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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14399/2026 del 20/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava: (i) il decreto penale di condanna per la violazione dell'art. 187, comma 8, cod. strada (rifiuto di sottoporsi ad accertamenti tossicologici) per errori nel calcolo della pena e per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria indicata come "revoca della patente per anni 1" anziché la sospensione; (ii) l'ordinanza con cui il G.i.p. aveva, de plano, corretto un errore materiale nel dispositivo del decreto penale sostituendo l'indicazione di "euro 90,00 di ammenda" con "1.900,00 euro di ammenda" (con riduzione a 1.520,00 per il pagamento entro 15 giorni). I motivi denunciavano la nullità dell'ordinanza di correzione per violazione del contraddittorio (artt. 127 e 130 c.p.p.) e vari errori di diritto nella determinazione/convertibilità della pena e nell'applicazione della sanzione accessoria (mancata contestazione di professionale/recidiva ex art. 186-bis).

La decisione

La Suprema Corte ha: (a) dichiarato inammissibile la parte del ricorso che impugnava il decreto penale, ritenendo che mancasse la "voluntas impugnationis" necessaria per la conversione del ricorso in opposizione, poiché l'imputato, prima di proporre il ricorso, aveva dichiarato di non voler proporre opposizione (istanza di sostituzione della pena ex art. 459 c.p.p.), con conseguente esclusione del sindacato sul decreto penale in questa sede; (b) accolto invece i motivi relativi alla correzione de plano dell'errore materiale, ritenendo che la correzione emessa senza fissazione di camera di consiglio e senza avviso alle parti abbia privato il ricorrente del contraddittorio e abbia determinato un concreto interesse a partecipare (la correzione incideva sul quantum della pena). Perciò la Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento di correzione dell'errore materiale e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Catanzaro per il prosieguo; ha dichiarato inammissibile il ricorso nel resto.

Norme richiamate

  • art. 187, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada)

    Norma sostanziale contestata: applicabile per il rifiuto agli accertamenti tossicologici; la sentenza non riformula il merito sostanziale della condanna ma ne prende atto nel quadro delle censure procedurali e di calcolo della pena

  • art. 186-bis, comma 1, cod. strada

    Rilevato nella censura relativa allo status di conducente professionale (incide sulla sanzione accessoria); Corte segnala l'assenza di contestazione dell'essere conducente professionale nel caso di specie

  • art. 130 cod. proc. pen.

    artt. 130 e 127 cod. proc. pen.

    Richiamato nella censura: garantisce contraddittorio e udienza per atti che incidono sulle parti; la Corte conferma che la correzione de plano che incide sul quantum viola il contraddittorio

  • art. 127 cod. proc. pen.

    artt. 130 e 127 cod. proc. pen.

    Come sopra: norma rilevante per la necessità di udienza/camera di consiglio e avviso alle parti quando la correzione incide sostanzialmente

  • art. 178 cod. proc. pen.

    La Corte ricorda che la correzione de plano di errore materiale comporta nullità di ordine generale ex art. 178 quando è adottata senza la fissazione della camera di consiglio e senza avviso alle parti, se il ricorrente dimostra concreto interesse a partecipare

  • art. 459 cod. proc. pen. (e comma 1-ter)

    art. 459, comma 2; art. 459, comma 1-ter, cod. proc. pen.

    Disciplina la riduzione per il rito e la procedura di sostituzione della pena con lavoro di pubblica utilità; la dichiarazione dell'imputato di non proporre opposizione nell'ambito della procedura ex art. 459 è stata interpretata come manifestazione di volontà contraria all'impugnazione del decreto penale

  • art. 461 cod. proc. pen.

    Regola l'opposizione al decreto penale; la Corte discute la convertibilità del ricorso per cassazione in opposizione e la richiede la "voluntas impugnationis" per operare la conversione

  • art. 568, comma 5, cod. proc. pen.

    Principio di favor impugnationis e conservazione degli atti giuridici: la Corte lo evoca ma precisa che serve la volontà del destinatario di sottoporre l'atto al sindacato giurisdizionale

  • art. 56-bis, co. 1, l. 689/1981

    art. 56 bis, co. 1 della l. 689/1981

    Riferimento alla possibilità di sostituzione della pena con lavoro di pubblica utilità; rilevante nella procedura seguita dall'imputato per la sostituzione della pena

  • Costituzione - art. 24 e art. 111

    art. 24 Cost.; art. 111 Cost.

    Richiamati come principi costituzionali a supporto di un'interpretazione estensiva delle norme sulle impugnazioni e del diritto di difesa/giusto processo

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo - art. 6

    Richiamata per i principi sul processo equo a supporto della lettura estensiva delle impugnazioni e del diritto al contraddittorio

Massime di principio

  • La conversione di un ricorso per cassazione in opposizione al decreto penale è possibile solo se emerge la "voluntas impugnationis" dell'imputato; una dichiarazione antecedente e formale di non opposizione (es. nell'istanza ex art. 459 c.p.p.) esclude la convertibilità.
  • La correzione d'ufficio (de plano) di un errore materiale che incide sul quantum della pena è affetta da nullità di ordine generale se adottata senza fissare la camera di consiglio e senza avviso alle parti; il ricorrente può farne valere la nullità in Cassazione indicando un concreto interesse a partecipare all'udienza camerale.
  • Nella determinazione e conversione delle pene (riduzioni per rito, attenuanti, conversione della detenzione in pena pecuniaria) il giudice deve applicare le riduzioni in modo coerente e unitario alla pena unica; errori aritmetici o incoerenze nei calcoli possono invalidare il dispositivo o giustificare la revisione procedurale.
  • La manifestazione formale di volontà della parte (anche se limitata a dichiarare la rinuncia all'opposizione) ha rilievo procedurale e può precludere rimedi successivi volti a riesaminare il decreto penale; occorre valutare la tempestività, la forma e la coerenza delle dichiarazioni difensive.
  • Quando una correzione incide in modo rilevante sulla posizione patrimoniale o sulla libertà del destinatario (es. aumento significativo del quantum della pena o diversa sanzione accessoria), il principio del contraddittorio richiede che la parte sia avvisata e messa in condizione di partecipare alla decisione camerale.

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