Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47145/2023 del 23/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva rigettato la richiesta di riesame e confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP. La contestazione penale riguardava la partecipazione, dal 2019, a un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di cocaina (sodalizio Bevilacqua/Passalacqua) e numerosi delitti di spaccio (art. 73 DPR 309/1990, più capi specifici). I difensori hanno dedotto: (1) insufficiente motivazione sulla gravità indiziaria della partecipazione associativa, sostenendo che le condotte potevano perseguire interessi personali e non collegare stabilmente il ricorrente al sodalizio; (2) mancata prova dell'attualità delle esigenze cautelari, perché gli episodi riferiti al ricorrente sarebbero concentati in un arco temporale ristretto (principalmente marzo-aprile 2019 con un episodio il 19 luglio 2019) e non vi sarebbero vincoli familiari o prova di persistente pericolosità; (3) il ruolo del ricorrente sarebbe stato secondario, per cui non sarebbero giustificate la custodia in carcere e la persistenza della misura.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso ritenendo infondati i motivi. Sul profilo della gravità indiziaria ha ritenuto il motivo aspecifico e ha confermato che il Tribunale del riesame aveva analiticamente descritto i numerosi episodi di spaccio (ventidue reati fine), le mansioni logistiche, l'attività di approvvigionamento e trasporto della sostanza e il ruolo nei rapporti con i fornitori, elementi idonei a desumere l'affectio societatis e un contributo stabile e continuativo all'associazione. Sul punto dell'attualità delle esigenze cautelari la Corte ha ribadito il principio secondo cui, per le associazioni finalizzate al traffico di stupefacenti, la presunzione relativa di attualità ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen. non è superata dal mero decorso del tempo; il ricorrente non ha fornito elementi probatori per confutare tale presunzione (ad es. prova di recisione dei rapporti con il circuito criminale). Per questi motivi il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 74, comma 2

    Norma richiamata in relazione alla partecipazione al sodalizio per delinquere finalizzato al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che gli elementi fattuali (ripetuti reati di spaccio, funzioni logistiche e rapporti con fornitori) siano idonei a fondare la gravità indiziaria rispetto alla contestazione associativa.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73

    Riferimento ai delitti di spaccio contestati come reati-fine. La Corte sottolinea che la commissione ripetuta di reati ex art. 73 può essere indizio dell'esistenza dell'associazione, ma necessita di elementi ulteriori (accordo, struttura organizzativa, affectio societatis) che nel caso sono stati ritenuti presenti.

  • codice di procedura penale - art. 192, comma 2, lett. c)

    Norma richiamata dai difensori in tema di motivazione delle misure cautelari; la Corte ha ritenuto i motivi aspecifici e che il tribunale del riesame ha adeguatamente motivato la decisione.

  • codice di procedura penale - art. 274, lett. c)

    Norma generale sulle esigenze cautelari; la Corte ha spiegato che la disciplina speciale dell'art. 275, comma 3, prevale sulla norma generale quando è in gioco l'associazione per il traffico di stupefacenti.

  • codice di procedura penale - art. 275, comma 3

    Stabilisce la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere per i reati associativi rilevanti in materia di stupefacenti; la Corte ha applicato questo principio affermando che il mero decorso del tempo non basta a superare la presunzione, spettando all'indagato l'onere di fornire elementi contrari.

  • codice di procedura penale - art. 616, comma 1

    Norma che prevede l'obbligo di condanna alle spese del procedimento per il ricorrente in caso di rigetto; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali.

Massime di principio

  • La commissione ripetuta di reati di spaccio può essere indice significativo dell'esistenza di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti se supportata da elementi circa l'organizzazione, le mansioni svolte e l'affectio societatis; non basta, di per sé, il mero elenco di reati fine.
  • Nelle misure cautelari relative ad associazioni finalizzate allo spaccio di stupefacenti opera una presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari (art. 275, comma 3 c.p.p.); il tempo trascorso dalle condotte contestate è solo un elemento e non è sufficiente, da solo, a far ritenere venute meno le esigenze cautelari.
  • È onere dell'indagato fornire elementi probatori concreti per superare la presunzione di attualità delle esigenze cautelari (ad es. prova di recisione dei legami con il circuito criminale, elementi concreti di dissociazione o irreperibilità del pericolo).
  • La motivazione del tribunale del riesame deve collegare chiaramente fatti concreti (numero e qualità degli episodi, ruolo, funzioni logistiche, rapporti con fornitori) alla conclusione sulla gravità indiziaria e sull'attualità del pericolo; motivi generici e aspecifici sono inammissibili.
  • La custodia cautelare in carcere può essere ritenuta adeguata quando ricorra la presunzione relativa prevista dalla disciplina speciale e non venga efficacemente confutata dall'indagato con elementi contrari.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.