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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31006/2026 del 12/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello di Bari, con sentenza del 16 settembre 2025, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Bari il 26 marzo 2024 nei confronti di un imputato alla pena di dieci mesi di reclusione per la violazione dell'art. 75, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011. Avverso tale decisione l'imputato ha proposto ricorso per cassazione personalmente, cioè senza la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Il motivo decisivo esaminato dalla Corte riguarda quindi esclusivamente l'ammissibilità del ricorso, non il merito della condanna.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dalla parte e non sottoscritto da un difensore cassazionista, come richiesto a pena di inammissibilità dagli artt. 571 e 613 c.p.p. come modificati dalla legge n. 103 del 2017. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito pronunciata nei gradi di merito è rimasta ferma.

Norme richiamate

  • art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011

    Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata nei gradi di merito; il testo non specifica ulteriormente la condotta contestata.

  • art. 571 c.p.p.

    A seguito della riforma del 2017, il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto da difensore abilitato secondo le regole speciali per il giudizio di legittimità.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    La mancata sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale comporta l'inammissibilità del ricorso.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    È richiamata come fonte della modifica degli artt. 571 e 613 c.p.p. che ha introdotto il necessario ministero difensivo specializzato per il ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione, per qualsiasi provvedimento impugnato, non può essere validamente proposto personalmente dalla parte, ma richiede la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • La violazione del requisito di sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore cassazionista determina l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 613, comma 1, c.p.p.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni formali di ammissibilità, la Corte non esamina il merito della condanna impugnata e la decisione di merito resta ferma.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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