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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13283/2025 del 19/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un professionista abilitato, incaricato da un CAAF, aveva apposto il visto di conformità su una dichiarazione modello 730 relativa a un determinato periodo d'imposta. A seguito di controllo formale della dichiarazione del contribuente assistito, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate ritenne infedele il visto e iscrisse a ruolo, a carico del professionista, l'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente. La cartella di pagamento fu impugnata deducendo, tra l'altro, che per effetto della modifica normativa intervenuta nel 2019 il professionista avrebbe dovuto rispondere solo del 30% della maggiore imposta, e non anche di imposta e interessi; inoltre fu eccepita l'incompetenza dell'ufficio che aveva formato il ruolo, sostenendosi che la competenza spettasse alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate del domicilio fiscale del trasgressore. La CTR rigettò gli appelli di entrambe le parti. In Cassazione l'Agenzia delle entrate dedusse violazione dell'art. 39 d.lgs. 241/1997 per avere la sentenza escluso la debenza di imposta e interessi in applicazione del favor rei. Il professionista resistette con controricorso e ricorso incidentale, censurando la mancata declaratoria di illegittimità della cartella per incompetenza dell'ufficio che aveva iscritto a ruolo, sostenendo che la competenza era funzionale e territoriale della direzione regionale competente per il domicilio fiscale del trasgressore.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale del professionista, ritenendo fondata l'eccezione di incompetenza dell'ufficio che aveva proceduto all'iscrizione a ruolo. Ha affermato che, per la responsabilità da visto infedele prevista dall'art. 39, comma 1, lett. a), d.lgs. 241/1997, la competenza a contestare e irrogare le somme spetta alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, e che tale competenza non è derogabile. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo originario del professionista nei limiti della declaratoria di invalidità della cartella per incompetenza dell'ufficio, e ha dichiarato assorbiti il ricorso principale dell'Agenzia e il secondo motivo del ricorso incidentale. Le spese di merito e di legittimità sono state compensate per la novità della questione e per il recente consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale.

Norme richiamate

  • art. 36-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato quale base del controllo formale della dichiarazione del contribuente assistito dal professionista

  • art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241

    nel testo previgente prevedeva, per il visto infedele, la debenza dell'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente; la Corte lo considera norma anche con funzione punitiva

  • art. 39, comma 2, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241

    Le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia

    attribuisce in modo funzionale e territoriale alla direzione regionale competente per il domicilio fiscale del trasgressore il potere di contestazione, irrogazione e iscrizione a ruolo; la competenza è inderogabile e la sua violazione comporta illegittimità dell'atto

  • art. 13 d.m. 31 maggio 1999, n. 164

    richiamato come disciplina della presentazione della dichiarazione con visto di conformità nell'ambito dei CAAF-dipendenti

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    dedotto quale vizio di violazione di legge nei motivi di ricorso per cassazione

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    dedotto per il secondo motivo del ricorso incidentale come vizio processuale

  • L. 28 marzo 2019, n. 26

    indicata come legge di conversione del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, invocata dal contribuente per sostenere l'applicazione del favor rei

  • d.l. 28 gennaio 2019, n. 4

    richiamato quale fonte della modifica legislativa dell'art. 39 d.lgs. 241/1997

Massime di principio

  • Nelle controversie relative al visto di conformità infedele, la disciplina sulla contestazione e sull'irrogazione delle somme segue una competenza funzionale e territoriale inderogabile in capo alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore.
  • L'atto di iscrizione a ruolo formato da un ufficio dell'Agenzia delle entrate in violazione della competenza attribuita dalla legge è illegittimo e determina l'accoglimento dell'impugnazione della cartella derivata.
  • Per le violazioni concernenti il visto infedele, la disposizione dell'art. 39 d.lgs. 241/1997 è letta dalla Corte come norma avente anche finalità punitiva, sicché la corretta individuazione dell'organo competente è elemento essenziale della legittimità del procedimento sanzionatorio.
  • Quando l'accoglimento di un motivo di ricorso incidentale comporta la caducazione a monte dell'atto impugnato, restano assorbiti sia il ricorso principale sia gli ulteriori motivi incidentali che presuppongano la validità dell'atto stesso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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