Cassazione Penale, Sentenza n. 11930/2023 del 21/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Ancona (08/01/2018) che aveva confermato la condanna del Tribunale di Ascoli (12/12/2015) per invasione di edifici (art. 633 c.p.) e art. 639-bis c.p. Le doglianze principali riguardavano: nullità o vizio dell'avviso di citazione (confusione tra contumacia e absentia); omissione o vizio di motivazione nella esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) e nella mancata concessione della sospensione condizionale della pena; sussistenza dello stato di necessità (art. 54 c.p.); omissione di valutazione sulla conversione della pena; e soprattutto la maturazione della prescrizione, atteso che lo sgombero e la cessazione della permanenza sarebbero avvenuti a maggio 2010.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato le censure relative alla nullità dell'avviso di citazione (ritenendo ininfluente e non invalidante l'avvertimento duplice), alla richiesta di applicazione dell'art. 131-bis (la motivazione cumulativa è stata ritenuta adeguata data l'identità dei fatti tra imputati) e alla pretesa scriminante dello stato di necessità (mancanza di elementi fattuali che dimostrassero l'attualità e l'inevitabilità del pericolo). Tuttavia la Corte ha ritenuto fondata la questione della prescrizione: l'occupazione si è interrotta con lo sgombero di maggio 2010, il delitto di invasione è di natura permanente e il termine di prescrizione decorre dalla cessazione dell'occupazione. Considerati i massimi edittali e gli atti interruttivi, la prescrizione è maturata il 10 novembre 2017 per tutti gli imputati. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché i reati sono estinti per prescrizione.
Norme richiamate
Il reato di invasione di edifici è qualificato come reato permanente; il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui cessa l'occupazione (allontanamento/riconsegna dell'immobile)
Norma contestata nella sentenza di merito (menzionata tra le imputazioni) ma senza specifica interpretazione nel sommario di motivazione riportato
Rilevante per il calcolo della prescrizione: il massimo edittale va considerato ai fini del computo temporale della prescrizione
Regola l'interruzione della prescrizione; la Corte ha valutato gli atti interruttivi e, in assenza di cause di sospensione, ha calcolato la decorrenza e la scadenza del termine prescrizionale
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa dalla Corte d'appello con motivazione cumulativa, ritenuta legittima in presenza di identità fattuale tra imputati e non viziata da manifesta illogicità
Lo stato di necessità come scriminante richiede pericolo attuale e transitorio, assoluta necessità della condotta e inevitabilità del pericolo; la Corte ha ritenuto mancanti questi requisiti e quindi ha escluso la scriminante
Richiamati in relazione a questioni processuali sollevate (nullità della citazione, avviso su contumacia/assenza, nullità e diritto di difesa). La Cassazione ha ritenuto infondata l'eccezione di nullità dell'avviso, anche alla luce delle modifiche normative (es. legge n.103/2017)
Men che trattata nella doglianza sull'avviso di citazione: l'eccezione circa l'indicazione della legge non ha portato a nullità dato l'avviso di carattere informativo
Rilevata dalla Cassazione perché ha inciso sul regime dei rimedi (es. abolizione del ricorso personale per cassazione), contribuendo a rendere ininfluente il duplice avvertimento sull'assenza/contumacia
art. 53, legge 28 novembre 1981 n. 689
Richiamata in riferimento alla richiesta di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria; la Corte ha rilevato omessa motivazione ma nel complesso non ha ritenuto sufficiente per ribaltare l'esito dato l'annullamento per prescrizione
Massime di principio
- Per i reati permanenti (es. invasione di edifici) la prescrizione decorre dal momento in cui cessa la permanenza/occupazione: il "dies a quo" è la riconsegna/sgombero dell'immobile
- La presenza di atti interruttivi e la quantificazione del massimo edittale sono determinanti nel calcolo della prescrizione; anche atti successivi possono modificare la scadenza prescrizionale
- Un avviso di citazione che contiene avvertimenti sia sulla contumacia sia sull'absentia non è automaticamente nullo se il decreto è notificato correttamente: l'avvertimento ha natura informativa e non può essere sfruttato a prescindere per invalidare il processo
- La motivazione 'cumulativa' (medesima valutazione per più imputati) è ammissibile quando i fatti contestati siano sostanzialmente identici e non emergano elementi specifici che giustifichino valutazioni differenziate
- La scriminante dello stato di necessità richiede prova di un pericolo attuale, inevitabile e transitorio; esigenze abitative durature non giustificano, di per sé, lo stato di necessità
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) va valutata in relazione alla gravità concreta del fatto e alle circostanze personali: la sua esclusione, se motivata logicamente, è sindacabile limitatamente nei profili di legittimità
- Quando la prescrizione è accertata in Cassazione, il provvedimento può essere annullato senza rinvio perché il reato è estinto
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