Cassazione Civile, Ordinanza n. 33172/2023 del 29/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da un accordo del 15 luglio 2011 con cui due fratelli promettevano di trasferire alla sorella, in esecuzione di una complessiva sistemazione divisoria tra coeredi, le rispettive quote di comproprietà su due immobili siti in Savona, a fronte del pagamento di un prezzo complessivo. Nel medesimo accordo erano previste anche rinunce ad azioni giudiziarie e ad altre pretese tra i condividenti. Il Tribunale aveva pronunciato sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. trasferendo le quote promesse e condannando la promittente acquirente al pagamento del corrispettivo; la Corte d'appello aveva confermato la decisione, qualificando il contratto come transazione divisoria, e aveva inoltre aumentato le spese di lite. In appello la promittente acquirente aveva dedotto che gli immobili promessi in vendita erano stati nel frattempo venduti in sede esecutiva, sicché la sentenza costitutiva non sarebbe più stata attuabile; la Corte territoriale aveva però dichiarato il motivo nuovo e quindi inammissibile ex art. 345 c.p.c., ritenendo anche non possibile pronunciare cessazione della materia del contendere in assenza di specifica richiesta delle parti. In cassazione la ricorrente ha denunciato: (1) violazione dell'art. 345 c.p.c. per avere la Corte d'appello qualificato come nuova e preclusa la deduzione della sopravvenuta vendita forzata dei beni; (2) violazione dell'art. 100 c.p.c. per non avere dichiarato la cessazione della materia del contendere, essendo pacifico che i beni erano stati venduti in esecuzione; (3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la rideterminazione delle spese di primo grado. La Suprema Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: la sopravvenuta vendita forzata dei beni oggetto del preliminare, intervenuta nel corso del giudizio di appello, non costituiva questione inammissibile per novità, perché incideva sulla possibilità giuridica di emanare una sentenza ex art. 2932 c.c. e si era concretamente manifestata solo in quel grado; pertanto la Corte d'appello avrebbe dovuto esaminarla nel merito. Gli altri motivi sono stati assorbiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo erronea la declaratoria di inammissibilità per novità del motivo d'appello fondato sulla sopravvenuta vendita forzata dei beni promessi. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Genova, in diversa composizione, perché riesamini il motivo di appello sulla richiesta di rigetto della domanda ex art. 2932 c.c. alla luce dell'asserita impossibilità sopravvenuta di esecuzione derivante dalla vendita espropriativa. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La liquidazione delle spese del giudizio di cassazione è stata demandata al giudice di rinvio.
Norme richiamate
la sentenza costitutiva è emanabile solo se il trasferimento del diritto è ancora astrattamente possibile; se il promittente alienante perde la proprietà del bene prima che la pronuncia acquisti efficacia esecutiva, viene meno il presupposto della tutela in forma specifica
non è nuova, quindi non è preclusa in appello, la questione che incida sulla possibilità giuridica della sentenza costitutiva e che si sia manifestata solo nel giudizio di secondo grado per effetto di un fatto sopravvenuto
richiamato nel motivo di ricorso sulla cessazione della materia del contendere, ma la Corte non lo esamina perché il motivo resta assorbito
richiamati nel motivo relativo alla liquidazione delle spese, ma il relativo esame resta assorbito
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
norma processuale posta a fondamento dei motivi di ricorso per cassazione dedotti come violazioni processuali
Massime di principio
- In tema di esecuzione in forma specifica del preliminare, la sentenza ex art. 2932 c.c. presuppone che sia ancora possibile il trasferimento del bene tra le parti; se, prima che la pronuncia produca pienamente i suoi effetti, il promittente venditore perde la titolarità del bene, viene meno il presupposto della tutela costitutiva.
- Una questione non è 'nuova' ai sensi dell'art. 345 c.p.c. quando deriva da un fatto sopravvenuto emerso nel corso del giudizio di appello e incide su un presupposto attuale della decisione, pur essendo collegata a circostanze già in parte prospettate in primo grado.
- La novità preclusiva in appello va esclusa quando la deduzione riguarda non una domanda o eccezione totalmente inedita, ma un fatto impeditivo sopravvenuto che incide sulla possibilità giuridica della conferma della sentenza di primo grado.
- Quando è accolto il motivo che investe un profilo preliminare o assorbente, gli ulteriori motivi di ricorso restano assorbiti e non richiedono esame autonomo in cassazione.
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