Sentenza del 14/03/2022 n. 8265 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società impugna un avviso di accertamento che recuperava a tassazione, per l'anno 2006, maggiore imponibile ai sensi della disciplina delle societa' non operative (L. 23/12/1994, n.724). In sede di gravame, la CTR ha accolto l'appello dell'Ufficio in assenza della contribuente; la ricorrente ha dedotto in Cassazione che l'atto di appello dell'Agenzia non era stato validamente notificato (mancanza dell'avviso di ricevimento della raccomandata) e quindi l'appello era inammissibile e la sentenza di primo grado divenuta definitiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi fondati: dall'esame del fascicolo non risulta l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente l'appello, sicché la notifica non si e' perfezionata e l'appello era inammissibile. Accolto il ricorso, la sentenza impugnata e' cassata senza rinvio ai sensi dell'art. 382 c.p.c., comma 3; le spese dei gradi di merito sono compensate, mentre l'Agenzia e' condannata a pagare le spese del giudizio di legittimità (liquidate in Euro 6.000,00, piu' esborsi e accessori).
Norme richiamate
Legge 23 dicembre 1994, n. 724
Disciplina sostanziale delle 'società non operative' usata dall'Ufficio per il recupero a tassazione del maggiore imponibile contestato.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (processo tributario)
art. 6, art. 16, art. 20, art. 22, art. 53
Richiamato per le regole del processo tributario in tema di notifiche e costituzione; art.16 citato nella giurisprudenza come riferimento alla possibilita' di notifica a mezzo servizio postale.
art. 137 e ss., art. 149, art. 153, art. 291, art. 382
Art.137 e ss.: forme di notificazione; art.149: l'avviso di ricevimento e' il documento idoneo a dimostrare consegna, data e destinatario; art.153: rimessione in termini per produrre l'A/R se si chiede e si dimostra diligenza; art.291: la rinnovazione non puo' supplire all'assenza della conoscibilita' legale dell'atto quando manca l'A/R; art.382 c.p.c. comma 3: cassazione senza rinvio quando l'appello e' inammissibile.
Legge 20 novembre 1982, n. 890
Norme postali richiamate per attribuire all'avviso di ricevimento valore probatorio della consegna del plico.
Massime di principio
- La notifica a mezzo servizio postale non si considera perfezionata con la sola spedizione: e' necessario produrre l'avviso di ricevimento (A/R) per provare l'avvenuta consegna e la data.
- Se l'appellato non si costituisce e l'appellante ha utilizzato la notifica postale, l'assenza dell'A/R rende l'appello inammissibile e la sentenza di primo grado diventa definitiva.
- La mera relata di invio o il deposito dell'atto alla CTR non sostituiscono la prova della consegna al destinatario; l'amministrazione che impugna deve dunque depositare l'A/R prima della discussione o chiedere rimessione in termini e dimostrare di aver tempestivamente richiesto un duplicato.
- Non e' possibile utilizzare la rinnovazione della notificazione (art.291 c.p.c.) per sanare la mancanza dell'A/R quando la conoscibilita' legale dell'atto non e' provata.
- Anche se la parte aveva eletto domicilio presso il difensore che aveva agito in primo grado, l'appello deve essere validamente notificato al destinatario o al suo difensore secondo le forme previste; la sola conoscenza fattuale non supplisce alla mancanza di prova formale della notifica.
- Prassi consigliata: quando si notifica a mezzo posta, conservare e depositare tempestivamente l'A/R; in caso di smarrimento richiedere subito duplicato all'ufficio postale e documentare le iniziative per poter chiedere rimessione in termini se necessario.
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