Cassazione Penale, Sentenza n. 198/2024 del 03/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il decreto di rigetto della richiesta di revoca della confisca di prevenzione, sostenendo che la misura fosse stata adottata in violazione dell'art. 1, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 159/2011 e chiedendo la revoca alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n.24/2019 e dei principi enucleati dalle Sezioni Unite (n. 3513/2022). In particolare contestavano che la confisca fosse fondata sulla genericità della pericolosità (reiterazione di reati contro il patrimonio) senza verifica puntuale della effettiva produzione di profitti illeciti, della loro entità e della corrispondenza temporale tra reati e acquisto dei beni.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. La Corte ha ritenuto che, nel giudizio di rinvio, il giudice di merito avesse correttamente verificato che la confisca fosse stata fondata anche, in modo autonomo e autosufficiente, sul presupposto previsto dall'art. 1, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 159/2011 (vivere, anche in parte, dei proventi di attività delittuose). La decisione di rinvio è stata considerata conforme ai principi stabiliti dalla sentenza delle Sezioni Unite e alla sentenza costituzionale n.24/2019 poiché il provvedimento originario e i decreti applicativi evidenziavano: reiterazione nel tempo di reati contro il patrimonio, idoneità di tali reati a generare profitti, mancanza di redditi leciti del nucleo familiare e sproporzione tra valore dei beni e redditi noti. È stato inoltre richiamato il principio per cui la revocazione della confisca è un rimedio straordinario ammesso solo in presenza di nuove prove decisive, atti falsi o sentenze sopravvenute che escludano i presupposti; non è consentito il mero riesame del medesimo materiale probatorio già valutato. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159/2011, art. 1, comma 1, lett. a)
Riferimento alla pericolosità intesa come dedizione abituale a traffici illeciti; la declaratoria di incostituzionalità (Corte Cost. n.24/2019) ha inciso sulla revocabilità delle misure fondate esclusivamente su questo presupposto
d.lgs. n. 159/2011, art. 1, comma 1, lett. b)
Per poter fondare autonomamente la confisca la lett. b) richiede l'accertamento di tre requisiti: delitti commessi abitualmente, i delitti idonei a generare profitti, e che tali profitti costituiscano una componente significativa (reddito unico o principale) del soggetto; se la lett. b) è autonoma e autosufficiente il giudicato resta intangibile
La revocazione della confisca è ammessa in via straordinaria solo per nuove prove decisive, per atti falsi o per sentenze penali sopravvenute che escludano i presupposti; la norma va interpretata in coerenza col principio di intangibilità del giudicato
Codice di procedura penale, artt. 627 e 628
Limitano l'ambito del giudizio di rinvio dopo annullamento della Cassazione ai soli punti oggetto dell'annullamento, imponendo il rispetto dei principi di diritto stabiliti dalla sentenza rescindente
Sentenza Corte Costituzionale n. 24/2019
Ha dichiarato l'illegittimità di talune applicazioni della misura basate esclusivamente sulla pericolosità generica, imponendo una lettura più rigorosa dei presupposti che giustificano la confisca preventiva
Cassazione, Sez. Unite n. 3513/2022
«In tema di misure di prevenzione, la Corte di cassazione, investita del ricorso in materia di confisca di prevenzione definitiva... è tenuta all'annullamento senza rinvio della sola misura fondata, in via esclusiva, sull'ipotesi di cui all'art. 1, comma 1, lett. a)»
Stabilisce che, per effetto della declaratoria di incostituzionalità, la confisca fondata esclusivamente sulla lett. a) deve essere annullata senza rinvio; se invece la confisca poggia anche su una lett. b) autonoma, il giudicato resta saldamente efficace e il giudice di rinvio deve verificare la autosufficienza del titolo lettera b)
Cassazione, sentenza n. 8974/2022
Ha disposto l'annullamento con rinvio del precedente provvedimento e ha rimesso al giudice di rinvio la valutazione dell'integrale fondamento della confisca, in particolare della sussistenza autonoma della lett. b)
Massime di principio
- Dopo la sentenza Corte Cost. n.24/2019 e la pronuncia delle Sezioni Unite, la confisca di prevenzione è revocabile solo se fondata esclusivamente sulla lett. a); se la misura poggia anche sulla lett. b) in modo "autonomo e autosufficiente" il giudicato rimane intangibile
- Il giudice di rinvio deve limitarsi a valutare i punti indicati dalla sentenza di annullamento e applicare i principi di diritto indicati dalla Cassazione; non può riaprire un mero riesame del medesimo materiale probatorio già valutato
- Per conformare una confisca alla lett. b) è necessario dimostrare (e motivare) tre elementi: reiterazione/abitudine nella commissione di reati, idoneità dei reati a produrre profitti, e che tali proventi costituiscono una componente significativa del reddito del proposto (collegamento temporale e sproporzione con redditi leciti)
- La revocazione è un rimedio straordinario: per ottenere la revoca occorrono fatti nuovi, prove decisive sopravvenute, la scoperta di atti falsi o sentenze penali successive che escludano i presupposti; la semplice contestazione della valutazione originaria non è sufficiente
- In situazioni analoghe, chi intende ottenere la revoca deve documentare elementi nuovi e non conoscibili prima (es. prove di redditi leciti significativi sopravvenuti o sentenze che escludano i presupposti) o dimostrare la mancanza di autonoma sussistenza della lett. b) con elementi provanti l'assenza di profitti illeciti e l'assenza di collegamento temporale tra reati e acquisti
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