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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25999/2026 del 10/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 10 settembre 2025, ha definito il giudizio con concordato ex art. 599-bis c.p.p. riducendo la pena inflitta a un imputato per un capo di imputazione relativo a condotte dirette a favorire l'ingresso illegale nello Stato di cittadini stranieri privi del titolo per entrare o permanere. La pena finale era stata fissata in anni tre, mesi dieci e giorni quindici di reclusione e in euro 15.206 di multa. L'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso deducendo la violazione dell'art. 12, comma 3, lett. d), d.lgs. 286/1998, sostenendo che la pena applicata fosse superiore al massimo concordabile/legalmente consentito: in particolare, che la detenzione avrebbe dovuto essere contenuta in anni tre e mesi quattro di reclusione e la multa in euro 12.000, o comunque nel minimo edittale. La Corte di cassazione ha esaminato l'ammissibilità dei motivi proponibili contro una sentenza resa a seguito di concordato, rilevando che il controllo è limitato ai vizi relativi alla volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero, al contenuto difforme della decisione e all'applicazione di una pena illegale. Nel caso concreto ha escluso l'illegalità della pena detentiva, ritenendo infondata l'assunzione difensiva sulla base di calcolo utilizzata dal ricorrente; ha invece riconosciuto che la multa di euro 15.206 era fuori dai limiti edittali, poiché la pena pecuniaria normativamente prevista era di euro 15.000 per ogni persona coinvolta e, in assenza di una considerazione della continuazione, il parametro di legalità restava quello edittale semplice. La decisione è stata quindi annullata senza rinvio limitatamente alla quota di euro 206 eccedente il limite legale, mentre il ricorso è stato dichiarato inammissibile per il resto.

La decisione

La Corte ha ritenuto parzialmente fondato il ricorso solo nella parte relativa alla pena pecuniaria. Ha affermato che la pena detentiva non era illegale, ma ha riscontrato l'illegalità della multa nella misura di euro 206 eccedente il massimo edittale. Ne è derivato l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla quota di pena pecuniaria eccedente il limite legale, con declaratoria di inammissibilità del ricorso per il resto.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 3, lett. d), d.lgs. 286/1998

    La norma è richiamata come base edittale del reato in materia di favoreggiamento dell'ingresso illegale; la Corte la utilizza per verificare la legalità della pena applicata, distinguendo tra pena detentiva e pena pecuniaria.

  • art. 599-bis c.p.p.

    Nel concordato in appello le parti possono concordare l'accoglimento totale o parziale dei motivi e rinunciare agli altri; i motivi proponibili in cassazione sono limitati ai vizi della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero, al contenuto difforme della decisione e all'applicazione di una pena illegale.

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    La Corte ribadisce che l'accordo in appello ex art. 599-bis consente al giudice di sindacare solo la congruità finale della pena concordata, non eventuali errori di calcolo nei passaggi intermedi, salvo che la pena risulti illegale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello definito con concordato ex art. 599-bis c.p.p., il sindacato di legittimità è ristretto: sono deducibili solo i vizi che incidono sulla validità dell'accordo, sul consenso delle parti, sulla corrispondenza tra accordo e decisione, e sull'eventuale illegalità della pena.
  • La pena è illegale non solo quando supera i limiti minimi o massimi della singola fattispecie incriminatrice, ma anche quando non rispetta i parametri derivanti dalle disposizioni che incidono sul trattamento sanzionatorio; tuttavia, in mancanza di applicazione di istituti come la continuazione, il controllo va fatto sulla sola misura edittale del reato contestato.
  • In sede di concordato sulla pena, errori di calcolo non determinano di per sé l'illegalità della pena detentiva se la sanzione finale resta comunque entro la forbice edittale prevista per il reato.
  • La pena pecuniaria è illegale quando supera la misura massima legalmente prevista per il numero di persone o per l'unità di riferimento indicata dalla norma, e la parte eccedente deve essere espunta senza travolgere necessariamente l'intera decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFavoreggiamento immigrazione
RamiProcesso penaleImmigrazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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