Cassazione Civile, Ordinanza n. 18952/2026 del 10/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce dalla registrazione di una sentenza del Tribunale che aveva riconosciuto a una coltivatrice diretta/imprenditrice agricola professionale il diritto di prelazione su alcuni fondi rustici, dichiarato l'illegittimità della compravendita in favore di terzi e attribuito alla stessa il diritto di proprietà sui terreni, con prezzo di trasferimento determinato in euro 200.000. L'Agenzia delle Entrate emetteva avviso di liquidazione applicando l'imposta di registro con aliquota ordinaria del 15% e imposte ipotecaria e catastale nelle misure applicate, ritenendo non spettante l'agevolazione per la piccola proprietà contadina. La contribuente impugnava l'atto sostenendo che, in base all'art. 2, comma 4-bis, del d.l. n. 194/2009 convertito in l. n. 25/2010, sulle sentenze costitutive di trasferimento di terreni agricoli spettasse l'aliquota fissa e che non fosse necessaria una specifica istanza, posto che la sentenza era trasmessa alla registrazione dalla cancelleria. La CTP respingeva il ricorso, ma la CTR accoglieva l'appello ritenendo applicabile la nuova disciplina e, in via subordinata, valorizzando la documentazione prodotta nel giudizio. L'Agenzia ricorreva per cassazione con tre motivi: omesso esame del fatto decisivo relativo alla mancata dichiarazione di volontà di fruire del beneficio; violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 per omessa pronuncia su tale eccezione; violazione dell'art. 2, comma 4-bis, d.l. n. 194/2009, degli artt. 10, 37 e 77 del TUR per avere la CTR escluso la necessità della richiesta dell'agevolazione anche in caso di registrazione di sentenza trasmessa dalla cancelleria.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il terzo motivo di ricorso, assorbiti il primo e il secondo. Ha affermato che, pur essendo venuto meno con la nuova disciplina l'onere di produrre la certificazione dei presupposti soggettivi e oggettivi per la piccola proprietà contadina, permane comunque l'onere del contribuente di richiedere l'applicazione dell'agevolazione. Nel caso concreto, poiché il trasferimento derivava da sentenza e la registrazione era stata curata dalla cancelleria, la parte interessata avrebbe dovuto comunque esplicitare la volontà di avvalersi del beneficio prima della registrazione del provvedimento. Accertato che tale richiesta non era stata effettuata, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato l'originario ricorso della contribuente, condannandola alle spese dei gradi di merito e di legittimità.
Norme richiamate
art. 2, comma 4-bis, d.l. n. 194/2009 conv. con l. n. 25/2010
Introduce un regime agevolativo per i trasferimenti onerosi di terreni agricoli e relative pertinenze a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali; la Corte afferma che la norma elimina l'onere di certificazione dei requisiti, ma non quello di richiedere l'agevolazione.
art. 1, comma 41, l. n. 220/2010
Ha reso definitivo il regime agevolativo eliminando la limitazione temporale originaria del 31 dicembre 2010.
È richiamato come norma di sistema sul recupero dell'erronea imposizione e sull'agevolazione non richiesta al momento dell'imposizione, ma la Corte ne circoscrive l'applicazione nel caso di atto giudiziario soggetto a registrazione su iniziativa della cancelleria, ove resta necessario l'impulso della parte.
È richiamato tra le disposizioni del TUR attinenti agli atti da registrare e al relativo regime impositivo.
È richiamato tra le disposizioni del TUR applicate alla registrazione degli atti giudiziari traslativi.
È invocato per omessa pronuncia; il motivo è assorbito dall'accoglimento del terzo motivo.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Parametra il motivo di ricorso per nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Parametra il motivo relativo all'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
È richiamato come norma processuale del contenzioso tributario, in combinazione con l'art. 112 c.p.c.
art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. n. 546/1992
È richiamato solo per la regolazione delle spese, con riduzione del compenso in ragione della costituzione dell'Agenzia tramite funzionario.
Massime di principio
- Per il regime agevolativo dei trasferimenti di terreni agricoli a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, la soppressione dell'obbligo di produrre certificazioni non elimina l'onere, in capo al contribuente, di chiedere espressamente l'applicazione del beneficio.
- Quando l'atto traslativo è una sentenza soggetta a registrazione su iniziativa della cancelleria, la parte interessata deve comunque manifestare la volontà di avvalersi dell'agevolazione prima della registrazione del provvedimento; la mera sussistenza dei requisiti non basta.
- La distinzione tra certificazione dei presupposti dell'agevolazione e richiesta del beneficio è decisiva: la prima può essere sostituita o superata dal nuovo regime, ma la seconda resta un onere autonomo e indefettibile del contribuente.
- Nel giudizio di legittimità, se il motivo accolto assorbe gli altri, la Corte può cassare la sentenza e decidere nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
- In materia di imposta di registro, il principio per cui un'agevolazione non richiesta al momento dell'imposizione non si perde opera con cautela nei casi in cui il recupero dell'errore presupponga una collaborazione dichiarativa della parte al momento della registrazione.
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