata sul piano materiale e confermata dalla sentenza penale, che aveva escluso soltanto il dolo. La particolare rilevanza dell’episodio è stata desunta dal contesto del derby calcistico, caratterizzato da elevata tensione tra le tifoserie, nonché dal possibile pericolo per steward, forze dell’ordine, giornalisti e fotografi presenti a bordo campo. Il provvedimento è stato ritenuto adeguatamente motivato, fondato su elementi concreti e attuali, proporzionato alla gravità della condotta e conforme al bilanciamento tra l’interesse pubblico alla sicurezza e l’interesse individuale all’accesso agli stadi. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, legge n. 401/1989
Il DASPO può essere disposto nei confronti di coloro che, in occasione o a causa di manifestazioni sportive, tengano una condotta violenta, o comunque tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica.
La disposizione attribuisce al Questore un potere interdittivo e preventivo, esercitabile anche in presenza di un pericolo concreto per l’ordine e la sicurezza pubblica, senza che sia necessaria una lesione già verificatasi.
La violazione contestata è stata qualificata come reato di pericolo concreto; l’assoluzione penale per difetto del dolo non ha escluso l’accertamento materiale della condotta rilevante ai fini del DASPO.
La comunicazione di avvio del procedimento assolve agli obblighi partecipativi quando sia notificata all’interessato, il quale può presentare osservazioni, memorie e documenti.
artt. 22 e seguenti legge n. 241/1990
Il diritto di accesso non comprende gli atti di indagine penale coperti dal segreto investigativo, la cui acquisizione deve essere richiesta all’autorità giudiziaria competente.
Il segreto sulle attività di indagine giustifica il diniego di accesso agli atti investigativi richiesti nell’ambito del procedimento amministrativo connesso.
Massime di principio
- Il DASPO è una misura di prevenzione e può essere adottato dal Questore anche in assenza di una lesione già consumata, quando elementi oggettivi dimostrino una condotta concretamente idonea a porre in pericolo l’ordine o la sicurezza pubblica in occasione o a causa di manifestazioni sportive.
- L’esercizio del potere di DASPO, pur connotato da ampia discrezionalità di pubblica sicurezza, richiede che la valutazione di pericolosità sia fondata su comportamenti concreti e attuali del destinatario, adeguatamente accertati e motivati.
- La sentenza penale di assoluzione per difetto del dolo non impedisce l’adozione o la conferma del DASPO quando la pronuncia accerti comunque, sul piano materiale, la condotta oggettivamente pericolosa rilevante ai fini della misura preventiva.
- Nel valutare la proporzionalità del DASPO, l’autorità può attribuire rilievo al contesto specifico dell’episodio, inclusa la particolare tensione tra tifoserie rivali e la possibile esposizione a rischio di persone presenti nell’impianto sportivo.
- Gli atti di indagine penale coperti dal segreto investigativo non sono ostensibili mediante accesso documentale ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990; la relativa acquisizione deve essere richiesta all’autorità giudiziaria procedente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1022/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1023/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1024/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1025/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1026/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1027/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →