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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16193/2023 del 08/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione proposta da un contribuente avverso un preavviso di fermo amministrativo relativo a numerose cartelle esattoriali, deducendo omessa o irregolare notificazione delle cartelle e degli atti presupposti nonché prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione. In primo grado il giudice aveva accolto solo in parte l'opposizione, dichiarando prescritte alcune cartelle e confermando la legittimità di altre; le spese erano state poste a carico dell'agente della riscossione. Il Comune di Catania aveva quindi appellato la sentenza limitatamente alla mancata pronuncia sulla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. nei confronti dell'agente della riscossione e sulla regolazione delle spese a suo favore. Il Tribunale aveva rigettato l'appello, ritenendo il Comune soccombente insieme all'agente della riscossione e condannandolo alle spese del grado. In cassazione il Comune ha dedotto un unico motivo per violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo l'omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale spiegata nei confronti di Riscossione Sicilia S.p.A. e, in sostanza, sulla richiesta di responsabilità aggravata e sulle spese.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, in primo luogo, il difetto di specificità del motivo ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., poiché il ricorrente non aveva indicato né trascritto né localizzato negli atti di merito la domanda riconvenzionale asseritamente proposta ex art. 96 c.p.c. contro l'agente della riscossione, né aveva chiarito se essa fosse stata ritualmente introdotta. Ha poi osservato che la censura era comunque infondata perché il Tribunale aveva spiegato le ragioni del mancato accoglimento della responsabilità aggravata, valorizzando la soccombenza del Comune anche nei confronti del contribuente e dell'agente della riscossione. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per la non manifesta infondatezza della pretesa e per l'esito alterno della lite; è stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è stata ritenuta non scrutinabile utilmente, perché la censura presupponeva la prova dell'effettiva proposizione della domanda riconvenzionale, non dimostrata in ricorso.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, non avendo il ricorrente trascritto o localizzato gli atti processuali e i documenti su cui fondava la censura.

  • art. 96 c.p.c.

    La domanda di responsabilità aggravata doveva risultare ritualmente proposta e correttamente veicolata; in difetto di tale dimostrazione, la censura sull'omessa pronuncia non poteva essere accolta.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per adeguate ragioni, valorizzando l'esito alterno della lite e la non manifesta infondatezza della pretesa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale base del contributo unificato cui si aggiunge l'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione che denunci l'omessa pronuncia deve indicare in modo specifico l'atto e la sede processuale in cui la domanda asseritamente non esaminata è stata ritualmente proposta; in mancanza, il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
  • L'onere di cui all'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. impone di trascrivere o almeno localizzare con precisione gli atti e i documenti su cui il motivo si fonda; il mero richiamo assertivo non consente il controllo di legittimità.
  • La censura per violazione dell'art. 112 c.p.c. non può essere esaminata se non è prima dimostrata l'effettiva introduzione della domanda nel giudizio di merito.
  • Ai fini della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., il giudice può escludere la condanna quando non emergano i presupposti di mala fede o colpa grave, specie se la parte che la invoca risulti comunque soccombente sul piano principale.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, resta ferma l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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