Cassazione Civile, Ordinanza n. 09589/2023 del 07/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionario credito)
La controversia
Due soggetti, destinatari di un'esecuzione immobiliare promossa originariamente da un istituto bancario sulla base di cambiali agrarie, hanno proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., sostenendo che il pignoramento fosse illegittimo perché i titoli cambiari posti a fondamento dell'azione esecutiva avevano avuto la scadenza prorogata ex lege fino al 31.12.1994 e dunque non potevano sorreggere un'esecuzione iniziata il 27.9.1993. Il tribunale aveva accolto l'opposizione, ma la corte d'appello ha riformato la decisione, ritenendo che la proroga legale fosse subordinata a un'apposita istanza del debitore cambiario, istanza che non risultava proposta. In cassazione i debitori hanno dedotto, con il primo motivo, violazione o falsa applicazione dell'art. 2, comma 17-bis, d.l. n. 149/1993 conv. in l. n. 237/1993, contestando la legittimità dell'esecuzione fondata su titoli la cui scadenza era stata prorogata per legge; con il secondo motivo hanno denunciato omesso esame di un fatto decisivo, cioè pagamenti asseritamente eseguiti il 13 e 15.12.1995 per complessive L. 100.000.000.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i due motivi di ricorso, perché ha rilevato l'improcedibilità del ricorso per mancato deposito della copia notificata della sentenza d'appello, richiesta ai fini del controllo sulla tempestività dell'impugnazione. I ricorrenti avevano depositato solo una copia della sentenza estratta dal fascicolo informatico, con attestazione di conformità, ma senza la prova della notificazione; inoltre, il ricorso era stato notificato oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata. La Corte ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., con condanna dei ricorrenti alle spese e con atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
norma processuale posta a fondamento dell'opposizione all'esecuzione proposta dai debitori esecutati.
art. 2, comma 17-bis, d.l. n. 149/1993, conv. in l. n. 237/1993
invocata dai ricorrenti come base della proroga legale della scadenza delle cambiali agrarie azionate in executivis.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
dedotto come vizio di violazione di legge in relazione alla ritenuta legittimità dell'esecuzione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
dedotto come vizio di omesso esame di un fatto decisivo relativo a pagamenti asseritamente eseguiti.
richiamato per distinguere il termine lungo di impugnazione quando non risulti allegata la notificazione della sentenza impugnata.
richiamato per affermare che, se la sentenza è stata notificata o ciò è allegato/risulta agli atti, opera il termine breve di impugnazione.
richiamato quale termine entro cui depositare la copia autentica della sentenza impugnata munita della relata di notificazione.
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
norma posta a base della declaratoria di improcedibilità del ricorso per mancato deposito della copia notificata della sentenza.
richiamato come modalità di eventuale produzione della copia autentica notificata della sentenza in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, quando la parte ricorrente alleghi espressamente o implicitamente la notificazione della sentenza impugnata, sorge l'onere di depositare nei termini la copia autentica della decisione munita della relata di notificazione; la mancata produzione determina l'improcedibilità del ricorso, salvo specifiche eccezioni processuali.
- Se non risulta allegata né emerge dagli atti la notificazione della sentenza impugnata, il controllo di tempestività dell'impugnazione va svolto avendo riguardo al termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c.; se invece la notificazione risulta allegata o accertata, opera il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c.
- La Corte di cassazione non entra nell'esame dei motivi di merito quando rilevi una causa processuale assorbente di improcedibilità per difetto di deposito della documentazione necessaria al controllo di ammissibilità/procedibilità dell'impugnazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09528/2023 del 07/04/2023
- ordinanza_civile · 7 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09529/2023 del 07/04/2023
- ordinanza_civile · 7 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09532/2023 del 07/04/2023
- ordinanza_civile · 7 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09533/2023 del 07/04/2023
- ordinanza_civile · 7 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09534/2023 del 07/04/2023
- ordinanza_civile · 7 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09535/2023 del 07/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →