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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03642/2025 del 12/02/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia origina da un licenziamento impugnato dal lavoratore per asserita insussistenza delle ragioni di esternalizzazione dell’attività svolta. Dopo che il giudizio sul licenziamento si era definito sfavorevolmente per il lavoratore, questi proponeva revocazione straordinaria ex art. 395, n. 3, c.p.c., deducendo il rinvenimento di documenti che, a suo dire, avrebbero dimostrato che le attività da lui svolte erano rimaste in azienda o comunque che la cessione della gestione del parco auto era solo apparente o limitata. Il tribunale e poi la corte d’appello dichiaravano inammissibile la revocazione, ritenendo che i documenti prodotti non fossero idonei: per lo più formati dopo la sentenza revocanda e, per quelli anteriori, non era stata dimostrata l’incolpevole impossibilità di produrli prima né la loro decisività. In cassazione il ricorrente articolava tre motivi: 1) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 395, n. 3, c.p.c., lamentando che la corte di merito non avesse considerato documenti presenti nel fascicolo perché provenienti dalla controparte; 2) nullità della sentenza per motivazione omessa/insufficiente/contraddittoria sulla ritenuta non decisività di e-mail e documenti aziendali che avrebbero dimostrato che il datore di lavoro gestiva ancora il parco auto; 3) omesso esame di ulteriori documenti decisivi, sempre asseritamente prodotti dalla controparte, dai quali risultava che l’attività del consorzio esterno era minima e non sufficiente a giustificare l’esternalizzazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva delimitato il giudizio di ammissibilità della revocazione ai soli documenti allegati dal ricorrente in revocazione, senza considerare la documentazione prodotta dall’avversaria; ha inoltre escluso che fosse censurabile in cassazione la valutazione di non decisività dei documenti, trattandosi di apprezzamento di fatto adeguatamente motivato; infine ha rilevato che il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. era comunque non deducibile perché la sentenza d’appello era integralmente confermativa di quella di primo grado e perché il ricorrente mirava, in realtà, a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e sono stati dichiarati i presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 3, c.p.c.

    La revocazione straordinaria per scoperta di documenti postula che i documenti siano stati rinvenuti dopo il giudizio, che la loro mancata produzione sia dipesa da causa di forza maggiore o fatto dell’avversario e che siano decisivi; l’accertamento di tali requisiti va compiuto con riferimento ai documenti allegati dall’istante in revocazione, non a quelli prodotti dalla controparte.

  • art. 115 c.p.c.

    Non è violato quando il giudice di merito esclude la rilevanza, ai fini dell’ammissibilità della revocazione, di documenti non idonei a integrare i presupposti dell’art. 395, n. 3, c.p.c.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La censura di nullità per error in procedendo non può essere utilizzata per sovvertire l’apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla decisività dei documenti.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame non consente di sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio; inoltre, in caso di sentenza d’appello integralmente confermativa, il motivo non è deducibile salvo specifica dimostrazione di diverse rationes decidendi di primo e secondo grado.

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    In presenza di motivazione pienamente confermativa in appello, il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile nei limiti indicati dalla giurisprudenza richiamata.

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    La decisione è stata resa in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    Sussistendo i presupposti processuali, va dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di revocazione per scoperta di documenti decisivi, l’ammissibilità richiede che il ricorrente alleghi e provi sia l’incolpevole impossibilità di produrre tempestivamente i documenti sia la loro effettiva decisività; non basta che essi si riferiscano a fatti anteriori alla sentenza.
  • La valutazione della decisività dei documenti ai fini dell’art. 395, n. 3, c.p.c. è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione adeguata.
  • Ai fini della revocazione straordinaria, il perimetro dell’esame va delimitato ai documenti prodotti dalla parte istante; la presenza nel fascicolo di documenti provenienti dalla controparte non trasforma da sola tali atti in elementi idonei a fondare l’ammissibilità del mezzo.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove o per censurare la mancata considerazione di singoli elementi istruttori quando il fatto storico rilevante sia stato comunque esaminato dal giudice.
  • Quando la sentenza d’appello conferma integralmente quella di primo grado, il vizio motivazionale di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. è in linea di principio non deducibile, salvo specifica allegazione di rationes decidendi diverse tra i due gradi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamento
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazioneGiusta causa
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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