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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31723/2025 del 04/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un’azione proposta da una società per ottenere la rimozione di manufatti abusivi, il rilascio di terreni siti in Anzio e il risarcimento dei danni, nei confronti di più occupanti. In primo grado il Tribunale aveva rigettato le domande della società e accolto le riconvenzionali di usucapione dei convenuti. In appello la Corte di Roma ha invece accertato l’occupazione abusiva e ha ordinato rilascio e rimozione solo nei confronti degli eredi di due dei convenuti, dichiarando l’usucapione a favore di altri due convenuti e rigettando la domanda risarcitoria. I soccombenti in appello hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità del processo per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di un soggetto già deceduto prima della notifica dell’atto introduttivo, deducendo violazione dell’art. 102 c.p.c. e sostenendo che la causa fosse inscindibile anche rispetto alla riconvenzionale di usucapione; 2) violazione dell’art. 2697 c.c. e vizio motivazionale per avere la Corte d’appello ritenuto non provata l’usucapione in capo ad alcuni ricorrenti, valorizzando in modo selettivo le prove testimoniali e documentali; 3) violazione degli artt. 1140, 1142 e 1146 c.c. per non avere la Corte riconosciuto la successione nel possesso con il comune dante causa, sostenendo che il possesso utile all’usucapione si fosse trasmesso agli eredi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso innanzitutto la sussistenza di un litisconsorzio necessario rispetto al soggetto deceduto, affermando che l’azione di rivendicazione/rilascio proposta contro più detentori non impone la partecipazione di tutti i potenziali interessati, poiché la decisione produce effetti solo tra le parti del giudizio e non è inutiliter data. Ha poi dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché la censura mirava in realtà a rimettere in discussione la valutazione di merito delle prove, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio di motivazione; inoltre ha rilevato che le prove richiamate erano comunque generiche e non decisive. Quanto al terzo motivo, lo ha ritenuto infondato: ha richiamato il principio per cui la successio possessionis non è preclusa dalla comunione ereditaria del possesso nei rapporti con i terzi, ma ha osservato che nel caso concreto ciò non avrebbe mutato l’esito, perché la Corte territoriale aveva negato l’usucapione per difetto di prova del tempo di possesso esclusivo e della qualità delle distinte relazioni di possesso. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e degli ulteriori oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 102 c.p.c.

    La mancata integrazione del contraddittorio rileva solo quando ricorra un vero litisconsorzio necessario; non è configurabile, nel caso di azione di rivendicazione/rilascio contro più occupanti, una causa inscindibile che imponga la partecipazione di tutti i soggetti potenzialmente interessati.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione della norma sull’onere della prova sussiste solo se il giudice attribuisce l’onere a una parte diversa da quella gravata; non quando si contesti la valutazione del materiale istruttorio e l’apprezzamento dell’avvenuto assolvimento dell’onere probatorio.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il parametro invocato per denunciare la nullità della sentenza/processo in relazione al preteso difetto di litisconsorzio necessario.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È il parametro di legittimità richiamato per censurare l’omesso esame o l’insufficiente motivazione in tema di prova dell’usucapione e di successione nel possesso.

  • art. 1140 c.c.

    Richiamato per sostenere l’esistenza del possesso utile all’usucapione e della sua trasmissione agli eredi.

  • art. 1142 c.c.

    Richiamato per la disciplina della successione nel possesso e della continuità del possesso ai fini dell’usucapione.

  • art. 1146 c.c.

    Richiamato per affermare la successione nel possesso del dante causa e l’accessione del possesso dell’erede.

  • art. 354, comma 1, c.p.c.

    Evocato solo in via ricostruttiva: si applica quando il giudice d’appello rilevi un vizio di litisconsorzio necessario non sanato in primo grado.

  • art. 383, comma 3, c.p.c.

    Evocato solo in via ricostruttiva: consente la cassazione con rinvio al primo giudice quando il processo risulti viziato per mancata integrazione del contraddittorio in ipotesi di litisconsorzio necessario.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo a carico dei ricorrenti soccombenti.

Massime di principio

  • L’azione di rivendicazione o di rilascio proposta contro più detentori non comporta, di regola, un litisconsorzio necessario nei confronti di tutti i possibili titolari di diritti sulla cosa: la sentenza è efficace solo tra le parti del giudizio e non è per ciò solo inutiliter data.
  • Se la parte contesta la decisione del giudice di merito sulla base dell’apprezzamento delle prove, la censura è inammissibile in cassazione quando in realtà mira a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio; la violazione dell’art. 2697 c.c. sussiste solo se l’onere probatorio è stato addossato alla parte sbagliata.
  • Nel giudizio di legittimità il giudice di merito è libero di attribuire prevalenza ad alcune prove rispetto ad altre, purché indichi in modo congruo le ragioni della propria scelta, senza dover confutare analiticamente ogni singola deduzione difensiva.
  • Ai fini dell’usucapione di un bene già posseduto dal de cuius, la successione nel possesso degli eredi non è esclusa verso i terzi dalla compossessione ereditaria; tuttavia, la deduzione resta irrilevante se la decisione di merito si fonda comunque sul difetto di prova del possesso utile per il tempo necessario o della sua qualificazione come possesso esclusivo.
  • Le censure per nullità del processo o per violazione del litisconsorzio necessario richiedono una puntuale allegazione degli atti introduttivi e delle domande proposte, poiché senza la loro trascrizione o specificazione non è possibile verificare l’indefettibilità della partecipazione del soggetto pretermesso.

Come è indicizzato

MateriePossessoProprietàLitisconsorzio necessarioImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della provaGiudicato

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