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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11930/2023 del 21/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Ancona (08/01/2018) che aveva confermato la condanna del Tribunale di Ascoli (12/12/2015) per invasione di edifici (art. 633 c.p.) e art. 639-bis c.p. Le doglianze principali riguardavano: nullità o vizio dell'avviso di citazione (confusione tra contumacia e absentia); omissione o vizio di motivazione nella esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) e nella mancata concessione della sospensione condizionale della pena; sussistenza dello stato di necessità (art. 54 c.p.); omissione di valutazione sulla conversione della pena; e soprattutto la maturazione della prescrizione, atteso che lo sgombero e la cessazione della permanenza sarebbero avvenuti a maggio 2010.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato le censure relative alla nullità dell'avviso di citazione (ritenendo ininfluente e non invalidante l'avvertimento duplice), alla richiesta di applicazione dell'art. 131-bis (la motivazione cumulativa è stata ritenuta adeguata data l'identità dei fatti tra imputati) e alla pretesa scriminante dello stato di necessità (mancanza di elementi fattuali che dimostrassero l'attualità e l'inevitabilità del pericolo). Tuttavia la Corte ha ritenuto fondata la questione della prescrizione: l'occupazione si è interrotta con lo sgombero di maggio 2010, il delitto di invasione è di natura permanente e il termine di prescrizione decorre dalla cessazione dell'occupazione. Considerati i massimi edittali e gli atti interruttivi, la prescrizione è maturata il 10 novembre 2017 per tutti gli imputati. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché i reati sono estinti per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 633 c.p.

    Il reato di invasione di edifici è qualificato come reato permanente; il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui cessa l'occupazione (allontanamento/riconsegna dell'immobile)

  • art. 639-bis c.p.

    Norma contestata nella sentenza di merito (menzionata tra le imputazioni) ma senza specifica interpretazione nel sommario di motivazione riportato

  • art. 157 c.p.

    Rilevante per il calcolo della prescrizione: il massimo edittale va considerato ai fini del computo temporale della prescrizione

  • art. 161 c.p.

    Regola l'interruzione della prescrizione; la Corte ha valutato gli atti interruttivi e, in assenza di cause di sospensione, ha calcolato la decorrenza e la scadenza del termine prescrizionale

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa dalla Corte d'appello con motivazione cumulativa, ritenuta legittima in presenza di identità fattuale tra imputati e non viziata da manifesta illogicità

  • art. 54 c.p.

    Lo stato di necessità come scriminante richiede pericolo attuale e transitorio, assoluta necessità della condotta e inevitabilità del pericolo; la Corte ha ritenuto mancanti questi requisiti e quindi ha escluso la scriminante

  • articoli del codice di procedura penale (es. artt. 420-bis, 420-quater, 601 c.p.p., art. 121, 178 c.p.p. previgente ecc.)

    Richiamati in relazione a questioni processuali sollevate (nullità della citazione, avviso su contumacia/assenza, nullità e diritto di difesa). La Cassazione ha ritenuto infondata l'eccezione di nullità dell'avviso, anche alla luce delle modifiche normative (es. legge n.103/2017)

  • legge 28 aprile 2014 n. 67

    Men che trattata nella doglianza sull'avviso di citazione: l'eccezione circa l'indicazione della legge non ha portato a nullità dato l'avviso di carattere informativo

  • legge 23 giugno 2017 n. 103

    Rilevata dalla Cassazione perché ha inciso sul regime dei rimedi (es. abolizione del ricorso personale per cassazione), contribuendo a rendere ininfluente il duplice avvertimento sull'assenza/contumacia

  • art. 53, legge 28 novembre 1981 n. 689

    Richiamata in riferimento alla richiesta di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria; la Corte ha rilevato omessa motivazione ma nel complesso non ha ritenuto sufficiente per ribaltare l'esito dato l'annullamento per prescrizione

Massime di principio

  • Per i reati permanenti (es. invasione di edifici) la prescrizione decorre dal momento in cui cessa la permanenza/occupazione: il "dies a quo" è la riconsegna/sgombero dell'immobile
  • La presenza di atti interruttivi e la quantificazione del massimo edittale sono determinanti nel calcolo della prescrizione; anche atti successivi possono modificare la scadenza prescrizionale
  • Un avviso di citazione che contiene avvertimenti sia sulla contumacia sia sull'absentia non è automaticamente nullo se il decreto è notificato correttamente: l'avvertimento ha natura informativa e non può essere sfruttato a prescindere per invalidare il processo
  • La motivazione 'cumulativa' (medesima valutazione per più imputati) è ammissibile quando i fatti contestati siano sostanzialmente identici e non emergano elementi specifici che giustifichino valutazioni differenziate
  • La scriminante dello stato di necessità richiede prova di un pericolo attuale, inevitabile e transitorio; esigenze abitative durature non giustificano, di per sé, lo stato di necessità
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) va valutata in relazione alla gravità concreta del fatto e alle circostanze personali: la sua esclusione, se motivata logicamente, è sindacabile limitatamente nei profili di legittimità
  • Quando la prescrizione è accertata in Cassazione, il provvedimento può essere annullato senza rinvio perché il reato è estinto

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