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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16646/2024 del 14/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione a decreto ingiuntivo: un consorzio di bonifica aveva proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da un lavoratore. Il Tribunale aveva respinto l'opposizione e la Corte d'appello aveva confermato tale decisione, rigettando l'appello del consorzio. In Cassazione il consorzio ha proposto ricorso affidato a un unico motivo, ma successivamente, prima della decisione, il difensore del ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso; il difensore/procuratore speciale del controricorrente ha accettato la rinuncia.

La decisione

La Corte ha preso atto della rituale rinuncia al ricorso da parte del ricorrente e della relativa accettazione da parte del controricorrente, dichiarando estinto il processo ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Ha inoltre escluso la statuizione sulle spese, perché la parte intimata aveva aderito alla rinuncia, e ha negato l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, osservando che tale previsione opera solo nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

Norme richiamate

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, se regolare e accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del processo di cassazione.

  • art. 391, ultimo comma, c.p.c.

    Non va disposta la condanna alle spese quando il controricorrente ha aderito alla rinuncia.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    L'ulteriore contributo unificato si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione; la norma, essendo eccezionale e lato sensu sanzionatoria, non si interpreta estensivamente o analogicamente.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia effettuata da soggetto munito di valido potere rappresentativo ed accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, non è dovuta la regolazione delle spese se la parte resistente ha aderito alla rinuncia.
  • L'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per le impugnazioni opera solo nei casi espressamente indicati dalla legge e non può essere esteso oltre tali ipotesi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDecreto ingiuntivo
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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