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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43763/2024 del 29/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per detenzione di stupefacenti, resistenza e lesioni personali (unificati per continuazione) ritenendo: 1) che non fosse stata provata la destinazione allo spaccio della sostanza sequestrata ai sensi dell'art. 73, comma 5, DPR n. 309/1990, poiché mancavano condotte di offerta o contatti con acquirenti e la suddivisione in dosi e la mancanza di documentazione di assuntore non sarebbero sufficienti; 2) che la pena detentiva (1 anno) avrebbe dovuto essere sostituita con una pena pecuniaria o con misure alternative ai sensi degli artt. 53 e 57 legge n. 689/1981.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. La sentenza impugnata era stata pronunciata il 21/02/2024 e notificata il 07/03/2024; il termine utile per proporre ricorso era di 30 giorni per le sentenze a motivazione non contestuale e l'appello era stato trattato in procedimento camerale non partecipato, quindi l'appellante non poteva beneficiare dell'estensione di 15 giorni prevista dall'art. 585, comma 1-bis. Il ricorso è stato depositato il 22/04/2024 oltre il termine. Conseguentemente la Cassazione non ha esaminato i motivi nel merito e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5

    Norma richiamata dalla difesa in relazione alla necessità di provare la destinazione della sostanza allo spaccio; la Corte non è però entrata nel merito a causa dell'inammissibilità del ricorso.

  • Legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 53 e 57

    Richiamate in ordine alla possibilità di sostituire la pena detentiva con pena pecuniaria o misure alternative; la Corte d'appello non avrebbe disposto la sostituzione e la questione non è stata valutata dalla Cassazione per motivi di inammissibilità procedurale.

  • Codice di procedura penale, art. 598-bis, comma 2

    Regola la partecipazione nel giudizio di appello. Qui la mancata istanza di partecipazione ha fatto sì che il procedimento fosse trattato in forma non partecipata.

  • Codice di procedura penale, art. 598-ter

    Disciplina specifica dell'assenza nel giudizio di appello; la Corte evidenzia la diversità di trattamento tra imputato appellante e non appellante quando il giudizio è non partecipato, incidendo sul computo dei termini per l'impugnazione.

  • Codice di procedura penale, art. 420-bis

    Richiamato per chiarire le condizioni in cui si può procedere in assenza dell'imputato; non applicabile come estensione dei termini nel caso di appellante in procedimento non partecipato.

  • Codice di procedura penale, art. 585, comma 1 e comma 1-bis

    Stabilisce il termine per proporre il ricorso per cassazione (30 giorni per le sentenze a motivazione non contestuale) e la previsione dell'aumento di 15 giorni introdotta dal d.lgs. 150/2022; la Corte ha ritenuto che tale aumento non si applicasse all'appellante nei casi di giudizio trattato in forma non partecipata.

  • D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 89 (riforma Cartabia)

    Fonte normativa della modifica che ha introdotto il termine maggiorato di 15 giorni; la Corte ha precisato i limiti di applicazione di tale estensione nei procedimenti non partecipati.

  • Codice di procedura penale, art. 548, comma 2

    Regola il punto di decorrenza del termine d'impugnazione dalla data di notificazione della sentenza quando la motivazione non è contestuale; applicata per calcolare il termine di trenta giorni a partire dal 7/03/2024.

  • Codice di procedura penale, art. 554, comma 2

    Riferimento normativo collegato alla tipologia di sentenza con motivazione non contestuale che influisce sul termine d'impugnazione.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Prevede la condanna alle spese e la condanna alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte nella quantificazione della sanzione pecuniaria.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per affermare che la quantificazione della sanzione pecuniaria prevista per l'inammissibilità non presuppone l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il rispetto dei termini d'impugnazione è essenziale: per sentenze con motivazione non contestuale il termine di cassazione è generalmente di 30 giorni a decorrere dalla notificazione della motivazione (art. 548 c.p.p.). Un deposito oltre tale termine rende il ricorso inammissibile senza esame del merito.
  • Quando l'appello è trattato in forma camerale non partecipata e l'imputato non ha richiesto la partecipazione, non si applica automaticamente l'estensione di 15 giorni prevista dall'art. 585, comma 1-bis; quindi non sempre l'istituto introdotto dalla riforma Cartabia incrementa i termini per l'appellante.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile per tardività, la Corte di cassazione non entra nel merito dei motivi sostanziali (es. contestazione della qualificazione di detenzione ai fini di spaccio o della sostituzione della pena). Per tutelare i diritti sostanziali è quindi fondamentale curare la tempestività delle impugnazioni.
  • In contestazioni su detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, la prova della destinazione allo smercio può richiedere elementi come modalità di confezionamento, contatti con acquirenti, o altri indici probatori; tuttavia tali valutazioni vengono esaminate solo se l'impugnazione è ammissibile e trattata nel merito.
  • Richieste di sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria o misure alternative (artt. 53 e 57 legge 689/1981) devono essere sollevate e motivate nelle sedi opportune tempestivamente; il silenzio della Corte d'appello sulla questione può equivalere a rigetto ma non potrà essere censurato in Cassazione se il ricorso è inammissibile.
  • La declaratoria di inammissibilità può comportare condanne alle spese e a sanzioni a favore della Cassa delle ammende; pertanto è opportuno valutare con attenzione la fondatezza e la tempestività di un ricorso prima del deposito.

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