Cassazione Penale, Ordinanza n. 31349/2025 del 19/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990. Con un unico motivo ha dedotto vizio di motivazione per l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che la doglianza non si confrontava in modo adeguato con la motivazione della sentenza impugnata ed era formulata in modo generico e aspecifico, quindi non deducibile in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione dei giudici di merito fosse logicamente e giuridicamente adeguata nel negare le circostanze attenuanti generiche e che il ricorso non specificasse le ragioni di censura né si confrontasse con le argomentazioni della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice richiamata come titolo del reato contestato, relativo alla disciplina degli stupefacenti.
art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.
il ricorso è stato ritenuto manifestamente inammissibile perché generico e aspecifico, non confrontandosi con la decisione impugnata.
la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost. n. 186/2000
richiamata per escludere ragioni di esonero dal pagamento della somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico e deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; in difetto, la doglianza è inammissibile.
- La censura che si limiti a lamentare l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, senza indicare concreti errori logici o giuridici della motivazione di merito, è generica e non deducibile in cassazione.
- Quando il giudice di merito abbia fornito una motivazione logicamente coerente sul diniego delle attenuanti generiche, la Cassazione non può sostituire una nuova valutazione di merito.
- All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo cause di esonero specificamente ravvisabili.
Come è indicizzato
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