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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7851/2022 del 04/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di conferma della Corte d'appello di Trieste (7/01/2021) che aveva avallato la condanna pronunciata dal Tribunale di Pordenone a seguito di giudizio abbreviato per furto aggravato (sottrazione di 2.500,00 euro da sala giochi, commesso nella notte tra il 9 e il 10 luglio 2014). Hirtop contestava la valutazione del coacervo indiziario (presenza dell'autovettura, agganci delle celle telefoniche, immagini di videosorveglianza, conversazioni telefoniche) sostenendo che gli elementi erano meramente indiziari, valutati in modo atomistico e non idonei a escludere il ragionevole dubbio; contestava inoltre la determinazione della pena. Tomsa deduceva, in sostanza, vizio di motivazione per aver basato la responsabilità sui rapporti con gli altri imputati e su intercettazioni dal contenuto ambiguo, contestava il riconoscimento nelle immagini e l'irrilevanza della mancata rinvenzione del nastro adesivo; lamentava inoltre omissioni della Corte di merito rispetto a censure sull'esistenza di un "giudicato cautelare" e sulla determinazione delle attenuanti e della recidiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente valutato il coacervo indiziario (presenza dell'auto, agganci celle telefoniche, immagini di videosorveglianza, conversazioni telefoniche) nella prospettiva del giudizio indiziario, procedendo con una valutazione congiunta e logica degli elementi e rispettando il giudizio bifasico. Ha inoltre ricordato i limiti del sindacato di legittimità (impossibilità di rilegge in fatto le risultanze di merito, sindacato limitato a vizi manifesti di motivazione) e ha ritenuto infondate le doglianze sulla misura della pena. Conseguentemente le condanne sono confermate, i ricorrenti condannati alle spese processuali e a versare ciascuno €3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Imputazione per concorso di persone nel reato: la Corte ha ritenuto sussistente la partecipazione coordinata degli imputati sulla base degli elementi indiziari.

  • art. 624 c.p.

    Norma sostanziale che disciplina il furto; applicata per qualificare il fatto contestato (sottrazione di denaro dalla sala giochi).

  • art. 625 c.p., nn. 2 e 5

    Circostanze aggravanti del furto (es. notte, effrazione, ecc.) ritenute presenti e utilizzate per la determinazione della responsabilità e della sanzione.

  • art. 61 n. 5 c.p.

    Rilevanza della premeditazione/organizzazione come aggravante morale o concause ai fini della valutazione della gravità del fatto e della pena.

  • art. 192 c.p.p.

    Richiama il principio del giudizio indiziario (valutazione degli indizi): la Corte ha ricordato che va effettuato un esame analitico e poi sintesi, valutando la convergenza del coacervo indiziario.

  • art. 530 c.p.p.

    Norma richiamata in relazione al giudizio di appello/abbreviato e alla valutazione delle prove; la Corte ha valutato la regolarità e la logica della motivazione del giudice di merito.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Limiti del sindacato di Cassazione: la Corte può annullare per manifesta illogicità della motivazione. Qui è stato ritenuto che non sussistesse tale vizio manifesto.

  • art. 133 c.p.

    Criteri di determinazione della pena: la Corte ha ritenuto corretta la motivazione sulla graduazione della pena esercitata dal giudice di merito, che rientra nella sua discrezionalità.

Massime di principio

  • Nel giudizio basato su indizi (prova indiziaria) è essenziale la valutazione congiunta e non atomistica degli elementi: gravità, precisione e concordanza devono essere valutate nel loro insieme per formare il convincimento oltre ogni ragionevole dubbio.
  • La Corte di legittimità ha un sindacato limitato: non può riformulare i fatti né sostituirsi al giudice di merito nella valutazione della prova, salvo che emerga una manifesta illogicità, contraddittorietà o mancanza della motivazione.
  • Le intercettazioni e i linguaggi criptici costituiscono questioni di fatto e la loro interpretazione spetta al giudice di merito; tale valutazione, se logica e ancorata a massime di esperienza, è sottratta al controllo di Cassazione.
  • Il riconoscimento in immagini e i riscontri tecnici (agganci celle, riprese video) possono, se convergenti, integrare una solida base indiziaria anche in assenza di prova diretta.
  • La mera prospettazione di una diversa ricostruzione possibile non basta in sede di Cassazione: il ricorrente deve indicare elementi specifici e compatibili con il processo in grado di dimostrare la manifesta illogicità della motivazione impugnata.
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e richiede motivazione sui criteri dell'art. 133 c.p.; salvo eccessi evidenti, la valutazione resta impregiudicata in sede di legittimità.
  • Ricorsi chiaramente infondati o che replicano esclusivamente una diversa valutazione delle prove possono essere dichiarati inammissibili e determinare condanne alle spese e alla Cassa delle ammende.

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