Cassazione Civile, Sentenza n. 26468/2023 del 13/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate Riscossione avverso la sentenza di primo grado (CTP Cosenza n. 451/10/2018) che aveva accolto il ricorso della contribuente contro la cartella di pagamento. Questione centrale: se la notificazione della sentenza di primo grado effettuata direttamente presso la sede dell'Agenzia (a mani dell'addetto) potesse far decorrere il termine breve di 60 giorni per proporre l'appello anche se l'Agenzia aveva eletto domicilio presso un procuratore; l'Agenzia sosteneva l'applicabilità della regola del processo civile (notificare al procuratore) e denunciava nullità per violazione di norme processuali
La decisione
Ricorso rigettato. La Corte ha confermato che, nel processo tributario, la disciplina speciale degli artt. 16, 17 e 38 del d.lgs. n. 546/1992 prevale sulla regola generale del codice di procedura civile e che la notificazione della sentenza eseguita dall'ufficiale giudiziario presso la sede dell'Agenzia, a mani dell'impiegato addetto, è idonea a far decorrere il termine breve di 60 giorni per l'impugnazione anche in presenza di elezione di domicilio presso procuratore. Pertanto la CTR ha correttamente dichiarato tardivo l'appello dell'Agenzia. Rigetto del ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite. Nota accessoria: eccezione della contribuente sulla definizione agevolata respinta per mancata prova del pagamento
Norme richiamate
Nel processo civile la notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine decorre mediante notificazione al procuratore; principio richiamato dall'Agenzia ma non applicato dalla Corte in quanto prevale la disciplina tributaria speciale
Nel processo civile le notificazioni alla parte costituita con procuratore si effettuano nei confronti di quest'ultimo; la Corte ha distinto che tale norma non prevale nel rito tributario quando esiste disciplina speciale
a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto
Disciplina le forme alternative di notificazione 'diretta' nel processo tributario (raccomandata con A/R o consegna all'impiegato addetto) e le considera idonee a far decorrere i termini processuali
sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio
Regola il luogo della notificazione nel processo tributario e prevede espressamente che la consegna a mani proprie sia valida anche se la parte ha eletto domicilio: principio applicato dalla Corte
la copia autentica della sentenza consegnata o spedita per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale unitamente all'avviso di ricevimento
Collega la notificazione della sentenza agli artt. 16 e 17 e richiede la produzione in segreteria della prova della notificazione; disciplina la decorrenza del termine breve d'appello nel rito tributario
termine breve di sessanta giorni
Stabilisce il termine di 60 giorni per proporre l'appello nel processo tributario; termine ritenuto decorso dalla notificazione effettuata all'ufficio dell'Agenzia
art. 62, comma 2 d.lgs. n. 546/1992
Sancisce l'applicabilità delle norme del codice di procedura civile al ricorso per cassazione, nella misura in cui siano compatibili; non impedisce però che per il merito e per la notificazione delle sentenze prevalgano le speciali norme tributarie
Cass. Sez. U., 20/07/2016, n. 14916
Giurisprudenza delle Sezioni Unite richiamata per il principio che l'art. 17 del d.lgs. 546/1992 regola tutte le notificazioni e non solo quelle endoprocessuali, contribuendo alla specialità del rito tributario
Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053
Decisione delle Sezioni Unite che contribuisce alla nozione della specialità del rito tributario e all'applicazione prevalente delle norme tributarie processuali
Cass. Sez. U., 11/07/2022, n. 21884
Conferma l'idoneità della notificazione a mani proprie o mediante consegna all'impiegato addetto in uffici periferici dell'amministrazione finanziaria a far decorrere il termine breve d'impugnazione
Cass. Sez. U., 30/09/2020, n. 20866
Arresto delle Sezioni Unite sul processo civile richiamato dall'Agenzia per sostenere la necessità della notifica al procuratore nel civile; la Corte ha ritenuto tali argomentazioni attinenti al processo ordinario e non idonee a mutare la disciplina speciale tributaria
Massime di principio
- Nel processo tributario prevalgono le norme speciali del d.lgs. n. 546/1992 (in particolare artt. 16, 17 e 38) rispetto alle corrispondenti regole del codice di procedura civile in tema di notificazione della sentenza e decorrenza del termine breve d'appello
- La "consegna a mani proprie" prevista dall'art. 17 del d.lgs. 546/1992 ha portata ampia e comprende anche la consegna all'impiegato addetto dell'ufficio dell'amministrazione o la notifica diretta tramite le forme previste dall'art. 16, comma 3 (raccomandata con A/R o consegna con ricevuta)
- Per le amministrazioni pubbliche/agenzie fiscali la notifica della sentenza presso la loro sede, a mani dell'impiegato addetto, è in genere idonea a far decorrere i termini decadenziali, anche se è stata eletta domicilio presso un procuratore; diversa valutazione può spettare per società di capitali o enti privati, ove la consegna può richiedere modalità più rigorose
- Chi contesta la validità della notificazione deve far valere vizi essenziali di forma o totale mancanza materiale dell'atto; difformità formali non essenziali sono spesso sanabili o attenuabili dalla costituzione della parte destinata
- Per prudenza procesuale, quando possibile, è consigliabile effettuare la notificazione sia presso la sede dell'ente sia al domiciliatario/procuratore eletto, e conservare sempre le prove della consegna (ricevute, avvisi di ricevimento, ricevuta di deposito in segreteria)
- Se si invoca una causa estintiva o benefici (es. definizione agevolata), è necessario produrre la prova del pagamento o degli ulteriori presupposti richiesti dalla norma; la sola comunicazione non è sufficiente
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