Cassazione Penale, Sentenza n. 43763/2024 del 29/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per detenzione di stupefacenti, resistenza e lesioni personali (unificati per continuazione) ritenendo: 1) che non fosse stata provata la destinazione allo spaccio della sostanza sequestrata ai sensi dell'art. 73, comma 5, DPR n. 309/1990, poiché mancavano condotte di offerta o contatti con acquirenti e la suddivisione in dosi e la mancanza di documentazione di assuntore non sarebbero sufficienti; 2) che la pena detentiva (1 anno) avrebbe dovuto essere sostituita con una pena pecuniaria o con misure alternative ai sensi degli artt. 53 e 57 legge n. 689/1981.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. La sentenza impugnata era stata pronunciata il 21/02/2024 e notificata il 07/03/2024; il termine utile per proporre ricorso era di 30 giorni per le sentenze a motivazione non contestuale e l'appello era stato trattato in procedimento camerale non partecipato, quindi l'appellante non poteva beneficiare dell'estensione di 15 giorni prevista dall'art. 585, comma 1-bis. Il ricorso è stato depositato il 22/04/2024 oltre il termine. Conseguentemente la Cassazione non ha esaminato i motivi nel merito e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5
Norma richiamata dalla difesa in relazione alla necessità di provare la destinazione della sostanza allo spaccio; la Corte non è però entrata nel merito a causa dell'inammissibilità del ricorso.
Legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 53 e 57
Richiamate in ordine alla possibilità di sostituire la pena detentiva con pena pecuniaria o misure alternative; la Corte d'appello non avrebbe disposto la sostituzione e la questione non è stata valutata dalla Cassazione per motivi di inammissibilità procedurale.
Codice di procedura penale, art. 598-bis, comma 2
Regola la partecipazione nel giudizio di appello. Qui la mancata istanza di partecipazione ha fatto sì che il procedimento fosse trattato in forma non partecipata.
Codice di procedura penale, art. 598-ter
Disciplina specifica dell'assenza nel giudizio di appello; la Corte evidenzia la diversità di trattamento tra imputato appellante e non appellante quando il giudizio è non partecipato, incidendo sul computo dei termini per l'impugnazione.
Codice di procedura penale, art. 420-bis
Richiamato per chiarire le condizioni in cui si può procedere in assenza dell'imputato; non applicabile come estensione dei termini nel caso di appellante in procedimento non partecipato.
Codice di procedura penale, art. 585, comma 1 e comma 1-bis
Stabilisce il termine per proporre il ricorso per cassazione (30 giorni per le sentenze a motivazione non contestuale) e la previsione dell'aumento di 15 giorni introdotta dal d.lgs. 150/2022; la Corte ha ritenuto che tale aumento non si applicasse all'appellante nei casi di giudizio trattato in forma non partecipata.
D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 89 (riforma Cartabia)
Fonte normativa della modifica che ha introdotto il termine maggiorato di 15 giorni; la Corte ha precisato i limiti di applicazione di tale estensione nei procedimenti non partecipati.
Codice di procedura penale, art. 548, comma 2
Regola il punto di decorrenza del termine d'impugnazione dalla data di notificazione della sentenza quando la motivazione non è contestuale; applicata per calcolare il termine di trenta giorni a partire dal 7/03/2024.
Codice di procedura penale, art. 554, comma 2
Riferimento normativo collegato alla tipologia di sentenza con motivazione non contestuale che influisce sul termine d'impugnazione.
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede la condanna alle spese e la condanna alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte nella quantificazione della sanzione pecuniaria.
Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per affermare che la quantificazione della sanzione pecuniaria prevista per l'inammissibilità non presuppone l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il rispetto dei termini d'impugnazione è essenziale: per sentenze con motivazione non contestuale il termine di cassazione è generalmente di 30 giorni a decorrere dalla notificazione della motivazione (art. 548 c.p.p.). Un deposito oltre tale termine rende il ricorso inammissibile senza esame del merito.
- Quando l'appello è trattato in forma camerale non partecipata e l'imputato non ha richiesto la partecipazione, non si applica automaticamente l'estensione di 15 giorni prevista dall'art. 585, comma 1-bis; quindi non sempre l'istituto introdotto dalla riforma Cartabia incrementa i termini per l'appellante.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile per tardività, la Corte di cassazione non entra nel merito dei motivi sostanziali (es. contestazione della qualificazione di detenzione ai fini di spaccio o della sostituzione della pena). Per tutelare i diritti sostanziali è quindi fondamentale curare la tempestività delle impugnazioni.
- In contestazioni su detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, la prova della destinazione allo smercio può richiedere elementi come modalità di confezionamento, contatti con acquirenti, o altri indici probatori; tuttavia tali valutazioni vengono esaminate solo se l'impugnazione è ammissibile e trattata nel merito.
- Richieste di sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria o misure alternative (artt. 53 e 57 legge 689/1981) devono essere sollevate e motivate nelle sedi opportune tempestivamente; il silenzio della Corte d'appello sulla questione può equivalere a rigetto ma non potrà essere censurato in Cassazione se il ricorso è inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità può comportare condanne alle spese e a sanzioni a favore della Cassa delle ammende; pertanto è opportuno valutare con attenzione la fondatezza e la tempestività di un ricorso prima del deposito.
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