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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09589/2023 del 07/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cessionario credito)

La controversia

Due soggetti, destinatari di un'esecuzione immobiliare promossa originariamente da un istituto bancario sulla base di cambiali agrarie, hanno proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., sostenendo che il pignoramento fosse illegittimo perché i titoli cambiari posti a fondamento dell'azione esecutiva avevano avuto la scadenza prorogata ex lege fino al 31.12.1994 e dunque non potevano sorreggere un'esecuzione iniziata il 27.9.1993. Il tribunale aveva accolto l'opposizione, ma la corte d'appello ha riformato la decisione, ritenendo che la proroga legale fosse subordinata a un'apposita istanza del debitore cambiario, istanza che non risultava proposta. In cassazione i debitori hanno dedotto, con il primo motivo, violazione o falsa applicazione dell'art. 2, comma 17-bis, d.l. n. 149/1993 conv. in l. n. 237/1993, contestando la legittimità dell'esecuzione fondata su titoli la cui scadenza era stata prorogata per legge; con il secondo motivo hanno denunciato omesso esame di un fatto decisivo, cioè pagamenti asseritamente eseguiti il 13 e 15.12.1995 per complessive L. 100.000.000.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i due motivi di ricorso, perché ha rilevato l'improcedibilità del ricorso per mancato deposito della copia notificata della sentenza d'appello, richiesta ai fini del controllo sulla tempestività dell'impugnazione. I ricorrenti avevano depositato solo una copia della sentenza estratta dal fascicolo informatico, con attestazione di conformità, ma senza la prova della notificazione; inoltre, il ricorso era stato notificato oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata. La Corte ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., con condanna dei ricorrenti alle spese e con atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, quando la parte ricorrente alleghi espressamente o implicitamente la notificazione della sentenza impugnata, sorge l'onere di depositare nei termini la copia autentica della decisione munita della relata di notificazione; la mancata produzione determina l'improcedibilità del ricorso, salvo specifiche eccezioni processuali.
  • Se non risulta allegata né emerge dagli atti la notificazione della sentenza impugnata, il controllo di tempestività dell'impugnazione va svolto avendo riguardo al termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c.; se invece la notificazione risulta allegata o accertata, opera il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c.
  • La Corte di cassazione non entra nell'esame dei motivi di merito quando rilevi una causa processuale assorbente di improcedibilità per difetto di deposito della documentazione necessaria al controllo di ammissibilità/procedibilità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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