Cassazione Penale, Ordinanza n. 04130/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo non specifico e meramente apparente perché reiterativo delle doglianze già proposte in appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di ricettazione. L'unico motivo denunciava vizio di motivazione per travisamento della prova, sostenendo che l'affermazione di responsabilità fosse erronea. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura riproduceva sostanzialmente le doglianze già formulate in appello e già disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo specifico e argomentato con la motivazione impugnata. In particolare, la Corte ha osservato che il riconoscimento dell'agente da parte degli operanti di polizia giudiziaria è un accertamento di fatto utilizzabile nel giudizio e rimesso al libero apprezzamento del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo se la motivazione sia illogica, circostanza non ravvisata nel caso di specie.
Norme richiamate
La sentenza presuppone la contestazione del reato di ricettazione, senza soffermarsi sull'interpretazione della fattispecie sostanziale, ma confermando la tenuta della decisione di merito sull'affermazione di responsabilità.
Il motivo di ricorso per vizio di motivazione/travisamento della prova è ritenuto non consentito in cassazione quando si risolva nella riproposizione delle stesse censure già esaminate e respinte in appello, senza specifica critica alla motivazione impugnata.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la Corte applica la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile un motivo che si limiti a riproporre, in modo pedissequo, le censure già dedotte in appello e già esaminate dal giudice di merito, senza una critica specifica e argomentata alla sentenza impugnata.
- Il travisamento della prova non può essere invocato per ottenere una nuova valutazione del merito quando il ricorso non evidenzi un vizio effettivo della motivazione ma miri soltanto a sostituire la propria lettura delle risultanze probatorie a quella adottata dal giudice di appello.
- Il riconoscimento dell'autore del fatto operato dagli operanti di polizia giudiziaria integra un accertamento di fatto utilizzabile come prova nel giudizio di merito e rientra nel libero apprezzamento del giudice, sindacabile in cassazione solo nei limiti dell'illogicità manifesta della motivazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 30 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03866/2025 del 30/01/2025
- ordinanza_penale · 30 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03888/2025 del 30/01/2025
- ordinanza_penale · 30 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03891/2025 del 30/01/2025
- ordinanza_penale · 30 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03903/2025 del 30/01/2025
- ordinanza_penale · 30 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03904/2025 del 30/01/2025
- ordinanza_penale · 30 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03905/2025 del 30/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →