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Sentenza

Sentenza del 14/03/2022 n. 8265 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società impugna un avviso di accertamento che recuperava a tassazione, per l'anno 2006, maggiore imponibile ai sensi della disciplina delle societa' non operative (L. 23/12/1994, n.724). In sede di gravame, la CTR ha accolto l'appello dell'Ufficio in assenza della contribuente; la ricorrente ha dedotto in Cassazione che l'atto di appello dell'Agenzia non era stato validamente notificato (mancanza dell'avviso di ricevimento della raccomandata) e quindi l'appello era inammissibile e la sentenza di primo grado divenuta definitiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi fondati: dall'esame del fascicolo non risulta l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente l'appello, sicché la notifica non si e' perfezionata e l'appello era inammissibile. Accolto il ricorso, la sentenza impugnata e' cassata senza rinvio ai sensi dell'art. 382 c.p.c., comma 3; le spese dei gradi di merito sono compensate, mentre l'Agenzia e' condannata a pagare le spese del giudizio di legittimità (liquidate in Euro 6.000,00, piu' esborsi e accessori).

Norme richiamate

  • Legge 23 dicembre 1994, n. 724

    Disciplina sostanziale delle 'società non operative' usata dall'Ufficio per il recupero a tassazione del maggiore imponibile contestato.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (processo tributario)

    art. 6, art. 16, art. 20, art. 22, art. 53

    Richiamato per le regole del processo tributario in tema di notifiche e costituzione; art.16 citato nella giurisprudenza come riferimento alla possibilita' di notifica a mezzo servizio postale.

  • Codice di procedura civile

    art. 137 e ss., art. 149, art. 153, art. 291, art. 382

    Art.137 e ss.: forme di notificazione; art.149: l'avviso di ricevimento e' il documento idoneo a dimostrare consegna, data e destinatario; art.153: rimessione in termini per produrre l'A/R se si chiede e si dimostra diligenza; art.291: la rinnovazione non puo' supplire all'assenza della conoscibilita' legale dell'atto quando manca l'A/R; art.382 c.p.c. comma 3: cassazione senza rinvio quando l'appello e' inammissibile.

  • Legge 20 novembre 1982, n. 890

    Norme postali richiamate per attribuire all'avviso di ricevimento valore probatorio della consegna del plico.

Massime di principio

  • La notifica a mezzo servizio postale non si considera perfezionata con la sola spedizione: e' necessario produrre l'avviso di ricevimento (A/R) per provare l'avvenuta consegna e la data.
  • Se l'appellato non si costituisce e l'appellante ha utilizzato la notifica postale, l'assenza dell'A/R rende l'appello inammissibile e la sentenza di primo grado diventa definitiva.
  • La mera relata di invio o il deposito dell'atto alla CTR non sostituiscono la prova della consegna al destinatario; l'amministrazione che impugna deve dunque depositare l'A/R prima della discussione o chiedere rimessione in termini e dimostrare di aver tempestivamente richiesto un duplicato.
  • Non e' possibile utilizzare la rinnovazione della notificazione (art.291 c.p.c.) per sanare la mancanza dell'A/R quando la conoscibilita' legale dell'atto non e' provata.
  • Anche se la parte aveva eletto domicilio presso il difensore che aveva agito in primo grado, l'appello deve essere validamente notificato al destinatario o al suo difensore secondo le forme previste; la sola conoscenza fattuale non supplisce alla mancanza di prova formale della notifica.
  • Prassi consigliata: quando si notifica a mezzo posta, conservare e depositare tempestivamente l'A/R; in caso di smarrimento richiedere subito duplicato all'ufficio postale e documentare le iniziative per poter chiedere rimessione in termini se necessario.

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